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Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Trattato/Titolo secondo/4

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Titolo secondo - 4 — Della Corte

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Titolo secondo - 3 Trattato - Titolo terzo

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CAPITOLO IV

DELLA CORTE


Articolo 31

La Corte assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato e dei regolamenti di esecuzione.

Articolo 32

La Corte è composta da sette giudici nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri fra personalità che offrano tutte le garanzie d’indipendenza e di competenza.

Ogni tre anni avverrà un rinnovamento parziale. Esso concernerà alternativamente tre e quattro membri. I tre membri il cui mandato è soggetto a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni saranno designati dalla sorte.

I giudici uscenti possono essere rieletti.

Il numero dei giudici può essere aumentato, su proposta della Corte, dal Consiglio deliberante all’unanimità.

I giudici designano nel loro ambito, per tre anni, il presidente della Corte. [p. 36 modifica]

Articolo 33

La Corte è competente a conoscere dei ricorsi di annullamento per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni dell’Alta Autorità da uno degli Stati membri o dal Consiglio. Tuttavia, l’esame della Corte non può vertere sulla valutazione della situazione derivante da fatti o circostanze economiche in base alla quale sono state emesse le dette decisioni o raccomandazioni, a meno che si addebiti all’Alta Autorità di aver commesso uno sviamento di potere o di non aver palesemente tenuto conto delle dispozioni del Trattato o di altra norma giuridica relativa alla sua applicazione.

Le imprese o le associazioni, previste dall’articolo 48, possono presentare, nelle medesime circostanze, un ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le riguardano o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengono inficiate da sviamento di potere nei loro confronti.

I ricorsi, previsti nei due primi comma del presente articolo, devono essere proposti entro il termine di un mese a decorrere, secondo il caso, dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione o della raccomandazione.

Articolo 34

In caso di annullamento, la Corte rinvia la questione all’Alta Autorità. Questa deve adottare i provvedimenti che l’esecuzione della decisione di annullamento richiede. In caso di danno diretto e specifico subito da una impresa o da un gruppo di imprese in conseguenza di una decisione o di una raccomandazione riconosciute dalla Corte viziate da errore tale da comportare la responsabilità della Comunità, [p. 37 modifica]l’Alta Autorità è tenuta a prendere, usando i poteri che le sono riconosciuti dalle disposizioni del presente Trattato, le misure atte ad assicurare un’equa riparazione del danno derivante direttamente dalla decisione o dalla raccomandazione annullata, e ad accordare, ove occorra, un giusto indennizzo.

Se l’Alta Autorità omette di adottare entro un termine ragionevole le disposizioni che l’esecuzione di una decisione di annullamento comportano, è ammesso ricorso per indennizzo avanti la Corte.

Articolo 35

Qualora l’Alta Autorità, tenuta da una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione a prendere una decisione od a formulare una raccomandazione, non si attenga a questo obbligo, possono adirla, secondo il caso, gli Stati, il Consiglio o le imprese e associazioni.

Altrettanto quando l’Alta Autorità, avendo facoltà in base a una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione, di prendere una decisione o di formulare una raccomandazione, se ne astenga e questa astensione costituisca sviamento di potere.

Se, alla scadenza del termine di due mesi, l’Alta Autorità non ha preso alcuna decisione né formulato alcuna raccomandazione, può essere proposto ricorso avanti la Corte, entro il termine di un mese, contro l’implicita decisione di rifiuto che si presume derivare da tale silenzio.

Articolo 36

L’Alta Autorità, prima di adottare una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità previste dal presente Trattato, deve porre l’interessato in condizioni di presentare le sue osservazioni. [p. 38 modifica]

Le sanzioni pecuniarie e le penalità inflitte in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono formare oggetto di ricorso di piena giurisdizione.

I ricorrenti possono opporre, a sostegno di tale ricorso, nei modi previsti dal primo comma dell’articolo 33 del presente Trattato, l’irregolarità delle decisioni e delle raccomandazioni di cui viene loro addebitata l’inosservanza.

Articolo 37

Uno Stato membro quando ritiene che, in un determinato caso, un’azione o il difetto di azione da parte dell’Alta Autorità sia di natura tale da provocare nella propria economia turbamenti fondamentali e continuativi, può investirne l’Alta Autorità.

Quest’ultima, previa consultazione del Consiglio, riconosce, se del caso, l’ositenza di una tale situazione e decide sui provvedimenti da prendere nei modi previsti dal presente Trattato, per porre fine a questa situazione pur salvaguardando gli interessi essenziali della Comunità.

Spetta alla Corte, quando è investita di un ricorso, fondato sulle disposizioni del presente articolo, contro una decisione del genere o contro la decisione implicita od esplicita di rifiuto di riconoscere l’esistenza della situazione di cui sopra, di apprezzarne la fondatezza.

In caso annullamento, l’Alta Autorità è tenuta a deliberare, nel quadro della decisione della Corte, le misure da prendersi ai fini previsti dal secondo comma del presente articolo. [p. 39 modifica]

Articolo 38

La Corte può annullare, su istanza di uno degli Stati membri o dell’Alta Autorità, le deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio.

L’istanza deve essere formulata entro il termine di un mese a datare dalla pubblicazione della deliberazione dell’Assemblea o dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio agli Stati membri o all’Alta Autorità.

A giustificazione di tale ricorso possono essere addotti solo motivi di incompetenza o di violazione di forme essenziali.

Articolo 39

I ricorsi presentati avanti la Corte non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la Corte può, se ritiene che le circostanze lo esigano, ordinare un rinvio dell’esecuzione della decisione o della raccomandazione impugnata.

Essa può ordinare tutte le altre misure provvisorie necessarie.

Articolo 40

Sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 34, comma 1, la Corte è competente ad accorciare, su richiesta della parte lesa, indennizzi pecuniari a carico della Comunità, nel caso di danni causati, nell’esecuzione del presente Trattato, da errore dei servizi della Comunità.

La Corte è parimente competente ad accordare indennizzi a carico di funzionari o impiegati dei servizi della [p. 40 modifica]Comunità, nel caso di danni causati da errore individuale dei medesimi nell’esercizio delle loro funzioni. · Se la parte lesa non h a potuto ottenere tale indennizzo da parte del funzionario, la Corte può porre a carico della Comunità un equo indennizzo.

Ogni altra controversia sorta tra la Comunità e terzi, all’infuori dell’applicazione delle clausole del presente Trattato e dei regolamenti esecutivi, è di competenza dei tribunali nazionali.

Articolo 41

Solo la Corte è competente a giudicare, a titolo pregiudiziale, della validità delle deliberazioni dell’Alta Autorità e del Consiglio, qualora una controversia proposta avanti un tribunale nazionale ponga in causa tale validità.

Articolo 42

La Corte è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria inserita in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto della medesima.

Articolo 43

La Corte è competente a giudicare in ogni altro caso previsto da una disposizione aggiuntiva del presente Trattato.

Essa può ugualmente conoscere di tutti i casi connessi con l’oggetto del presente Trattato quando la legislazione di uno Stato membro gliene attribuisce la competenza. [p. 41 modifica]

Articolo 44

Le decisioni della Corte hanno forza esecutiva nel territorio degli Stati membri, nei modi stabiliti dal successivo articolo 92.

Articolo 45

Lo Statuto della Corte è stabilito da un protocollo annesso al presente Trattato.