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Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Trattato/Titolo terzo/1

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Titolo terzo - 1 — Disposizioni generali

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Trattato - Titolo terzo Titolo terzo - 2

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CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 46

L’Alta Autorità può, in qualsiasi momento, consultare i Governi, i vari interessati (imprese, lavoratori, consumatori e commercianti) e le loro associazioni, nonchè qualsiasi esperto.

Le imprese, i lavoratori, i consumatori e commercianti, e le loro associazioni possono presentare all’Alta Autorità qualsiasi suggerimento od osservazione sulle questioni che li riguardano.

Per orientare, in funzione dei compiti assegnati alla Comunità, l’azione di tutti gli interessati, e per determinare la propria azione, nei modi previsti dal presente Trattato, l’Alta Autorità, facendo ricorso alle consultazioni di cui sopra, deve:

1° compiere uno studio continuato dell’evoluzione dei mercati e delle tendenze dei prezzi;

2° stabilire periodicamente programmi preventivi di carattere indicativo riguardanti la produzione, il consumo, l’esportazione e l’importazione;

3° definire periodicamente gli obiettivi generali riguardanti l’ammodernamento, l’orientamento delle produzioni [p. 46 modifica]a lunga scadenza e l’espansione delle capacità di produzione;

4° partecipare, su richiesta dei Governi interessati, allo studio delle possibilità di reimpiego, nelle industrie esistenti o con la creazione di nuove attività, della mano d’opera resa disponibile dalla evoluzione del mercato o dalle trasformazioni tecniche;

5° riunire le informazioni occorrenti per la valutazione delle possibilità di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera nelle industrie di sua competenza nonché dei rischi che minacciano tali condizioni di vita.

Essa rende pubblici gli obiettivi generali e i programmi, dopo averli sottoposti al Comitato Consultivo.

Essa può rendere pubblici gli studi e le informazioni sopra riferiti.

Articolo 47

L’Alta Autorità può raccogliere le informazioni necessarie, per l’adempimento dei suoi compiti. Essa può far compiere le verifiche necessarie.

L’Alta Autorità è tenuta a non divulgare le informazioni che, per la loro natura, sono tutelate dal segreto professionale, e in particolare le informazioni relative ad imprese e che concernano le loro relazioni commerciali o gli elementi dei costi. Con tale limitazione deve pubblicare i dati che possono riuscire utili ai Governi o a ogni altro interessato.

L’Alta Autorità può applicare, nei confronti delle imprese che avessero a sottrarsi agli obblighi loro risultanti [p. 47 modifica]da decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente articolo o che avessero a fornire scientemente false informazioni, ammende, il cui ammontare massimo sarà dell’1 % del volume annuo degli affari, e penalità di mora, nella misura massima del 5 % del volume degli affari medio giornaliero, per ogni giorno di ritardo.

Qualsiasi violazione del segreto professionale da parte dell’Alta Autorità, che abbia causato danno a una impresa, potrà essere oggetto di un’azione di in Corte, nei modi previsti dall’articolo 40.

Articolo 48

Il diritto delle imprese di costituire associazioni non è menomato dal presente Trattato. L’adesione a tali associazioni deve essere libera. Esse possono esercitare qualsiasi attività che non sia contraria alle disposizioni del presente Trattato o alle decisioni o raccomandazioni dell’Alta Autorità.

Ove il presente Trattato prescriva la consultazione del Comitato Consultivo, ogni associazione ha il diritto di sottoporre all’Alta Autorità, entro il termine da questa fissato, le osservazioni dei propri membri sull’azione considerata.

Per ottenere le informazioni che le sono necessarie, o per facilitare l’esecuzione dei compiti che le sono affidati, l’Alta Autorità ricorre normalmente alle associazioni dei produttori, a condizione che esse assicurino ai rappresentanti qualificati dei lavoratori e dei consumatori una partecipazione ai loro organi direttivi o a comitati consultivi presso di esse istituiti, ovvero che tali associazioni diano [p. 48 modifica]in qualunque altro modo, nella loro organizzazione, un rilievo soddisfacente alla espressione degli interessi dei lavoratori e dei consumatori.

Le associazioni di cui al precedente comma devono fornire all’Alta Autorità le informazioni, sulla loro attività, che essa ritenga necessarie. Le osservazioni di cui al secondo comma del presente articolo e le informazioni fornite a norma del quarto comma sono ugualmente comunicate dalle associazioni al Governo interessato.