Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Protocolli/I

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Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Protocolli

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Protocolli/II IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Protocolli Protocolli - II
Depositario: Governo della Repubblica italiana

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LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

SOLLECITE di precisare, al momento della firma del Trattato che istituisce tra loro la Comunità Europea dell'Energia Atomica, la portata del disposto dell'articolo 198 del Trattato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, a motivo della struttura costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29 dicembre 1954, avrà facoltà, in deroga all'articolo 198, di ratificare il Trattato tanto per il Regno dei Paesi Bassi nel suo complesso quanto per il Regno in Europa e per la Nuova Guinea olandese. Qualora la ratifica dovesse limitarsi al Regno in Europa e alla Nuova Guinea olandese, il Governo del Regno dei Paesi Bassi potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione al Governo della Repubblica italiana, depositario degli strumenti di ratifica, dichiarare che il Trattato è ugualmente applicabile al Surinam o alle Antille olandesi, ovvero al Surinam e alle Antille olandesi.