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Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Trattato/Titolo terzo/3

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Titolo terzo - 3 — Investimenti e aiuti finanziari

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CAPITOLO III

INVESTIMENTI E AIUTI FINANZIARI


Articolo 54

L’Alta Autorità può facilitare la realizzazione di programmi di investimento accordando prestiti alle imprese o dando la propria garanzia ad altri prestiti che esse contraggano.

Su conforme parere del Consiglio deliberante alla unanimità, l’Alta Autorità può concorrere con gli stessi mezzi al finanziamento di lavori e di impianti che contribuiscano direttamente e a titolo principale ad accrescere la produzione, ad abbassare i costi o a facilitare l’assorbimento di prodotti sottoposti alla sua giurisdizione.

Per favorire un coordinato sviluppo degli investimenti, l’Alta Autorità può ottenere, in conformità alle disposizioni dell’articolo 47, comunicazione preventiva dei programmi individuali, sia a seguito di una domanda specifica diretta all’impresa interessata, sia a seguito di una decisione che definisca la natura e l’importanza dei programmi che devono essere comunicati.

Essa, dopo aver dato agli interessati ogni facilitazione per presentare le loro osservazioni, può formulare un parere motivato su tali programmi, nel quadro degli obiettivi generali previsti dall’articolo 46. Su domanda delle imprese interessate, essa è tenuta a formulare un parere del genere. [p. 54 modifica]L’Alta Autorità notifica il parere all’impresa interessata e lo porta a conoscenza del Governo della medesima. La lista dei pareri viene pubblicata.

Se l’Alta Autorità ritiene che il finanziamento di un programma o lo sfruttamento degli impianti che esso implica richiederebbero sovvenzioni, aiuti, protezioni o discriminazioni contrarie al presente Trattato, il parere sfavorevole emesso per tali motivi equivale ad una decisione ai sensi dell’articolo 14 e implica il divieto per l’impresa interessata di ricorrere, per l’attuazione di tale programma ad altre risorse che non siano i propri fondi.

L’Alta Autorità, nei confronti delle imprese che non osservino il divieto previsto dal comma precedente, può applicare delle multe entro il limite massimo delle somme indebitamente destinate all’attuazione del programma in questione.

Articolo 55

1. L’Alta Autorità deve incoraggiare le ricerche tecniche ed economiche concernenti la produzione e l’espansione del consumo del carbone e dell’acciaio, nonchè la sicurezza del lavoro in dette industrie. A tale fine essa organizza ogni opportuno contatto fra gli organismi di ricerca esistenti.

2. Previa consultazione del Comitato Consultivo, l’Alta Autorità può promuovere e facilitare lo sviluppo di tali ricerche:

a) provocando un finanziamento comune da parte delle imprese interessate;

b) destinandovi fondi ricevuti a titolo gratuito; [p. 55 modifica]

c) destinandovi, previo conforme parere del Consiglio, fondi provenienti dai prelievi previsti dall’articolo 50, senza che possano, però, essere superati i limiti stabiliti dal paragrafo 2 di detto articolo.

I risultati delle ricerche finanziate nei modi indicati su b e c, sono posti, entro la Comunità, a disposizione di tutti gli interessati.

3. L’Alta Autorità emette tutti i pareri utili alla diffusione dei miglioramenti tecnici, specie per quanto concerne gli scambi di brevetti ed il rilascio di licenze di sfruttamento.

Articolo 56

Se nel quadro degli obiettivi generali dell’Alta Autorità l’introduzione di processi tecnici o di nuovi impianti ha per conseguenza una riduzione di importanza eccezionale del fabbisogno di mano d’opera dell’industria del carbone o dell’acciaio, che determini in una o più regioni particolari difficoltà nel reimpiego della mano d’opera resa disponibile, l’Alta Autorità, su richiesta dei Governi interessati:

a) richiede il parere del Comitato Consultivo;

b) può facilitare, nei modi previsti dall’articolo 54, sia per le industrie che rientrano nella sua giurisdizione, sia, su conforme parere del Consiglio, per qualsiasi altra industria, il finanziamento di programmi, da essa approvati, di creazione di nuove attività economicamente sane e in grado di assicurare il reimpiego produttivo della mano d’opera resasi disponibile;

c) concede un aiuto a fondo perduto per contribuire:

— al versamento di indennità che permettano alla mano d’opera di attendere di essere reimpiegata; [p. 56 modifica]— all’attribuzione ai lavoratori di indennità per spese di nuova sistemazione;

— al finanziamento della riqualificazione professionale dei lavoratori che devono mutare impiego.

L’Alta Autorità subordina la concessione di aiuti a fondo perduto al versamento da parte dello Stato interessato di contributi speciali equivalenti almeno all’ammontare degli aiuti da essa concessi, salvo deroga autorizzata dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi.