Vai al contenuto

Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio – Trattato, Parigi, 18 aprile 1951/Trattato/Titolo terzo/6

Da Wikisource.
Titolo terzo - 6 — Intese e concentrazioni

../5 ../7 IncludiIntestazione 22 novembre 2024 75% Da definire

Titolo terzo - 5 Titolo terzo - 7
[p. 66 modifica]

CAPITOLO VI

INTESE E CONCENTRAZIONI


Articolo 65

1. Sono proibiti gli accordi tra imprese, le decisioni da parte di associazioni di aziende ed i sistemi concordati che tendano, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, ad impedire, limitare o falsare il gioco normale della concorrenza ed in particolare:

a) a fissare o determinare i prezzi;

b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti di approvvigionamento.

2. Tuttavia l’Alta Autorità autorizza, per determinati prodotti, accordi di specializzazione o accordi di acquisto e di vendita in comune, se essa riconosce:

a) che questa specializzazione o questi acquisti o queste vendite in comune contribuiranno ad un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati; [p. 67 modifica]

b) che l’accordo in causa è essenziale per ottenere questi effetti senza che esso abbia un carattere più restrittivo di quanto richieda il suo scopo, e

c) che tale accordo non sia suscettibile di dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi, di una parte considerevole dei prodotti in causa nel mercato comune, nè di sottrarli alla concorrenza effettiva da parte di altre imprese nel mercato comune.

Se l’Alta Autorità riconosce che dati accordi sono strettamente analoghi, per quanto riguarda la loro natura ed i loro effetti, agli accordi considerati qui sopra, tenuto conto in particolare dell’applicazione del presente paragrafo alle imprese di distribuzione, essa li autorizza egualmente quando riconosca che rispondono alle stesse condizioni.

Le autorizzazioni possono essere accordate a condizioni determinate e per un periodo limitato. In tal caso, l’Alta Autorità rinnova l’autorizzazione una o più volte se constata che al momento del rinnovo continuano ad essere rispettate le condizioni previste nei comma a, b e c di cui sopra.

L’Alta Autorità revoca l’autorizzazione o ne modifica i termini se constata che, per effetto di un cambiamento nelle circostanze, l’accordo non risponde più alle condizioni previste qui sopra, o che le conseguenze effettive dell’accordo o della sua applicazione sono contrarie alla condizioni richieste per la sua approvazione.

Le decisioni implicanti approvazioni, rinnovo, modifica, rifiuto o revoca di autorizzazione, come pure i loro motivi devono essere pubblicati, senza che le limitazioni disposte all’art. 47, secondo comma, siano applicabili in tal caso. [p. 68 modifica]

3. L’Alta Autorità può ottenere, conformemente alle disposizioni dell’articolo 47, qualsiasi informazione necessaria all’applicazione del presente articolo, sia con richiesta speciale indirizzata agli interessati, sia con un regolamento che definisca la natura degli accordi decisioni o pratiche che devono esserle comunicate.

4. Gli accordi o le decisioni proibiti in forza del paragrafo 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati dinanzi ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.

L’Alta Autorità ha competenza esclusiva, salvo i ricorsi avanti la Corte, a pronunciarsi sulla conformità con le disposizioni del presente articolo di detti accordi o decisioni.

5. Alle imprese che:

— abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto;

— abbiano applicato o tentato di applicare per via di arbitrato, disdetta, boicottaggio, o qualsiasi altro mezzo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto o un accordo la cui approvazione sia stata rifiutata o revocata;

— abbiano ottenuto il beneficio di una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o deformate;

— abbiano messo in atto sistemi contrari alle disposizioni del paragrafo 1;

l’Alta Autorità può infliggere ammende e penalità non superiori al doppio della cifra d’affari realizzata coi prodotti che sono stati oggetto dell’accordo, della decisione o dei sistemi contrari alle disposizioni del presente articolo, con la possibilità, se il loro scopo è stato quello di restringere la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, [p. 69 modifica]di un aumento del limite massimo così determinato fino al 10 % della cifra d’affari annua delle imprese in causa, per quanto riguarda l’ammenda, ed al 20 % della cifra d’affari giornaliera, per quanto riguarda le penalità.

Articolo 66

1. È sottoposta a preventiva autorizzazione dell’Alta Autorità, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3, ogni operazione che abbia come fine diretto o indiretto, all’interno dei territori considerati al comma 1 dell’articolo 79, e per fatto di una persona o di un’impresa, di un gruppo di persone o di imprese, una concentrazione tra imprese di cui almeno una rientri in quanto previsto dall’articolo 80, sia che l’operazione sia relativa ad uno stesso prodotto o a prodotti diversi, sia che si effettui mediante fusione, o acquisto di azioni o di elementi dell’attivo, o per mezzo di prestiti, contratti o qualsiasi altro mezzo di controllo. Per l’applicazione delle disposizioni di cui sopra, l’Alta Autorità definisce con regolamento, emanato previa consultazione del Consiglio, gli elementi che costituiscono il controllo di un’impresa.

2. L’Alta Autorità accorda l’autorizzazione di cui al paragrafo precedente, se riconosce che l’operazione prospettata non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto riguarda quello o quei prodotti in causa che sono oggetto della propria giurisdizione, il potere:

— di determinare i prezzi, controllare o comprimere la produzione o la distribuzione, od ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva su una parte importante del mercato di detti prodotti;

— o di sottrarsi alle regole di concorrenza risultanti dalla applicazione del presente Trattato col creare in par[p. 70 modifica]ticolare una posizione artificiosamente privilegiata e implicante un vantaggio sostanziale nell’accesso agli approvvigionamenti o ai mercati.

In questo apprezzamento, e in conformità al principio di non discriminazione enunciato nell’art. 4, comma b, l’Alta Autorità tiene conto dell’importanza delle imprese di medesima natura esistenti nella Comunità, nella misura che essa ritiene giustificata per evitare o correggere gli svantaggi risultanti da una disuguaglianza delle condizioni di concorrenza.

L’Alta Autorità può subordinare l’autorizzazione a qualsiasi condizione che essa ritenga appropriata ai fini del presente paragrafo.

Prima di pronunciarsi su una operazione riguardante imprese di cui una almeno non rientri in quanto previsto dall’art. 80, l’Alta Autorità raccoglie le osservazioni del Governo interessato.

3. L’Alta Autorità esonera dall’obbligo di autorizzazione preventiva le categorie di operazioni che ritiene, per l’importanza delle attività o delle imprese interessate, in funzione della natura della concentrazione realizzata, debbano essere considerate conformi alle condizioni richieste dal paragrafo 2. Il regolamento stabilito a tale scopo su parere conforme del Consiglio, fissa parimenti le condizioni cui tale esenzione è sottoposta.

4. Senza pregiudizio dell’applicazione dell’art. 47 nei riguardi delle imprese oggetto della sua giurisdizione, l’Alta Autorità può, sia con un regolamento stabilito dopo consultazione del Consiglio che definisce la natura delle operazioni che devono essere ad essa comunicate, sia su richiesta speciale rivolta agli interessati nell’ambito di tale regolamento, ottenere dalle persone fisiche o giuridiche che hanno acquisito o raggruppato, o che devono acquisire [p. 71 modifica]o raggruppare i diritti o le attività in causa tutte le informazioni, necessarie per l’applicazione del presente articolo sulle operazioni che possono produrre l’effetto considerato dal paragrafo 1.

5. Qualora si realizzi una concentrazione, che l’Alta Autorità riconosce effettuata violando le disposizioni del paragrafo 1, ma che non di meno soddisfa le condizioni del paragrafo 2, l’Alta Autorità subordina l’approvazione di questa concentrazione al versamento, da parte delle persone che hanno acquisito o raggruppato i diritti o le attività in causa, dell’ammenda prevista dal paragrafo 6, secondo comma, senza che l’ammontare possa essere inferiore alla metà del massimo previsto da detto comma nel caso in cui risulti chiaramente che l’autorizzazione doveva essere richiesta. In mancanza di tale versamento, l’Alta Autorità applica le misure previste qui appresso per quanto riguarda le concentrazioni riconosciute illecite.

Qualora si realizzi una concentrazione, che l’Alta Autorità riconosce incapace di soddisfare alle condizioni generali o particolari alle quali dovrebbe essere subordinata una autorizzazione a norma del paragrafo 2, l’Alta Autorità constata con decisione motivata il carattere illecito di tale concentrazione e, dopo aver posto gli interessati in grado in presentare le loro osservazioni, ordina la separazione delle imprese o delle attività indebitamente riunite o la cessazione del controllo comune, e qualsiasi altra azione che essa ritenga appropriata per ristabilire la gestione indipendente delle imprese o delle attività in causa ed instaurare nuovamente condizioni normali di concorrenza. Qualunque persona, direttamente interessata, può presentare ricorso contro tali decisioni nei modi previsti dall’articolo 33. In deroga a detto articolo, la Corte ha piena competenza per giudicare se l’operazione attuata ha il carattere di una concentrazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e dei regolamenti adottati in applicazione dello stesso paragrafo. Tale ricorso ha efficacia sospensiva. Esso non può essere proposto se non [p. 72 modifica]dopo che siano state ordinate le misure previste qui sopra, salvo consenso dato dall’Alta Autorità all’introduzione di un ricorso distinto contro la decisione che dichiari illecita l’operazione.

L’Alta Autorità può, in qualsiasi momento, e salvo applicazione eventuale delle dispozioni dell’art. 39, comma 3, adottare o provocare le misure conservative che essa ritiene necessarie per salvaguardare gli interessi delle imprese concorrenti e di terzi, e a prevenire qualsiasi azione che possa ostacolare l’esecuzione delle sue decisioni. Salvo decisione contraria della Corte, i ricorsi non sospendono l’esecuzione delle misure conservative così decretate.

L’Alta Autorità accorda agli interessati, affinchè possano mettere in atto le sue decisioni, un termine ragionevole oltre il quale essa può imporre per il ritardo penalità giornaliere fino ad un massimo dell’1 per mille del valore dei diritti o delle attività in causa.

Inoltre, qualora gli interessati non adempiano le obbligazioni loro imposte, l’Alta Autorità attua essa stessa misure di esecuzione e può tra l’altro sospendere l’esercizio, nelle imprese soggette alla sua giurisdizione, dei diritti connessi alle attività irregolarmente acquisite, provocare la nomina, da parte dell’autorità giudiziaria, d’un sequestratario di tali attività, organizzare la vendita forzata in condizioni che preservino gli interessi legittimi dei loro proprietari, annullare, nei riguardi delle persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito i diritti o le attività in causa per effetto dell’operazione illecita, gli atti, le decisioni, le risoluzioni o deliberazioni degli organi direttivi delle aziende sottoposte ad un controllo irregolarmente stabilito.

L’Alta Autorità ha inoltre la facoltà di rivolgere agli Stati membri interessati le raccomandazioni necessarie per ottenere, nell’ambito delle legislazioni nazionali, l’esecuzione delle misure previste dai comma precedenti. [p. 73 modifica]

Nell’esercizio dei suoi poteri, l’Alta Autorità tiene conto dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

6. L’Alta Autorità può applicare ammende fino a concorrenza del:

— 3 % del valore delle attività acquisite o raggruppate, o che debbono essere acquisite o raggruppate, a carico delle persone fisiche o giuridiche che si siano sottratte agli obblighi previsti dal paragrafo 4;

— 10 % del valore delle attività acquisite o raggruppate, a carico delle persone fisiche o giuridiche che si siano sottratte agli obblighi previsti dal paragrafo 1; tale limite viene aumentato, dopo il dodicesimo mese che segue l’attuazione dell’operazione, di un ventiquattresimo per ogni mese supplementare trascorso fino alla constatazione della infrazione da parte dell’Alta Autorità;

— 10 % del valore delle attività acquistate o raggruppate, o che dovevano essere acquisite o raggruppate, a carico delle persone fisiche o giuridiche che abbiano ottenuto o tentato ui ottenere il beneficio delle disposizioni previste dal paragrafo 2 a mezzo di informazioni false o deformate;

— 15 % del valore delle attività acquistate o raggruppate, a carico delle imprese soggette alla sua giurisdizione che abbiano partecipato o si siano prestate all’attuazione di operazioni contrarie alle disposizioni del presente articolo.

È ammesso ricorso alla Corte, nei previsti dall’articolo 36, nell’interesse delle persone che sono oggetto delle sanzioni previste dal presente paragrafo.

7. L’Alta Autorità, se constata che delle imprese pubbliche o private, abbiano o assumano di diritto o di fatto sul mercato di uno dei prodotti oggetto della propria giurisdizione una posizione dominante che le sottragga ad una [p. 74 modifica]concorrenza effettiva in una parte importante del mercato comune, utilizzino questa posizione a scopi contrari agli obiettivi del presente Trattato, rivolge loro tutte le raccomandazioni atte ad ottenere che questa posizione non sia utilizzata a tali fini. In mancanza di una esecuzione soddisfacente di tali racommandazioni entro un termine ragionevole, l’Alta Autorità, con decisioni prese in consultazione con il Governo interessato, e con le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 58, 59 e 64, fissa i prezzi e le condizioni di vendita che l’azienda in causa deve applicare o stabilisce i programmi di produzione o i programmi di consegna che essa deve eseguire.