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Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Trattato/Titolo terzo/4

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Titolo terzo - 4 — Produzione

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Titolo terzo - 3 Titolo terzo - 5

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CAPITOLO IV

PRODUZIONE

Articolo 57

Nel campo della produzione l’Alta Autorità ricorre di preferenza ai mezzi indiretti di azione che sono a sua disposizione, quali:

— la cooperazione dei Governi per rendere regolari o influenzare i consumi in genere, e in particolare quelli dei pubblici servizi;

— gli interventi in materia di prezzi e di politica commerciale previsti dal presente Trattato.

Articolo 58

1. In caso di riduzione della domanda, l’Alta Autorità, se ritiene che la Comunità si trovi di fronte ad un periodo di crisi manifesta e che i mezzi di azione previsti dall’articolo 57 non permettano di farvi fronte, deve, previa consultazione del Comitato Consultivo e su conforme parere del Consiglio, instaurare un regime di quote di produzione integrato, per quanto necessario, dalle misure previste dall’articolo 74.

In mancanza d’iniziativa da parte dell’Alta Autorità, uno degli Stati membri può investirne il Consiglio che, deliberando all’unanimità, può prescrivere all’Alta Autorità l’instaurazione di un regime di quote. [p. 58 modifica]2. L’Alta Autorità, sulla base degli studi fatti in collegamento con le imprese e le associazioni di imprese, stabilisce le quote su una base equa, tenuto conto dei principi definiti dagli articoli 2, 3, 4. Essa può, fra l’altro, regolare il ritmo di attività delle aziende mediante adeguati prelievi sui quantitativi che superano un dato livello stabilito con decisione generale.

Le somme così ricavate sono destinate a sostenere le imprese il cui ritmo di produzione sia sceso al disotto del livello stabilito, specie per assicurare per quanto possibile il mantenimento della occupazione in dette imprese.

3. Il regime delle quote termina su proposta diretta al Consiglio dall’Alta Autorità, previa consultazione del Comitato Consultivo, o dal Governo di uno degli Stati membri, salvo decisione contraria del Consiglio presa all’unanimità, se la proposta proviene dall’Alta Autorità, o a maggioranza semplice se la proposta proviene da un Governo. La fine del regime delle quote è resa pubblica a cura dell’Alta Autorità.

4. L’Alta Autorità può applicare, nei confronti delle imprese che violino le decisioni da essa adottato in applicazione del presente articolo, ammende pari, al massimo, al valore delle produzioni irregolarmente effettuate.

Articolo 59

1. L’Alta Autorità, se constata, previa consultazione del Comitato Consultivo, che la Comunità si trova di fronte ad una grave penuria di alcuni o di tutti i prodotti sottoposti alla sua giurisdizione, e che i mezzi di azione previsti dall’articolo 57 non consentono di farvi fronte, deve investire il Consiglio di tale situazione e, salvo decisione contraria di quest’ultimo deliberante all’unanimità, proporgli le misure necessarie. [p. 59 modifica]

In mancanza d’iniziativa dell’Alta Autorità, il Consiglio può essere investito della questione da uno degli Stati membri e, con decisione presa all’unanimità, dichiarare l’esistenza della situazione di cui sopra.

2. Su proposta dell’Alta Autorità, e in consultazione con la stessa, il Consiglio deliberando all’unanimità, stabilisce, da una parte, le priorità di utilizzo, e dall’altra, la ripartizione delle risorse di carbone e acciaio della Comunità fra le industrie sottoposte alla sua giurisdizione, l’esportazione e gli altri consumi.

In funzione delle priorità di utilizzo così decise, l’Alta Autorità stabilisce, previa consultazione delle imprese interessate, i programmi di produzione che le aziende sono tenute ad eseguire.

3. In mancanza di una decisione unanime del Consiglio sulle misure previste dal paragrafo 2, l’Alta Autorità procede essa stessa alla ripartizione delle risorse della Comunità fra gli Stati membri, in funzione dei consumi e delle esportazioni ed indipendentemente dalla ubicazione delle produzioni.

Nell’ambito di ciascuno degli Stati membri la ripartizione delle risorse assegnate dall’Alta Autorità avviene sotto la responsabilità dei rispettivi Governi, senza poter modificare le consegne destinate ad altri Stati membri, e con riserva di consultazione dell’Alta Autorità per quanto concerne le quote destinate all’esportazione ed all’esercizio delle industrie del carbone e dell’acciaio.

Se la quota destinata all’esportazione viene da un Governo ridotta rispetto ai quantitativi presi come base in occasione dell’assegnazione globale fatta a tale Stato membro, l’Alta Autorità, in occasione della successiva ripartizione, ridistribuirà, se necessario, fra gli Stati membri le risorse resesi in tal modo disponibili per il consumo. [p. 60 modifica]

Se una correlativa riduzione della quota destinata da un Governo all’esercizio delle industrie del carbone e dell’acciaio ha per conseguenza una riduzione di una produzione della Comunità, l’assegnazione dei prodotti corrispondenti, da farsi allo Stato membro in causa, in occasione della successiva operazione di ripartizione, sarà ridotta fino a concorrenza della riduzione di produzione che gli è imputabile.

4. In ogni caso, l’Alta Autorità ha il compito di ripartire tra le imprese, su una base equa, i quantitativi attribuiti alle industrie di sua giurisdizione, sulla base di studi compiuti in collegamento con le imprese stesse e con le associazioni di imprese.

5. Nella situazione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, l’introduzione, nell’insieme degli Stati membri, di restrizioni alle esportazioni a destinazione di Paesi terzi può essere decisa dall’Alta Autorità, conformemente alle disposizioni dell’articolo 57, previa consultazione del Comitato Consultivo e su conforme parere del Consiglio, o, in mancanza d’iniziativa dell’Alta Autorità, dal Consiglio deliberante all’unanimità su proposta di un Governo.

6. L’Alta Autorità può porre fine al regime istituito in conformità del presente articolo dopo aver consultato il Comitato Consultivo e il Consiglio. Essa non può non tener conto di un parere sfavorevole del Consiglio se tale parere è stato emesso all’unanimità.

In mancanza d’iniziativa dell’Alta Autorità, può porre fine a tale regime il Consiglio deliberando all’unanimità.

7. Nei confronti delle imprese che violino le decisioni prese in applicazione del presente articolo, l’Alta Autorità può applicare ammende il cui ammontare non può superare il doppio del valore delle produzioni o delle consegne prescritte e non eseguite o stornate dal loro regolare impiego.