Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Trattato/Titolo terzo/5
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CAPITOLO V
PREZZI
Articolo 60
1. In materia di prezzi sono vietati i sistemi contrari agli articoli 2, 3 e 4 ed in particolare:
— i sistemi di concorrenza sleale, specie i ribassi di prezzi puramente temporanei o puramente locali, tendenti, all’interno del mercato comune, al conseguimento di una posizione di monopolio;
— i sistemi discriminatori che comportano, nel mercato comune, l’applicazione da parte di un venditore di disuguali condizioni a parità di operazioni, specie in base alla nazionalità degli acquirenti.
L’Alta Autorità, con decisioni prese previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, può stabilire quali siano i sistemi che incorrono in tale divieto.
2. A tal fine:
a) i listini dei prezzi e le condizioni di vendita applicati dalle imprese sul mercato comune devono essere resi pubblici, nella misura e nelle forme prescritte dall’Alta Autorità, previa consultazione del Comitato Consultivo; l’Alta Autorità, se ritiene che la scelta, la parte di un’impresa, della base di calcolo del suo listino presenti un carattere anormale ed in particolare consenta di eludere le disposizioni del seguente paragrafo b, rivolge a tale impresa le raccomandazioni del caso;
b) i metodi di quotazione applicati non devono avere l’effetto di produrre nei prezzi praticati da una impresa sul mercato comune, rapportati al loro equivalente partendo dal punto scelto per la fissazione del listino;
— maggiorazioni rispetto al prezzo previsto da tale listino per un’operazione analoga;
— ovvero ribassi, rispetto a tale prezzo, che superino;
— la misura che consenta di allineare l’offerta fatta in base a tale listino, basato su altra località, che procuri all’acquirente le condizioni più vantaggiose nel luogo di consegna;
— i limiti fissati, per ogni categoria di prodotti, tenendo eventualmente conto della loro origine e della loro destinazione, con decisioni dell’Alta Autorità adottate previo parere del Comitato Consultivo.
Tali decisioni intervengono quando ne sorga la necessità per evitare turbamenti in tutto o in parte del mercato comune, o squilibri derivanti da divergenze tra i metodi di quotazione adottati per un prodotto e quelli adottati per le materi adoperate per la sua fabbricazione.
Tali decisioni non impediscono alle imprese di allineare le loro offerte con quelle delle imprese estranee alla comunità, a condizione che tali operazioni siano notificate all’Alta Autorità che può, in caso di abuso, limitare o eliminare, nei riguardi delle imprese in causa, il beneficio di tale deroga.
Articolo 61
Sulla base degli studi compiuti in collegamento con le imprese e le associazioni di imprese, in conformità alle disposizioni dell’articolo 46, comma 1, e dell’articolo 48, comma 3, e previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, tanto sulla opportunità di tali misure quanto sul livello dei prezzi che esse determinano, l’Alta Autorità può fissare, per uno o più prodotti sottoposti alla sua giurisdizione:
a) prezzi massimi all’interno del mercato comune, se ritiene che tale decisione sia necessaria per raggiungere gli obiettivi indicati dall’articolo 3, specie nel comma c;
b) prezzi minimi all’interno del mercato comune, se ritiene esistente o imminente una crisi manifesta e la necessità di tale decisione per raggiungere gli obiettivi indicati dall’articolo 3;
c) previa consultazione delle associazioni delle imprese interessate o delle imprese stesse, e secondo modalità adattate alla natura dei mercati esterni, prezzi minimi o massimi all’esportazione, se tale azione sia efficacemente controllabile ed appaia necessaria, sia in considerazione dei pericoli derivanti alle imprese dalla situazione del mercato che per far prevalere nei rapporti economici internazionali l’obiettivo indicato dall’articolo 3, comma f, e senza pregiudizio, nel caso di fissazione di prezzi minimi, della applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 60, paragrafo 2, ultimo comma.
Nel fissare i prezzi, l’Alta Autorità deve tener conto della necessità di assicurare la possibilità di concorrenza sia per le industrie del carbone e dell’acciaio che per le industrie utilizzatrici, secondo i principi indicati dall’articolo 3, comma c.
In mancanza di iniziativa da parte dell’Alta Autorità, nelle circostanze su indicate, il Governo di uno degli Stati membri può investirne il Consiglio che, con decisione adottata all’unanimità, può invitare l’Alta Autorità a fissare tali massimi e minimi.
Articolo 62
Quando l’Alta Autorità ritiene che una aziono del genere sia la più adatta ad evitare che il prezzo del carbone si stabilisca al livello del costo di produzione delle miniere che hanno il costo di sfruttamento maggiore, il cui mantenimento in attività è riconoscito però temporaneamente necessario per la realizzazione dei compiti indicati dall’articolo 3, l’Alta Autorità, previo parere del Comitato Consultivo, può autorizzare delle consultazioni:
— fra aziende di uno stesso bacino alle quali si applicano i medesimi listini di prezzo;
— previa consultazione del Consiglio, fra aziende situate in bacini diversi.
Tali compensazioni possono essere attuate anche nei modi indicati dall’articolo 53.
Articolo 63
1. L’Alta Autorità, se constata che da parte di acquirenti vengono sistematicamente effettuate delle discriminazioni, particolarmente in ragione di norme che regolano le con trattazioni con enti dipendenti dalla pubblica Amministrazione, rivolge ai Governi interessati le raccomandazioni del caso.
2. L’Alta Autorità può decidere, nella misura che ritenga opportuna, che:
a) le imprese dovranno stabilire condizioni di vendita tali per cui acquirenti e commissionari si impegnino a conformarsi alle regole poste dall’Alta Autorità in applicazione delle disposizioni del presente capitolo;
b) le imprese saranno rese responsabili delle infrazioni agli obblighi così contratti, commesse da loro agenti diretti o da commissionari che trattano per conto di dette imprese.
In caso di infrazione agli obblighi così contratti, commessa da un acquirente, essa potrà limitare il diritto delle imprese facenti parte della Comunità di trattare con detto acquirente, mediante misure che potranno, in caso di recidiva, comportare un’interdizione temporanea. In tal caso, e senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 33, all’acquirente sarà consentito ricorrere avanti la Corte.
3. Inoltre l’Alta Autorità ha facoltà di rivolgere agli Stati membri interessati tutte le raccomandazioni idonee ad assicurare il rispetto delle norme stabilite in applicazione delle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, da parte di qualsiasi impresa od organismo che eserciti una attività di distribuzione nel settore del carbone o dell’acciaio.
Articolo 64
L’Alta Autorità, nei confronti delle imprese che violino le disposizioni del presente capitolo o le decisioni adottate per la sua applicazione, può infliggere ammende fino al doppio del valore delle vendite irregolari. In caso di recidiva il massimo di cui sopra viene raddoppiato.