Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957/Trattato

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Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957

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Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica - Trattato, Roma, 25 marzo 1957 Allegati
Depositario: Governo della Repubblica italiana


SUA MAESTA’ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

COSCIENTI che l’energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di pace,

CONVINTI che soltanto da uno sforzo comune intrapreso senza indugio e possibile ripromettersi realizzazioni commisurate alla capacità creativa dei loro paesi,

RISOLUTI a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e così pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli,

SOLLECITI d’instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni,

DESIDEROSI dì associare altri paesi alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell’energia atomica,

HANNO DECISO di creare una Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM) e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI S. E. Paul Henri SPAAK, Ministro degli Affari esteri; S. E. Barone J. Ch. SNOY et d’OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale; S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE S. E. Christian PINEAU, Ministro degli Affari esteri; S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli Affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli Affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli Affari esteri; S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;

SUA MAESTA’ LA REGINA DEI PAESI BASSI S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri; S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa.

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

TITOLO PRIMO - Compiti della Comunità

ARTICOLO 1
Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITA’ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (EURATOM).
La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all’elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.
ARTICOLO 2
Per l’assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente Trattato:
a) sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche,
b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare sulla loro applicazione,
c) agevolare gli investimenti, ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità,
d) curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari,
e) garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle. finalità cui sono destinate,
f) esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili speciali,
g) assicurare ampi sbocchi e l’accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d’impiego degli specialisti all’interno della Comunità,
h) stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare.
ARTICOLO 3
1. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da un’AsSEMBLEA; un CONSIGLIO; una COMMISSIONE; una CORTE DI GIUSTIZIA.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.

TITOLO SECONDO - Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell’energia nucleare

Capo I - SVILUPPO DELLE RICERCHE

ARTICOLO 4
1. La Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l’esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunità.
2. In tale materia, l’azione della Commissione si svolge nel campo definito dall’elenco che costituisce l’allegato I del presente Trattato.
L’elenco può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest’ultima consulta il Comitato scientifico e tecnico previsto dall’articolo 134.
ARTICOLO 5
Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di poterle integrare, la Commissione invita, sia con una domanda speciale rivolta a un destinatario determinato e comunicata allo Stato membro cui questi appartiene, sia con una domanda generale resa di pubblico dominio, gli Stati membri, le persone o le imprese a comunicarle i loro programmi relativi alle ricerche da essa definite nella sua domanda.
Dopo aver dato agli interessati la più ampia facoltà di formulare le proprie osservazioni, la Commissione può esprimere un parere motivato in merito ai singoli programmi di cui riceve comunicazione. Qualora ne sia richiesta dallo Stato, dalla persona o dall’impresa che ha comunicato il programma, la Commissione è tenuta ad esprimere tale parere.
Mediante detti pareri, la Commissione sconsiglia i doppi impieghi inutili e orienta le ricerche verso i settori non sufficientemente studiati. La Commissione non può rendere pubblici i programmi senza il consenso degli Stati, delle persone o imprese che li hanno comunicati.
La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei settori di ricerche nucleari che non ritiene sufficientemente studiati.
La Commissione, al fine di procedere a consultazioni reciproche e a scambi di informazioni, può riunire i rappresentanti dei centri pubblici e privati di ricerche e gli esperti che svolgono ricerche negli stessi campi o in altri a questi connessi.
ARTICOLO 6
Per incoraggiare l’esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione può:
a) apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione,
b) fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l’esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone,
c) mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l’assistenza di esperti,
d) promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.
ARTICOLO 7
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, che consulta il Comitato scientifico e tecnico, stabilisce i programmi dì ricerche e d’insegnamento della Comunità.
Tali programmi sono definiti per un periodo non superiore a cinque anni.
I fondi necessari all’esecuzione dei programmi sono iscritti ogni anno nel bilancio di ricerche e investimenti della Comunità.
La Commissione assicura l’esecuzione dei programmi e sottopone ogni anno al Consiglio una relazione al riguardo.
La Commissione tiene informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerche e d’insegnamento della Comunità.
ARTICOLO 8
1. La Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari.
Il Centro cura l’esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione.
Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione.
Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari.
2. Per motivi di ordine geografico o funzionale, le attività del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.
ARTICOLO 9
1. Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione può creare, nell’ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca minerarìa, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi.
La Commissione regola le modalità dell’insegnamento.
2. Sarà creato un istituto di livello universitario le cui modalità di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
ARTICOLO 10
La Commissione può affidare per contratto l’esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone o imprese, e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.
ARTICOLO 11
La Commissione pubblica i programmi di ricerche contemplati dagli articoli 7, 8 e 10, nonché relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla loro esecuzione.

Capo II - DIFFUSIONE DELLE COGNIZIONI

Sezione I - Cognizioni di cui la Comunità ha la disponibilità

ARTICOLO 12
Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla Commissione, di beneficiare di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità, sempreché essi siano in grado di sfruttare effettivamente le invenzioni che ne costituiscono l’oggetto.
Alle stesse condizioni, la Commissione deve rilasciare delle sublicenze d’uso su brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di brevetto, quando la Comunità benefici di licenze contrattuali che contemplino tale facoltà.
La Commissione rilascia, a condizioni da fissare di comune accordo con i beneficiari, queste licenze o sublicenze e fornisce tutte le cognizioni necessarie per il loro sfruttamento. Tali condizioni riguardano in particolare un congruo indennizzo ed eventualmente la facoltà per il beneficiario di concedere a terzi delle sublicenze e l’obbligo di considerare come segreti di fabbricazione le cognizioni comunicate.
In caso di mancato accordo nello stabilire le condizioni contemplate dal terzo comma, i beneficiari possono adire la Corte di Giustizia perché siano fissate condizioni idonee.
ARTICOLO 13
La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le cognizioni non contemplate dal disposto dell’articolo 12, acquisite dalla Comunità, che abbiano origine dall’esecuzione del suo programma di ricerche ov. vero che le siano state comunicate con facoltà di disporne liberamente.
Tuttavia, la Commissione può subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non vengano trasmesse a terzi.
La Commissione non può comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione come nel caso delle cognizioni cosiddette classificate se non assicurando l’osservanza delle restrizioni stesse.

Sezione II - Altre cognizioni

a) Diffusione mediante trattative private
ARTICOLO 14
La Commissione cerca di ottenere o di fare ottenere a trattativa privata la comunicazione delle cognizioni utili al conseguimento degli obiettivi della Comunità e la concessione delle licenze di sfruttamento dei brevetti, dei titoli di protezione temporanea, dei modelli di utilità o domande di brevetto che proteggono tali cognizioni.
ARTICOLO 15
La Commissione stabilisce una procedura che consenta agli Stati membri, alle persone e alle imprese di scambiarsi per il suo tramite i risultati provvisori o definitivi delle loro ricerche, sempreché non si tratti di risultati acquisiti dalla Comunità mediante ricerche svolte per incarico della Commissione.
Tale procedura deve garantire il carattere riservato dello scambio. Tutta. via, i risultati comunicati possono essere trasmessi dalla Commissione al Centro comune di ricerche nucleari a fini di documentazione, senza che tale trasmissione determini un diritto di utilizzazione al quale l’autore della comunicazione non abbia consentito.
b) Comunicazione d’ufficio alla Commissione
ARTICOLO 16
1. Non appena una domanda di brevetto o di modello d’utilità, il cui oggetto sia specificatamente nucleare, è depositata presso uno Stato membro, questo richiede il consenso del richiedente per comunicare immediatamente alla Commissione il contenuto della domanda.
Quando vi sia consenso da parte del richiedente, la comunicazione avviene entro un termine di tre mesi dalla data del deposito della domanda. Ove manchi tale consenso, lo Stato membro notifica entro lo stesso termine alla Commissione l’esistenza della domanda.
La Commissione può richiedere allo Stato membro la comunicazione del contenuto di una domanda di cui le sia stata notificata l’esistenza.
La Commissione presenta la sua richiesta nel termine di due mesi dall’avvenuta notificazione. Ogni proroga di tale termine importa una proroga corrispondente del termine previsto dal sesto comma.
Lo Stato membro al quale è rivolta la richiesta della Commissione è tenuto a domandare nuovamente al richiedente il consenso per comunicare il contenuto della domanda. Ove il consenso sia accordato, la comunicazione avviene senza indugio.
In caso di mancato consenso del richiedente, lo Stato membro è nondimeno tenuto a effettuare la comunicazione alla Commissione allo scadere di un termine di diciotto mesi dalla data del deposito della domanda.
2. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine di diciotto mesi dalla data dell’avvenuto deposito, l’esistenza di qualsiasi domanda di brevetto o di modello di utilità non ancora pubblicata e il cui oggetto, in base a sommario esame, senza essere specificatamente nucleare, sia, a loro giudizio, direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità.
A richiesta della Commissione, il contenuto della domanda le è comunicato nel termine di due mesi.
3. Gli Stati membri sono tenuti a ridurre per quanto possibile la durata della procedura relativa alle domande di brevetto o di modello d’utilità concernenti gli oggetti contemplati dai paragrafi 1 e 2 che hanno formato oggetto di una richiesta della Commissione, per consentire nel più breve termine la pubblicazione delle domande stesse.
4. Le comunicazioni di cui sopra devono essere considerate dalla Commissione come aventi carattere riservato. Esse possono essere effettuate unicamente a fini di documentazione. Tuttavia, la Commissione può utilizzare le invenzioni comunicate, con il consenso del richiedente ovvero conformemente agli articoli da 17 a 23 inclusi.
5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili quando la comunicazione sia incompatibile con un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
c) Concessione di licenze d’uso con procedimento arbitrale o d’ufficio
ARTICOLO 17
1. In mancanza di accordo per trattativa privata, possono essere concesse licenze d’uso non esclusivo, con procedimento arbitrale o d’ufficio, alle condizioni definite dagli articoli da 18 a 23 inclusi:
a) alla Comunità o alle Imprese comuni cui tale diritto è attribuito in virtù dell’articolo 48, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli di utilità che proteggano invenzioni direttamente connesse con ricerche nucleari, sempreché la concessione di tali licenze sia necessaria al proseguimento delle loro proprie ricerche o indispensabile al funzionamento dei loro impianti.
A richiesta della Commissione, le licenze d’uso comprendono la facoltà di autorizzare terzi a utilizzare l’invenzione, nella misura in cui questi ultimi eseguono lavori o commesse per conto della Comunità o delle Imprese comuni.
b) a persone o imprese che ne abbiano fatto richiesta alla Commissione, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli d’utilità che proteggono una invenzione direttamente connessa ed essenziale allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità, sempreché siano osservate tutte le seguenti condizioni:
i) sia trascorso un termine di almeno quattro anni dal deposito della domanda di brevetto, salvo che non si tratti di una invenzione relativa ad oggetto specificatamente nucleare;
ii) non siano coperti, per quanto riguarda tale invenzione, i bisogni determinati dallo sviluppo dell’energia nucleare sui territori di uno Stato membro ove un’invenzione è protetta, in base al concetto che di tale sviluppo si fa la Commissione;
iii) non sia stato ottemperato da parte del titolare all’invito di soddisfare, direttamente o per il tramite dei suoi concessionari, a tali bisogni;
iv)sia possibile, da parte delle persone o imprese beneficiarie, soddisfare effettivamente a questi bisogni mediante lo sfruttamento dell’invenzione.
In mancanza di preventiva richiesta della Commissione, gli Stati membri non possono adottare, per questi stessi bisogni, alcuna misura coercitiva prevista dalla loro legislazione nazionale e che abbia per effetto di limitare la protezione accordata all’invenzione.
2. La concessione di una licenza d’uso non esclusivo alle condizioni previste dal paragrafo precedente non può essere ottenuta quando il titolare faccia valere l’esistenza di un motivo legittimo, e in particolare il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
3. La concessione di una licenza in applicazione del paragrafo 1 dà diritto a un indennizzo completo, il cui ammontare deve essere convenuto fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d’utilità, e il beneficiario della licenza d’uso.
4. Quanto stipulato dal presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.
ARTICOLO 18
Ai fini previsti dalla presente sezione, è istituito un Collegio arbitrale, il cui regolamento è stabilito ed i cui membri vengono designati dal Consiglio, che delibera su proposta della Corte di Giustizia.
Nel termine di un mese dalla loro notificazione, le decisioni del Collegio arbitrale possono formare oggetto di ricorso sospensivo delle parti alla Corte di Giustizia. Il controllo della Corte di Giustizia può vertere unicamente sulla regolarità formale della decisione, e sulla interpretazione ’data dal Collegio arbitrale alle disposizioni del presente Trattato.
Le decisioni definitive del Collegio arbitrale hanno forza di cosa giudicata tra le parti interessate e sono esecutive alle condizioni fissate dall’articolo 164.
ARTICOLO 19
Qualora, in mancanza di accordo per trattativa privata, la Commissione si proponga di ottenere la concessione di licenze d’uso in uno dei casi previsti dall’articolo 17, ne dà comunicazione al titolare del brevetto. del titolo di protezione temporanea, del modello d’utilità o della domanda di brevetto, e specifica nella sua comunicazione il beneficiario e l’estensione della licenza.
ARTICOLO 20
Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 19, il titolare può proporre alla Commissione, ed eventualmente al terzo beneficiario, di concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.
Se la Commissione o il terzo beneficiario rifiuta di concludere un compromesso, la Commissione non può richiedere allo Stato membro o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d’uso.
Se il Collegio arbitrale, cui è demandata per compromesso la richiesta della Commissione,, la riconosce conforme alle disposizioni dell’articolo 17, esso emette una decisione motivata che importa concessione di licenza a favore del beneficiario e fissa le condizioni e la rimunerazione della licenza stessa, sempreché le parti non si siano già accordate in merito.
ARTICOLO 21
Quando il titolare non propone di rivolgersi al Collegio arbitrale, la Commissione può richiedere allo Stato membro interessato o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d’uso.
Qualora lo Stato membro o i suoi organi competenti non ravvisino, previa audizione del titolare, l’esistenza delle condizioni previste dall’articolo 17, notificano alla Commissione il loro rifiuto di concedere o far concedere la licenza.
Ove essi rifiutino di concedere o far concedere la licenza, ovvero non forniscano alcuna spiegazione in merito alla concessione della licenza entro quattro mesi dalla richiesta. la Commissione dispone di un termine di due mesi per adire la Corte di Giustizia.
Il titolare deve essere udito nella fase procedurale dinanzi alla Corte di Giustizia.
Se la sentenza della Corte di Giustizia constata l’esistenza delle condizioni previste dall’articolo 17, lo Stato membro interessato, o i suoi organi competenti, sono tenuti ad adottare le misure richieste dall’esecuzione della sentenza.
ARTICOLO 22
1. In caso di mancato accordo sull’ammontare dell’indennizzo fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d’utilità e il beneficiario della licenza d’uso, gli interessati possono concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.
Le parti rinunciano per ciò stesso a qualsiasi ricorso, fatto salvo il ricorso di cui all’articolo 18.
2. Se il beneficiario rifiuta la conclusione di un compromesso, la licenza di cui ha beneficiato è considerata nulla.
Se il titolare rifiuta la conclusione di un compromesso, l’indennizzo previsto dal presente articolo è fissato dagli organi nazionali competenti.
ARTICOLO 23
Trascorso il termine di un anno e sempreché nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d’uso.
La revisione spetta all’organo da cui emana la decisione.

Sezione III - Disposizioni relative al segreto

ARTICOLO 24
Le cognizioni, acquisite dalla Comunità grazie all’esecuzione del suo programma di ricerche e la cui divulgazione è suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri, sono sottoposte a un regime di segretezza alle condizioni seguenti.
1. Un regolamento di sicurezza adottato dal Consiglio su proposta della Commissione stabilisce, avuto riguardo alle disposizioni del presente articolo, i differenti regimi di segretezza applicabili e le misure di sicurezza da attuare per ciascuno di essi.
2. La Commissione deve provvisoriamente sottoporre al regime di segretezza, all’uopo previsto dal regolamento di sicurezza, le cognizioni la cui divulgazione sia da essa reputata suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o più Stati membri.
La Commissione comunica immediatamente tali cognizioni agli Stati membri, che sono tenuti ad assicurarne provvisoriamente la segretezza alle stesse condizioni.
Entro un termine di tre mesi gli Stati membri rendono edotta la Commissione del loro desiderio di mantenere il regime provvisoriamente applicato, oppure di sostituirvi un altro regime o di abolire il regime di segretezza.
Allo spirare del termine viene applicato il più rigoroso dei regimi così domandati. La Commissione provvede a darne notificazione agli Stati membri.
A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può m qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla richiesta di uno Stato membro.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 non sono applicabili alle cognizioni soggette a un regime di segretezza.
Tuttavia, fatta salva l’osservanza delle misure di sicurezza applicabili,
a) le cognizioni di cui agli articoli 12 e 13 possono essere comunicate dalla Commissione:
i) a una Impresa comune,
ii) a una persona o a una impresa, che non sia una Impresa comune, per il tramite dello Stato membro sui territori del quale essa svolge la sua attività.
b) le cognizioni di cui all’articolo 13 possono essere comunicate da uno Stato membro a una persona o a una impresa, che non sia un’Impresa comune, svolgenti la propria attività sui territori di tale Stato, a condizione di notificare la comunicazione alla Commissione,
c) inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di esigere dalla Commissione per i suoi propri bisogni o per quelli di una persona o impresa svolgenti la pro. pria attività sui territori dello Stato stesso, la concessione di una licenza d’uso, conformemente all’articolo 12.
ARTICOLO 25
1. Lo Stato membro che comunica l’esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d’utilità relativi a un oggetto contemplato dall’articolo 16, paragrafo 1 o 2, notifica eventualmente la necessità di sottoporre tale domanda, per ragioni attinenti alla difesa, al regime di segretezza che indica, precisando la durata probabile del regime stesso.
La Commissione trasmette agli altri Stati membri l’insieme delle comunicazioni che riceve in esecuzione del comma precedente. La Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad osservare le misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.
2. La Commissione può egualmente trasmettere tali comunicazioni sia alle, Imprese comuni, sia, per il tramite di uno Stato membro, a una persona o a una impresa, che non sia un’Impresa comune, svolgenti la propria attività sul territorio dello Stato stesso.
Le invenzioni, che costituiscono l’oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto con il consenso del richiedente, ovvero conformemente alle disposizioni degli articoli da 17 a 23 incluso.
Le comunicazioni ed eventualmente l’utilizzazione di cui al presente paragrafo sono soggette alle misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.
Esse sono, in tutti i casi, subordinate al consenso dello Stato d’origine. Tale consenso non può essere rifiutato che per ragioni attinenti alla difesa.
3. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime e abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla domanda di uno Stato membro.
ARTICOLO 26
1. Quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di modello di utilità, sono sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente alle disposizioni degli articoli 24 e 25, gli Stati che hanno chiesto l’applicazione di tale regime non possono rifiutare l’autorizzazione al deposito di domande corrispondenti negli altri Stati membri.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire la segretezza di tali titoli e domande, secondo la procedura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2. Le cognizioni sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente all’articolo 24, possono formare l’oggetto di depositi all’esterno degli Stati membri soltanto con il loro consenso unanime. Il consenso, in mancanza di presa di posizione di questi Stati, si considera acquisito allo spirare di un termine di sei mesi dalla data dell’avvenuta comunicazione di tali cognizioni agli Stati membri da parte della Commissione.
ARTICOLO 27
L’indennizzo del pregiudizio subìto dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla difesa, è regolato dalle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri, e incombe allo Stato che ha richiesto il vincolo di segretezza ovvero che ha provocato sia l’inasprimento o il prolungamento del vincolo stesso, sia il divieto di deposito all’esterno della Comunità.
Qualora più Stati membri abbiamo provocato, sia l’inasprimento o il prolungamento del vincolo di segretezza, sia il divieto di deposito all’esterno della Comunità, essi sono tenuti in solido a riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta.
La Comunità non può pretendere alcun indennizzo a mente del presente articolo.

Sezione IV - Disposizioni particolari

ARTICOLO 28
Qualora, per effetto della loro comunicazione alla Commissione, domande di brevetti o di modelli d’utilità non ancora pubblicate, oppure brevetti o modelli d’utilità mantenuti segreti per ragioni attinenti alla difesa, siano utilizzati indebitamente o vengano a conoscenza di un terzo non autorizzato, la Comunità è tenuta a risarcire il danno subìto dall’interessato.
La Comunità, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell’autore, è surrogata agli interessati nell’esercizio del loro diritto di ricorso contro terzi, nella misura in cui abbia sopportato il risarcimento del danno. Non vi è deroga al diritto della Comunità di agire, conformemente alle disposizioni generali in vigore, contro l’autore del pregiudizio.
ARTICOLO 29
Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o industriali in materia nucleare, tra uno Stato membro, una persona o un’impresa e uno Stato terzo, un’organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei casi in cui richiederebbe da una parte o dall’altra la firma di uno Stato che agisce nell’esercizio della sua sovranità, deve essere concluso dalla Commissione.
Tuttavia, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, una persona o un’impresa a concludere accordi di tale natura, alle condizioni che essa giudica appropriate, fatta salva l’applicazione del disposto degli articoli 103 e 104.

Capo III - PROTEZIONE SANITARIA

ARTICOLO 30
Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Per norme fondamentali s’intendono: a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza, b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili, c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
ARTICOLO 31
Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione. previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate.
Dopo consultazione dell’Assemblea, il Consiglio. deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei Comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.
ARTICOLO 32
A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall’articolo 31.
La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
ARTICOLO 33
Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l’osservanza delle norme fondamentali fissate, e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l’insegnamento, l’educazione e la formazione professionale.
La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l’armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.
A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.
Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall’avvenuta comunicazione dei progetti stessi.
ARTICOLO 34
Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione.
Il parere conforme della Commissione è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri.
ARTICOLO 35
Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell’atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull’osservanza delle norme fondamentali.
La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l’efficacia.
ARTICOLO 36
Le informazioni relative ai controlli contemplati dall’articolo 35 sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.
ARTICOLO 37
Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.
La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall’articolo 31, esprime il suo Parere entro un termine di sei mesi.
ARTICOLO 38
La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell’atmosfera, delle acque e del suolo.
In caso di urgenza, la Commissione emana una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un’infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari.
Qualora lo Stato in causa non si conformi nel termine stabilito alla direttiva della Commissione, quest’ultima o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di Giustizia.
ARTICOLO 39
La Commissione crea nell’ambito del Centro comune di ricerche nucleari, e non appena questo sia stato istituito, una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria.
Tale sezione ha in particolare l’incarico di raccogliere la documentazione e le informazioni di cui agli articoli 33, 37 e 38, e di assistere la Commissione nel. l’esecuzione dei compiti che le sono affidati a norma del presente capo.

Capo IV - INVESTIMENTI

ARTICOLO 40
Per incoraggiare l’iniziativa di persone e di imprese e agevolare uno sviluppo coordinato dei loro investimenti nel campo nucleare, la Commissione pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione.
La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale su tali programmi, prima della loro pubblicazione.
ARTICOLO 41
Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell’allegato Il del presente Trattato hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d’investimenti concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all’entità definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.
L’elenco dei settori industriali summenzionato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.
ARTICOLO 42
I progetti di cui all’articolo 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al più tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell’inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall’impresa con mezzi propri.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare il termine suddetto.
ARTICOLO 43
La Commissione discute con le persone o imprese tutti gli aspetti dei progetti d’investimenti connessi con gli obiettivi del presente Trattato.
Essa comunica il suo punto di vista allo Stato membro interessato.
ARTICOLO 44
Con l’accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, la Commissione può pubblicare i progetti d’investimenti che le sono comunicati.

Capo V - IMPRESE COMUNI

ARTICOLO 45
Le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell’industria nucleare nella Comunità possono essere costituite in Imprese comuni ai sensi del presente Trattato, conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.
ARTICOLO 46
1. Qualsiasi progetto di Impresa comune, emanante dalla Commissione, da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa, è oggetto di un’indagine da parte della Commissione.
A tal fine, la Commissione domanda il parere degli Stati membri come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito.
2. La Commissione trasmette al Consiglio, accompagnandolo con il suo parere

motivato, ogni progetto di Impresa comune.

Qualora la Commissione formuli parere favorevole circa la necessità dell’Impresa comune in causa, sottopone al Consiglio delle proposte concernenti:
a) la località d’impianto,
b) lo statuto,
c) il volume e il ritmo del finanziamento,
d) la partecipazione eventuale della Comunità al finanziamento dell’Impresa comune,
e) la partecipazione eventuale di uno Stato terzo, dì una organizzazione internazionale o di un cittadino, di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell’Impresa comune,
f) l’attribuzione totale o parziale dei vantaggi enumerati nell’allegato 111 del presente Trattato.
La Commissione allega una relazione particolareggiata sull’insieme del progetto.
ARTICOLO 47
Il Consiglio, investito dalla Commissione, può richiederle i supplementi di informazioni e d’indagine che ritenga necessari.
Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all’articolo 46.
In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione.
Tuttavia, il Consiglio delibera all’unanimità per quanto riguarda:
a) la partecipazione della Comunità al finanziamento dell’Impresa comune,
b) la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell’Impresa comune.
ARTICOLO 48
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può ammettere interamente o parzialmente ogni Impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell’allegato 111 del presente Trattato del quale gli Stati membri sono; tenuti a garantire l’applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda.
Il Consiglio può, secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali è subordinata l’attribuzione di tali vantaggi.
ARTICOLO 49
La costituzione di una Impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio.
Ogni Impresa comune ha personalità giuridica.
In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali rispettive; essa può in particolare acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del proprio statuto, ogni Impresa comune è soggetta alle norme applicabili alle imprese industriali o commerciali; gli statuti possono richiamarsi in via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri.
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia in virtù del presente Trattato, le controversie interessanti le Imprese comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali.
ARTICOLO 50
Gli statuti delle Imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposizioni particolari da essi all’uopo previste.
Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all’articolo 47 su proposta della Commissione.
ARTICOLO 51
La Commissione provvede all’esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio relative alla costituzione delle Imprese comuni fino all’insediamento degli organi incaricati del loro funzionamento.

Capo VI - APPROVVIGIONAMENTO

ARTICOLO 52
1. L’approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato, conformemente alle disposizioni del presente capo, secondo il principio dell’uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.
2. A tal fine, alle condizioni previste dal presente capo:
a) sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio;
b) è costituita un’Agenzia che dispone di un diritto d’opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall’interno o dall’esterno della Comunità.
L’Agenzia non può operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull’uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunità per la consegna di cui trattasi.

Sezione I - L’Agenzia

ARTICOLO 53
L’Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto.
Qualsiasi atto dell’Agenzia, implicito o esplicito, nell’esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, può essere portato dagli interessati dinanzi alla Commissione che prende una deci. sione nel termine di un mese.
ARTICOLO 54
L’Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce lo statuto dell’Agenzia.
Lo statuto può essere sottoposto a revisione secondo la stessa procedura.
Lo statuto determina il capitale dell’Agenzia e le modalità di sottoscrizione. La maggioranza del capitale deve appartenere in tutti i casi alla Comunità e agli Stati membri. La ripartizione del capitale è decisa di comune accordo dagli Stati membri.
Lo statuto stabilisce le modalità della gestione commerciale dell’Agenzia. Esso può prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell’Agenzia.
ARTICOLO 55
Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all’Agenzia tutte le informazioni necessarie all’esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.
ARTICOLO 56
Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell’Agenzia sui loro territori.
Essi possono costituire l’organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l’Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.

Sezione II - Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità

ARTICOLO 57
Il diritto d’opzione dell’Agenzia copre:
a) l’acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprietà spetta alla Comunità in virtù delle disposizioni del capo VIII,
b) l’acquisizione del diritto di proprietà in tutti gli altri casi.
2. L’Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 62 e 63, ogni produttore è tenuto a offrire all’Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all’utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.
ARTICOLO 58
Quando un produttore opera in più fasi della produzione, comprese tra l’estrazione di minerale e la produzione di metallo incluse, è tenuto ad offrire il prodotto all’Agenzia unicamente nella fase di produzione di sua scelta.
Lo stesso avviene nel caso di più imprese tra cui sussistono dei vincoli, comunicati tempestivamente alla Commissione e con questa discussi secondo la procedura prevista dagli articoli 43 e 44.
ARTICOLO 59
Se l’Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore:
a) può, sia con mezzi propri, sia mediante contratti di lavoro su ordinazione, trasformare i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali, a condizione di offrire all’Agenzia il prodotto di tale trasformazione;
b) è autorizzato, con decisione della Commissione, a esitare all’esterno della Comunità la produzione disponibile, con riserva di non praticare condizioni più favorevoli di quelle contemplate nell’offerta precedentemente fatta all’Agenzia. Tuttavia, l’esportazione delle materie fissili speciali non può avvenire che per mezzo dell’Agenzia, conformemente alle disposizioni dell’articolo 62.
La Commissione non può accordare l’autorizzazione quando i beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunità saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli obiettivi del presente Trattato.
ARTICOLO 60
Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all’Agenzia il loro fabbisogno di forniture, specificando i quantitativi, le caratteristiche fisiche e chimiche, le località di provenienza, gli usi, il frazionamento delle forniture e le condizioni di prezzo, corrispondenti alle clausole e condizioni di un contratto di fornitura di cui desidererebbero la conclusione.
Così pure, i produttori comunicano all’Agenzia le offerte che sono in grado di presentare, specificandone tutti i dati necessari a permettere l’elaborazione dei loro programmi di produzione e in particolare la durata dei contratti. Tale durata non dovrà essere superiore a dieci anni, salvo accordo della Commissione.
L’Agenzia informa tutti gli eventuali utilizzatori delle offerte e del volume delle domande che ha ricevuto e li invita a effettuare le ordinazioni entro un dato termine.
Una volta in possesso dell’insieme di tali ordinazioni, l’Agenzia rende note le condizioni alle quali può soddisfarle.
Qualora l’Agenzia non sia in grado di soddisfare integralmente tutte le ordinazioni ricevute, essa ripartisce le forniture proporzionalmente alle ordinazioni corrispondenti a ogni offerta, fatte salve le disposizioni degli articoli 68 e 69.
Un regolamento dell’Agenzia, sottoposto all’approvazione della Commissione, determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande.
ARTICOLO 61
L’Agenzia ha l’obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.
L’Agenzia, rispettando le prescrizioni dell’articolo 52, può chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all’atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l’assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all’esecuzione dell’ordinazione.
ARTICOLO 62
1. L’agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri:
a) sia per rispondere alla domanda degli utilizzatori della Comunità alle condizioni definite dall’articolo 60,
b) sia per costituire essa stessa delle scorte dì tali materie,
c) sia per esportare tali materie con l’autorizzazione della Commissione, che si conforma alle disposizioni dell’articolo 59 b) comma secondo.
2. Tuttavia, pur continuando ad essere soggette all’applicazione delle disposizioni del capo VII, queste materie, come anche i residui fertili, sono lasciate al produttore:
a) sia per essere costituite in scorte con l’autorizzazione dell’Agenzia,
b) sia per essere utilizzate nei limiti dei bisogni propri dello stesso produttore, c) sia per essere messe a disposizione, nei limiti del loro fabbisogno, di imprese situate nella Comunità, legate al produttore, per l’esecuzione di un programma comunicato in tempo utile alla Commissione, da vincoli diretti non aventi per oggetto né per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparità tra gli utilizzatori della Comunità.
3. Le disposizioni dell’articolo 89, paragrafo 1 a), sono applicabili alle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri e sulle quali l’Agenzia non ha esercitato il suo diritto d’opzione.
ARTICOLO 63
I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle Imprese comuni sono assegnati agli utilizzatori secondo le norme statutarie o convenzionali in vigore per tali Imprese.

Sezione III - Minerali, materie grezze e materie fissili speciali non provenienti dalla Comunità

ARTICOLO 64
L’Agenzia, operando eventualmente nell’ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure un’organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente Trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall’esterno della Comunità.
ARTICOLO 65
L’Articolo 60 è applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra gli utilizzatori e l’Agenzia relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall’esterno della Comunità.
Tuttavia, l’origine geografica delle forniture può essere determinata dall’Agenzia, sempreché le condizioni assicurate all’utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell’ordinazione.
ARTICOLO 66
Qualora la Commissione accerti, a richiesta degli utilizzatori interessati, che l’Agenzia non è in grado di consegnare in un termine ragionevole l’intera fornitura ordinata o parte di essa, ovvero che possa farlo soltanto a prezzi abusivi, gli utilizzatori hanno il diritto di concludere direttamente dei contratti per forniture provenienti dall’esterno della Comunità, sempreché tali contratti corrispondano essenzialmente ai bisogni espressi nella loro ordinazione.
Tale diritto è accordato per un anno, con possibilità di rinnovazione qualora si protragga la situazione che ha determinato il riconoscimento del diritto.
Gli utilizzatori che si avvalgono del diritto previsto dal presente articolo sono tenuti a comunicare alla Commissione i contratti diretti in progetto. Questa può, nel termine di un mese, opporsi alla loro conclusione quando siano in contrasto con gli obbiettivi del presente Trattato.

Sezione IV - Prezzi

ARTICOLO 67
Fatte salve le eccezioni previste dal presente Trattato, i prezzi risultano dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall’articolo 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.
ARTICOLO 68
Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell’eguale accesso, risultante dalle disposizioni del presente capo.
L’Agenzia, qualora dovesse constatare tali pratiche, provvede a segnalarle alla Commissione.
Quando giudichi fondato il rilievo, la Commissione può ristabilire, per le offerte contestate, i prezzi a un livello conforme al principio dell’uguale accesso.
ARTICOLO 69
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può fissare dei prezzi.
Quando l’Agenzia, in applicazione dell’articolo 60, stabilisce le condizioni alle quali le ordinazioni possono essere soddisfatte, ha facoltà di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni.

Sezione V - Disposizioni relative alla politica di approvvigionamento

ARTICOLO 70
La Commissione, nei limiti previsti dal bilancio della Comunità, può intervenire finanziariamente, alle condizioni da essa stabilite, nelle campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri.
La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni intese a sviluppare la ricerca e la coltivazione mineraria.
Gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale riguardante lo sviluppo della ricerca e della produzione, le riserve probabili e gli investimenti minerari in atto o in progetto sui loro territori. Tali relazioni sono sottoposte al Consiglio unitamente al parere della Commissione, specie per quanto concerne il seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni ad essi rivolte in virtù del comma precedente.
Qualora il Consiglio, investito dalla Commissione, constati a maggioranza qualificata che, nonostante l’esistenza di possibilità di estrazione che appaiono economicamente giustificate a lungo termine, le misure adottate per le ricerche e l’incremento della coltivazione mineraria continuano ad essere sensibilmente insufficienti, si considera che lo Stato membro interessato, fino a quando non avrà posto rimedio a tale situazione, abbia rinunciato, per se stesso e per i suoi cittadini, al diritto di uguale accesso alle altre risorse interne della Comunità.
ARTICOLO 71
La Commissione rivolge agli Stati membri ogni utile raccomandazione sulle disposizioni tributarie o minerarie.
ARTICOLO 72
L’Agenzia può costituire, in base alle disponibilità esistenti all’interno o all’esterno della Comunità, le scorte commerciali necessarie ad agevolare l’approvvigionamento o le normali forniture della Comunità.
La Commissione può decidere l’eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalità di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Sezione VI - Disposizioni particolari

ARTICOLO 73
Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da una parte, e uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, dall’altra, comporti in via accessoria forniture di prodotti di competenza dell’Agenzia, è necessario il preventivo consenso della Commissione per la conclusione o rinnovazione di tale accordo o convenzione per quanto concerne la fornitura di tali prodotti.
ARTICOLO 74
La Commissione può dispensare dall’applicazione delle disposizioni del presente capo il trasferimento, l’importazione e l’esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, la cui entità corrisponda agli usi normali a fini dì ricerca.
Qualsiasi trasferimento, importazione o esportazione effettuati in virtù di tale disposizione, devono essere notificati all’Agenzia.
ARTICOLO 75
Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formatazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali:
a) conclusi tra più persone o imprese quando le materie trattate, trasformate o formate devono essere restituite alla persona o all’impresa di origine,
b) conclusi tra una persona o un’impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate all’esterno della Comunità e sono restituite alla persona o all’impresa di origine,
c) conclusi tra una persona o un’impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate nella Comunità e sono restituite sia al cittadino o all’organizzazione di origine, sia a qualsiasi altro destinatario, designato da tale cittadino o organizzazione, situato anch’esso all’esterno della Comunità.
Tuttavia, le persone o imprese interessate devono notificare all’Agenzia l’esistenza dì tali impegni e, subito dopo la firma dei contratti, i quantitativi di materie che formano oggetto di tali spostamenti. Per quanto concerne gli impegni di cui alla lettera b) la Commissione può farvi opposizione qualora essa ritenga che alla trasformazione e alla formatazione non possa provvedersi in modo efficace e sicuro e senza perdita di materie a detrimento della Comunità.
Le materie oggetto di tali impegni sono sottoposte sui territori degli Stati membri alle misure di controllo previste dal capo VII. Tuttavia le disposizioni del capo VIII non sono applicabili alle materie fissili speciali che costituiscono l’oggetto degli impegni di cui alla lettera c).
ARTICOLO 76
Le disposizioni del presente capo, specie quando circostanze impreviste ve. nissero a determinare uno stato di penuria generale, possono essere modificate su iniziativa di uno Stato membro o ’della Commissione, dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro.
Allo scadere di un periodo di sette anni a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato, il Consiglio può confermare l’insieme di tali disposizioni. In caso di mancata conferma, nuove disposizioni relative all’oggetto del presente capo sono stabilite conformemente alla procedura definita dal comma precedente.

Capo VII - CONTROLLO DI SICUREZZA

ARTICOLO 77
Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri:
a) i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli,
b) siano osservate le disposizioni relative all’approvvigionamento, e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
ARTICOLO 78
Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, è tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche è necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 77.
La Commissione deve approvare i procedimenti da usare per il trattamento chimico delle materie irradiate, nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 77.
ARTICOLO 79
La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilità relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate.
Quanti siano soggetti a tali obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell’articolo 78 e del primo comma del presente articolo.
La natura e la portata degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo sono definite in un regolamento elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.
ARTICOLO 80
La Commissione può esigere che sia depositata presso l’Agenzia, o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti, che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo.
Le materie fissili speciali così depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.
ARTICOLO 81
La Commissione può inviare ispettori nei territori degli Stati membri. Essa procede presso ogni Stato membro interessato, preventivamente alla prima missione che affida a un ispettore nei territori dello Stato stesso, a una consultazione valida per tutte le successive missioni dell’ispettore.
Dietro presentazione di un documento comprovante la loro qualità, gli ispettori hanno accesso, in qualsiasi momento, a tutte le località, a tutti gli elementi di informazione e presso tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti soggetti al controllo in virtù del presente capo, nella misura necessaria a controllare i minerali, le materie grezze e materie fissili speciali, e ad assicurarsi dell’osservanza delle disposizioni previste dall’articolo 77. Quando sia richiesto dallo Stato interessato, gli ispettori designati dalla Commissione sono accompagnati da rappresentanti delle autorità di questo Stato, a condizione che ciò non provochi, per gli ispettori, ritardi o intralci nell’esercizio delle loro funzioni.
In caso di opposizione all’effettuazione di un controllo, la Commissione è tenuta a domandare al presidente della Corte di Giustizia un mandato, al fine di assicurare l’esecuzione forzata del controllo stesso. Il presidente della Corte di Giustizia decide entro un termine di tre giorni.
Ove l’indugiare sia pregiudizievole, la Commissione può rilasciare essa stessa, sotto forma di una decisione, un ordine scritto di procedere al controllo. Tale ordine deve essere immediatamente presentato, per la successiva approvazione, al presidente della Corte di Giustizia.
Dopo il rilascio del mandato o della decisione, le autorità nazionali dello Stato interessato provvedono ad assicurare l’accesso degli ispettori ai luoghi indicati nel mandato o nella decisione.
ARTICOLO 82
Gli ispettori sono assunti dalla Commissione.
Essi sono incaricati di farsi presentare e di verificare la contabilità di cui all’articolo 79. Essi riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi violazione.
La Commissione Può emanare una direttiva con cui essa intima allo Stato membro in questione di prendere, nei termini da essa fissati, tutte le misure necessarie per porre termine alla violazione constatata; essa ne rende edotto il Consiglio.
Se lo Stato membro non si conforma, nel termine assegnato, alla direttiva della Commissione, questa o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di Giustizia.
ARTICOLO 83
1. In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione può pronunciare sanzioni nei loro confronti.
Tali sanzioni sono, in ordine di gravità:
a) il richiamo,
b) la revoca di vantaggi particolari, quali l’assistenza finanziaria o l’aiuto tecnico,
c) un provvedimento che ponga l’impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l’amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l’impresa, d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.
2. Le decisioni adottate dalla Commissione in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli Stati membri secondo le modalità previste dall’articolo 164.
In deroga al disposto dell’articolo 157, i ricorsi proposti alla Corte di Giustizia contro le decisioni della Commissione che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di Giustizia può, a richiesta della Commissione o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l’esecuzione immediata della decisione.
La tutela degli interessi lesi deve essere garantita da una procedura legale appropriata.
3. La Commissione può rivolgere agli Stati membri tutte. le raccomandazioni relative alle disposizioni legislative o regolamentari intese ad assicurare l’osservanza nei loro territori degli obblighi risultanti dal presente capo.
4. Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l’esecuzione delle sanzioni e, ove occorra, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di queste.
ARTICOLO 84
Nell’esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data ai minerali, alle materie grezze e alle materie fissili speciali.
Il settore di competenza. le modalità del controllo e i poteri degli organi incaricati del controllo sono limitati all’attuazione degli scopi definiti nel presente capo.
Il controllo non può estendersi alle materie destinate alle necessità della difesa che sono in corso dì speciale elaborazione per tali necessità ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare.
ARTICOLO 85
Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalità di applicazione del controllo previste dal presente capo possono subire degli adattamenti su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea. La Commissione è tenuta ad istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

Capo VIII - REGIME DELLA PROPRIETA’

ARTICOLO 86
Le materie fissili speciali sono proprietà della Comunità.
Il diritto di proprietà della Comunità si estende a tutte le materie fissili speciali prodotte o importate da uno Stato membro, da una persona o da un’impresa, e sottoposte al controllo di sicurezza previsto dal Capo VII.
ARTICOLO 87
Gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano venuti regolarmente in possesso, il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente Trattato, specie per quanto riguarda il controllo di sicurezza, il diritto di opzione riconosciuto all’Agenzia e la protezione sanitaria.
ARTICOLO 88
Un conto speciale, detto conto finanziario delle materie fissili speciali, tenuto a cura dell’Agenzia, a nome della Comunità.
ARTICOLO 89
1. Nel conto finanziario delle materie fissili speciali:
a) è portato a credito della Comunità e a debito dello Stato membro, della persona o dell’impresa beneficiari, il controvalore delle materie fissili speciali lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa;
b) è portato a debito della Comunità e a credito dello Stato membro, della persona o dell’impresa fornitrice, il controvalore delle materie fissili speciali prodotte o importate da tale Stato, persona o impresa, e che diventano proprietà della Comunità. Si effettua una scritturazione analoga quando uno Stato membro, una persona o una impresa restituisce materialmente alla Comunità delle materie fissili speciali in precedenza lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa.
2. Le oscillazioni di valore dei quantitativi di materie fissili speciali sono tradotte in termini contabili in modo che non possano determinare per la Comunità nè perdite nè benefici. I rischi sono a carico o a vantaggio dei detentori.
3. I saldi risultanti dalle operazioni suddette sono immediatamente esigibili a richiesta del creditore.
4. Ai fini dell’applicazione del presente capo, l’Agenzia è considerata alla stregua di un’impresa in ordine alle operazioni fatte per suo proprio conto.
ARTICOLO 90
Qualora nuove circostanze lo richiedessero, le disposizioni del presente capo relative al diritto di proprietà della Comunità possono subire degli adattamenti, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
ARTICOLO 91
Il regime di proprietà applicabile a tutti gli oggetti, materie e beni nei confronti dei quali non sussista un diritto di proprietà della Comunità, a mente del presente capo, è determinato dalla legislazione dei singoli Stati membri.

Capo IX - MERCATO COMUNE NUCLEARE

ARTICOLO 92
Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli elenchi che costituiscono l’allegato IV del presente Trattato.
Tali elenchi possono essere modificati su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.
ARTICOLO 93
Un anno dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all’importazione o all’esportazione, e tassa di effetto equivalente, come pure ogni restrizione quantitativa, sia all’importazione che all’esportazione, riguardanti:
a) i prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2,
b) i prodotti contemplati nell’elenco B, sempreché una tariffa doganale comune si applichi a detti prodotti e che questi siano accompagnati da un certificato, rilasciato dalla Commissione, che attesti la loro destinazione a fini di carattere nucleare.
Tuttavia, i territori non europei sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro possono continuare a riscuotere dazi di entrata e di uscita o tasse di effetto equivalente a carattere esclusivamente fiscale. I tassi e i regimi di questi dazi e di queste tasse non possono introdurre una discriminazione tra questo Stato e gli altri Stati membri.
ARTICOLO 94
Gli Stati membri stabiliscono una tariffa doganale comune alle seguenti condizioni:
a) per i prodotti contemplati nell’elenco A1, la tariffa doganale comune è fissata al livello della tariffa più bassa in vigore al 1° gennaio 1957 in uno degli Stati membri;
b) per i prodotti contemplati nell’elenco A2, la Commissione prende ogni opportuna disposizione perché vengano avviati negoziati fra gli Stati membri in merito a tali prodotti, nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato. Qualora per taluni di questi prodotti non sia stato possibile addivenire ad un accordo alla fine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i dazi applicabili della tariffa doganale comune;
c) la tariffa doganale comune sui prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2 è applicata a partire dalla fine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente Trattato.
ARTICOLO 95
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione. può decidere l’applicazione anticipata dei dazi della tariffa doganale comune su quei prodotti contemplati nell’elenco B per i quali un tale provvedimento possa contribuire allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità.
ARTICOLO 96
Gli Stati membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all’accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nei confronti dei cittadini di uno degli Stati membri, fatte salve le limitazioni dettate da necessità fondamentali di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
Previa consultazione dell’Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, può stabilire le direttive concernenti le modalità d’applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 97
Nessuna restrizione fondata sulla nazionalità può essere opposta alle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro, che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale.
ARTICOLO 98
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la conclusione di contratti di assicurazione relativi alla copertura del rischio atomico.
Entro due anni dall’entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, previa consultazione dell’Assemblea, su proposta della Commissione che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, emana a maggioranza qualificata le direttive concernenti le modalità di applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 99
La Commissione può formulare tutte le raccomandazioni intese a facilitare il movimento di capitali destinati a finanziare le produzioni contemplate nell’elenco che costituisce l’allegato Il del presente Trattato.
ARTICOLO 100
Ogni Stato membro s’impegna ad autorizzare che i pagamenti concernenti gli scambi di merci, di servizi e di capitali siano effettuati nella moneta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario; s’impegna altresì ad autorizzare i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata fra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.

Capo X - RELAZIONI CON L’ESTERNO

ARTICOLO 101
Nell’ambito della sua competenza, la Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo.
Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla Commissione con l’approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Tuttavia, gli accordi o convenzioni, cui possa darsi esecuzione senza intervento del Consiglio e nei limiti del bilancio in causa, sono negoziati e conclusi dalla Commissione, a condizione di renderne edotto il Consiglio.
ARTICOLO 102
Gli accordi o convenzioni conclusi con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei quali siano parti, oltre la Comunità, uno o più Stati membri, possono entrare in vigore soltanto dopo l’avvenuta notificazione alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri interessati che tali accordi o convenzioni sono divenuti applicabili conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.
ARTICOLO 103
Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro Progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, in quanto tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del presente Trattato.
Qualora un progetto d’accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino all’applicazione del presente Trattato, la Commissione rivolge le sue osservazioni allo Stato interessato nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che le è stata inviata.
Tale Stato non può concludere l’accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di Giustizia, con procedura d’urgenza a istanza dello Stato stesso, si pronunzia sulla compatibilità delle clausole in progetto con le disposizioni del presente Trattato. L’istanza può essere presentata alla Corte di Giustizia in qualsiasi momento, non appena lo Stato abbia ricevuto le osservazioni della Commissione.
ARTICOLO 104
Qualsiasi persona o impresa che concluda o rinnovi, successivamente all’entrata in vigore del presente Trattato, accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, non può invocare tali accordi o convenzioni per sottrarsi agli obblighi che le incombono a norma del presente Trattato.
Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure che ritiene necessarie per comunicare alla Commissione, a richiesta di questa, tutte le informazioni relative agli accordi o convenzioni conclusi successivamente all’entrata in vigore del presente Trattato, nel campo d’applicazione di quest’ultimo, da qualsiasi persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. La Commissione può esigere tale comunicazione unicamente al fine di verificare che tali accordi o convenzioni non comprendano clausole che ostino all’applicazione del presente Trattato.
Su istanza della Commissione, la Corte di Giustizia si pronuncia in merito alla compatibilità di tali accordi o convenzioni con le disposizioni del presente Trattato.
ARTICOLO 105
Le disposizioni del presente Trattato non sono opponibili all’esecuzione degli accordi o convenzioni conclusi, prima dell’entrata in vigore del Trattato stesso, da uno Stato membro, da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, qualora tali accordi o convenzioni siano stati comunicati alla Commissione entro trenta giorni al massimo dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Tuttavia, gli accordi o convenzioni conclusi tra il momento della firma e quello dell’entrata in vigore del presente Trattato da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. non sono opponibili al presente Trattato quando l’intenzione di sottrarsi alle disposizioni di quest’ultimo sia stata, secondo il parere della Corte di Giustizia, che delibera su istanza della Commissione, uno dei motivi determinanti dell’accordo o della Convenzione per l’una o l’altra parte.
ARTICOLO 106
Gli Stati membri che, anteriormente all’entrata in vigore del presente Trattato, abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell’energia nucleare, sono tenuti ad avviare, congiuntamente alla Commissione, le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere, per quanto possibile, la cessione alla Comunità dei diritti e obblighi derivanti da tali accordi.
Ogni nuovo accordo risultante da tali trattative richiede il consenso dello Stato o degli Stati membri, firmatari degli accordi summenzionati, e l’approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

TITOLO TERZO - Disposizioni istituzionali

Capo I - LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA’

Sezione I - L’Assemblea

ARTICOLO 107
L’Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.
ARTICOLO 108
1. L’Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.
2. Il numero dei delegati è fissato come segue:
Belgio Germania Francia Italia Lussemburgo Paesi Bassi
14 36 36 36 6 14
3. L’Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
ARTICOLO 109
L’Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedì di ottobre.
L’Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.
ARTICOLO 110
L’Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza.
A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest’ultima, essere uditi a loro richiesta.
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall’Assemblea o dai membri di questa.
Il Consiglio è udito dall’Assemblea, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.
ARTICOLO 111
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.
Il regolamento interno fissa il numero legale.
ARTICOLO 112
L’Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.
Gli atti dell’Assemblea sono pubblicati alle condizioni previste da detto regolamento.
ARTICOLO 113
L’Assemblea, in seduta pubblica, procede all’esame della relazione generale annuale, che le è sottoposta dalla Commissione.
ARTICOLO 114
L’Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione dì censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l’Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 127.

Sezione II - Il Consiglio

ARTICOLO 115
Il Consiglio esercita le sue attribuzioni e i suoi poteri di decisione alle con. dizioni previste dal presente Trattato.
Esso prende tutti i provvedimenti di sua competenza al fine di coordinare le azioni degli Stati membri e della Comunità.
ARTICOLO 116
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei suoi membri.
La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l’ordine alfabetico degli Stati membri.
ARTICOLO 117
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
ARTICOLO 118
1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.
2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio Germania Francia Italia Lussemburgo Paesi Bassi
2 4 4 4 1 2
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
  • dodici voti quando, in virtù del presente Trattato, debbano essere adottate su proposta della Commissione;
  • dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi.
3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all’adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l’unanimità.
ARTICOLO 119
Quando, in virtù delle disposizioni del Presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa soltanto con deliberazione unanime.
Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specie quando l’Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.
ARTICOLO 120
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
ARTICOLO 121
Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
Il regolamento può prevedere la costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio definisce i compiti e la competenza di tale comitato.
ARTICOLO 122
Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporgli tutte le proposte del caso.
ARTICOLO 123
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

Sezione III - La Commissione

ARTICOLO 124
Al fine di assicurare lo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità, la Commissione vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso, formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario, dispone di un proprio potere di decisione, e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e dell’Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite.
ARTICOLO 125
La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell’apertura della sessione dell’Assemblea, una relazione generale sull’attività della Comunità.
ARTICOLO 126
1. La Commissione è composta di cinque membri, di nazionalità diversa, scelti in base alla loro competenza generale nei confronti dell’oggetto specifico del presente Trattato e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all’unanimità.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità.
Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun governo nè da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s’impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell’esecuzione del loro compito.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare. dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d’ufficio alle condizioni previste dall’articolo 129 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell’interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
ARTICOLO 127
I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.
Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.
ARTICOLO 128
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o di ufficio.
L’interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.
Salvo il caso di dimissioni d’ufficio, previste dall’articolo 129, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
ARTICOLO 129
Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
In tal caso, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può, a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di Giustizia si sia pronunciata.
La Corte di Giustizia, a titolo provvisorio, può sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.
ARTICOLO 130
Il presidente e il vicepresidente della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.
Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione.
In caso di dimissioni, o di decesso, il presidente e il vicepresidente sono sostituiti per la restante durata del mandato, alle condizioni fissate dal primo comma.
ARTICOLO 131
Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della propria collaborazione.
La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
ARTICOLO 132
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall’articolo 126.
La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero di membri stabilito nel suo regolamento interno.
ARTICOLO 133
Il Consiglio, deliberando all’unanimità, può convenire che il governo di uno Stato membro accrediti presso la Commissione un rappresentante qualificato, incaricato di assicurare un collegamento permanente.
ARTICOLO 134
1. Presso la Commissione è istituito un Comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo.
Il Comitato è obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente Trattato. Esso può essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno.
2. Il Comitato è composto di venti membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.
I membri del Comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico è rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Il Comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il presidente e l’ufficio di presidenza.
ARTICOLO 135
La Commissione può procedere a tutte le consultazioni e istituire tutti i Comitati di studi necessari all’adempimento della sua missione.

Sezione IV - La Corte di Giustizia

ARTICOLO 136
La Corte di Giustizia assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato.
ARTICOLO 137
La Corte di Giustizia è composta di sette giudici.
La Corte di Giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.
La Corte di Giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un’istituzione della Comunità, e così pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell’articolo 150.
Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all’articolo 139, secondo comma.
ARTICOLO 138
La Corte di Giustizia è assistita da due avvocati generali.
L’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di Giustizia, per assistere quest’ultima nell’adempimento della sua missione, così come definita dall’articolo 136.
Ove ciò sia richiesto dalla Corte di Giustizia, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all’articolo 139, terzo comma.
ARTICOLO 139
I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L’avvocato generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, e designato a sorte.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di Giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.
ARTICOLO 140
La Corte di Giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.
ARTICOLO 141
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia.
ARTICOLO 142
Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di Giustizia, quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest’ultimo incombono in virtù del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di Giustizia.
ARTICOLO 143
Quando la Corte di Giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.
ARTICOLO 144
La Corte di Giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito,
a) sui ricorsi proposti, in applicazione dell’articolo 12, perché siano fissate le appropriate condizioni per la concessione da parte della Commissione di licenze o sublicenze;
b) sui ricorsi proposti da persone o imprese contro le sanzioni eventualmente comminate dalla Commissione in applicazione dell’articolo 83.
ARTICOLO 145
La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del presente Trattato alla quale non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 83, invita lo Stato membro cui appartiene la persona o impresa in causa a prendere nei riguardi della violazione le sanzioni previste dalla sua legislazione nazionale.
Qualora lo Stato interessato non eserciti, nel termine fissato dalla Commissione, l’azione che tale invito importa, la Commissione può adire la Corte di Giustizia per far constatare la violazione contestata alla persona o all’impresa in causa.
ARTICOLO 146
La Corte di Giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
ARTICOLO 147
Se il ricorso è fondato, la Corte di Giustizia dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.
Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di Giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.
ARTICOLO 148
Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di Giustizia per far constatare tale violazione.
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l’istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di Giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare a una delle istituzioni della Comunità di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
ARTICOLO 149
L’istituzione da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa.
Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell’articolo 188, secondo comma.
ARTICOLO 150
La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale,
a) sull’interpretazione del presente Trattato,
b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità,
c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, salvo contrarie disposizioni degli statuti stessi.
Quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di Giustizia.
ARTICOLO 151
La Corte di Giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 188, secondo comma.
ARTICOLO 152
La Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
ARTICOLO 153
La Corte di Giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.
ARTICOLO 154
La Corte di Giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l’oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.
ARTICOLO 155
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono. per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
ARTICOLO 156
Nell’eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 146, terzo comma, valersi dei motivi previsti dall’articolo 146, primo comma, per invocare davanti alla Corte di Giustizia l’inapplicabilità del regolamento stesso.
ARTICOLO 157
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, i ricorsi proposti alla Corte di Giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
ARTICOLO 158
La Corte di Giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
ARTICOLO 159
Le sentenze della Corte di Giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall’articolo 164.
ARTICOLO 160
Lo Statuto della Corte di Giustizia è stabilito con un Protocollo separato.
La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento dì procedura. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione unanime del Consiglio.

Capo II - DISPOSIZIONI COMUNI A PIU’ ISTITUZIONI

ARTICOLO 161
Per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti
ARTICOLO 162
I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.
ARTICOLO 163
I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
ARTICOLO 164
L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione, la Corte di Giustizia e il Collegio arbitrale istituito in virtù dell’articolo 18.
Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato, quest’ultimo può ottenere l’esecuzione forzata richiedendola direttamente all’organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di Giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Capo III - IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

ARTICOLO 165
E’ istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale.
ARTICOLO 166
Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
Belgio Germania Francia Italia Lussemburgo Paesi Bassi
12 24 24 24 5 12
I membri del Comitato sono nominati Per quattro anni dal Consiglio, che delibera all’unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.
I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
ARTICOLO 167
1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.
La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.
2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all’attività della Comunità.
ARTICOLO 168
Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza per una durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all’approvazione del Consiglio, che delibera all’unanimità.
Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.
ARTICOLO 169
Il Comitato può essere suddiviso in sezioni specializzate.
L’attività delle sezioni specializzate si svolge nell’ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.
Presso il Comitato possono essere, d’altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.
Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.
ARTICOLO 170
Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.
Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell’assenza di parere.
Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

TITOLO QUARTO - Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 171
1. Tutte le entrate e le spese della Comunità, ad eccezione di quelle dell’Agenzia e delle Imprese comuni, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio di funzionamento o in quello delle ricerche e de«li investimenti.
In ciascun bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
2. Le entrate e le spese dell’Agenzia, che funziona secondo criteri commerciali, sono contemplate in uno Stato di previsione speciale.
Le condizioni di previsione, di esecuzione e dì controllo di queste entrate e di queste spese sono stabilite, avuto riguardo allo statuto dell’Agenzia, da un regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell’articolo 183.
3. Le previsioni di entrate e di spese, come pure i conti di gestione e i bilanci delle Imprese comuni relativi ai singoli esercizi, sono comunicati alla Commissione, al Consiglio e all’Assemblea, secondo le modalità definite dagli statuti di dette Imprese.
ARTICOLO 172
1. Le entrate del bilancio di funzionamento comprendono, a prescindere da altre entrate ordinarie, i contributi finanziari degli Stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
Belgio Germania Francia Italia Lussemburgo Paesi Bassi
7,9 28 28 28 0,2 7,9
2. Le entrate del bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono, a prescindere da altre eventuali risorse, i contributi finanziari degli Stati membri stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
Belgio Germania Francia Italia Lussemburgo Paesi Bassi
9,9 30 30 23 0,2 6,9
3. I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all’unanimità.
4. 1 prestiti destinati a finanziare le ricerche o gli investimenti sono contratti alle condizioni stabilite dal Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all’articolo 177, paragrafo 5.
La Comunità può emettere prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro, nel quadro delle disposizioni legislative che si applicano alle emissioni interne, ovvero, in assenza di tali disposizioni in uno Stato membro, quando tale Stato membro e la Commissione si siano concertati e intesi circa il prestito da quest’ultima progettato.
Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere negato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti nel mercato dei capitali di tale Stato.
ARTICOLO 173
I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all’articolo 172, potranno essere sostituiti in tutto o in parte dal gettito di prelievi riscossi dalla Comunità negli Stati membri.
A questo scopo, la Commissione presenterà al Consiglio ’proposte concernenti la determinazione dell’imponibile, il modo di stabilire le aliquote, nonché le modalità di riscossione di tali prelievi.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità, dopo aver consultato l’Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni dì cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.
ARTICOLO 174
1. Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento comprendono in particolare:
a) le spese amministrative,
b) le spese relative al controllo di sicurezza ed alla protezione sanitaria.
Le spese iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono in particolare:
a) le spese relative all’esecuzione del programma di ricerche della Comunità,
b) l’eventuale partecipazione al capitale dell’Agenzia e alle spese d’investimenti di quest’ultíma,
c) le spese relative all’attrezzatura degli istituti d’insegnamento,
d) l’eventuale partecipazione alle Imprese comuni e a determinate operazioni comuni.
ARTICOLO 175
Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 183.
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell’articolo 183, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell’esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all’esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti aperti a titolo di spese di funzionamento sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 183.
Le spese dell’Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di Giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
ARTICOLO 176
1. Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d’investimenti comprendono, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente Trattato, richiedono l’unanimità del Consiglio:
a) crediti d’impegno, che coprono una serie di spese formanti una unità ben definita ed un complesso organico;
b) crediti di pagamento, che costituiscono il limite superiore delle spese liquidabili ogni anno per la copertura degli impegni assunti a titolo del punto a).
2. Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti figura in allegato al corrispondente progetto di bilancio proposto dalla Commissione.
3. 1 crediti aperti a titolo di spese di ricerche e d’investimenti sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 183.
4. I crediti di pagamento disponibili sono riportati all’esercizio successivo con decisione della Commissione, salvo contraria decisione del Consiglio.
ARTICOLO 177
1. L’esercizio finanziario ha inizio il lo gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno Stato di previsione delle proprie spese amministrative. La Commissione raggruppa tali Stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio di funzionamento, allegandovi un parere che può importare previsioni divergenti. Essa elabora inoltre il progetto preliminare di bilancio delle ricerche e degli investimenti.
La Commissione deve sottoporre al Consiglio i progetti preliminari di bilancio non oltre il 30 settembre dell’anno che ne precede l’esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dai progetti preliminari, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce i progetti di bilancio e li trasmette successivamente all’Assemblea.
I progetti di bilancio devono essere sottoposti all’Assemblea non oltre il 31 ottobre dell’anno che ne precede l’esecuzione.
L’Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni ai progetti di bilancio.
4. Qualora, entro un mese dalla comunicazione dei progetti di bilancio, l’Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, i progetti di bilancio si considerano definitivamente stabiliti.
Qualora, entro tale termine, l’Assemblea abbia proposto modificazioni, i progetti di bilancio così modificati vengono trasmessi al Consiglio. Quest’ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente i bilanci, deliberando a maggioranza qualificata, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente Trattato, richiedono l’unanimità del Consiglio.
5. Ai fini dell’approvazione del bilancio delle ricerche e degli investimenti, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio Germania Francia Italia Lussemburgo Paesi Bassi
9 30 30 23 1 7
Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.
ARTICOLO 178
Se, all’inizio di un esercizio finanziario, il bilancio di funzionamento non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un’altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 183, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell’esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Se, all’inizio di un esercizio finanziario, il bilancio delle ricerche e degli investimenti non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un’altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 183, nel limite del dodicesimo dei crediti corrispondenti alle previsioni annuali registrate nello scadenzario dei pagamenti riguardanti i crediti d’impegno approvati in precedenza.
Con deliberazione presa a maggioranza qualificata, e con riserva che le altre condizioni stabilite al primo e secondo comma siano osservate, il Consiglio può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente Trattato, richiedono l’unanimità del Consiglio.
Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformità ai criteri di ripartizione adottati nell’esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l’applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 179
La Commissione cura l’esecuzione dei bilanci, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 183, sotto la propria responsabilità e nel limite dei crediti stanziati.
Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all’esecuzione delle proprie spese.
All’interno di ogni bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 183, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
ARTICOLO 180
I conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese di ciascun bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun eserriz*0, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.
Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all’Assemblea i conti dell’esercizio trascorso concernenti le operazioni di ciascun bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bi. lancio finanziario che espone l’attivo e il passivo della Comunità.
Il Consiglio dà atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell’esecuzione di ciascuno dei bilanci e comunica le sue decisioni all’Assemblea.
ARTICOLO 181
I bilanci e lo Stato di previsione di cui all’articolo 171, paragrafi 1 e 2, sono stabiliti nell’unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell’articolo 183.
I contributi finanziari previsti dall’articolo 172 sono messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.
I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, ì fondi depositati conservano, rispetto all’unità di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.
Le disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.
ARTICOLO 182
1. La Commissione, con riserva d’informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando deten. ga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
2. La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell’autorità da essi designata. Nell’esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla banca d’emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest’ultimo autorizzati.
3. Per quanto si riferisce alle spese che la Commissione deve effettuare nelle monete dei paesi terzi, la Commissione, prima che i bilanci siano definitivamente approvati, presenta al Consiglio il programma indicativo delle entrate e delle spese da liquidare nelle differenti monete.
Il programma è approvato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e può essere modificato in corso di esercizio secondo la stessa procedura.
4. La cessione alla Commissione delle valute dei paesi terzi necessarie all’esecuzione delle spese contemplate nel programma di cui al paragrafo 3 incombe agli Stati membri secondo i criteri di ripartizione fissati dall’articolo 172. La cessione agli Stati membri delle valute dei paesi terzi introitate dalla Commissione avviene secondo gli stessi criteri di ripartizione.
5. La Commissione può disporre liberamente delle valute dei paesi terzi che provengono dai prestiti che essa ha emesso in questi paesi.
6. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può rendere applicabile in tutto o in parte all’Agenzia ed alle Imprese comuni il regime dei cambi previsto dai paragrafi precedenti ed eventualmente adattarlo alle necessità del loro funzionamento.
ARTICOLO 183
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione,
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all’elaborazione ed esecuzione dei bilanci, ivi compreso quello dell’Agenzia e al rendimento e alla verifica dei conti,
b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione,
c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.

TITOLO QUINTO - Disposizioni generali

ARTICOLO 184
La Comunità ha personalità giuridica.
ARTICOLO 185
In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.
ARTICOLO 186
Il Consiglio, deliberando all’unanimità, stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità.
A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.
ARTICOLO 187
Per l’esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
ARTICOLO 188
La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
ARTICOLO 189
La sede delle istituzioni della Comunità è fissata di intesa comune dai governi degli Stati membri.
ARTICOLO 190
Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio, che delibera all’unanimità.
ARTICOLO 191
La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite da un protocollo separato.
ARTICOLO 192
Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Trattato o risultanti dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi agevolano quest’ultima nell’esecuzione della sua missione.
Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del presente Trattato.
ARTICOLO 193
Gli Stati membri s’impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato a un modo di regolamento diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.
ARTICOLO 194
1. I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei Comitati, i fun. zionari ed agenti della Comunità, come pure qualsiasi altra persona destinata, per le sue funzioni o per i suoi rapporti pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunità ovvero con le Imprese comuni, ad avere direttamente o indirettamente comunicazione di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni stabilite da uno Stato membro o da una istituzione della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione da tali funzioni o l’estinzione di tali rapporti, a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e del pubblico.
Ogni Stato membro considera tutte le violazioni di tale obbligo come un attentato ai suoi segreti protetti che, sia per il merito che per la competenza, sono soggetti alle disposizioni della sua legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale. Esso procede contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto alla sua giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato membro interessato, o della Commissione.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione tutte le disposizioni che disciplinano sui suoi territori la classificazione e il segreto di informazioni, cognizioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d’applicazione del presente Trattato.
La Commissione provvede a comunicare tali disposizioni agli altri Stati membri.
Ciascuno Stato membro adotta ogni provvedimento atto ad agevolare la graduale instaurazione di una protezione quanto più possibile uniforme ed ampia dei segreti protetti. La Commissione può, previa consultazione degli Stati membri interessati, formulare tutte le raccomandazioni del caso.
3. Le istituzioni della Comunità e i loro impianti, e parimenti le Imprese comuni, sono tenuti ad applicare le disposizioni relative alla protezione dei segreti in vigore sui territori ove ciascuno di essi è situato.
4. Qualsiasi autorizzazione ad avere comunicazione dei fatti, informazioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d’applicazione del presente Trattato e protetti dal segreto, concessa da una istituzione della Comunità o da uno Stato membro a una persona che esercita la sua attività nel campo d’applicazione del presente Trattato, è riconosciuta da ogni altra istituzione e da ogni altro Stato membro.
5. Le disposizioni del presente articolo non ostano all’applicazione di disposizioni particolari risultanti da accordi conclusi tra uno Stato membro e uno Stato terzo o una organizzazione internazionale.
ARTICOLO 195
Le istituzioni della Comunità e così anche l’Agenzia e le Imprese comuni devono osservare, nell’applicazione del presente Trattato, le condizioni poste, per l’accesso ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, dai regolamenti nazionali emanati per motivi di ordine pubblico o di sanità pubblica.
ARTICOLO 196
Ai fini dell’applicazione del presente Trattato e salvo contrarie disposizioni di questo,
a) il termine « persona » sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente e in parte le sue attività nel campo definito dal corrispondente capo del presente Trattato,
b) il termine « impresa » sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attività alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.
ARTICOLO 197
Ai fini dell’applicazione del presente Trattato,
1. Il termine « materie fissili speciali » sta a designare il plutonio 239, l’uranio 233, l’uranio arricchito in uranio 235 o 233 e parimenti qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le altre materie fissili che saranno definite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; tuttavia, il termine « materie fissili speciali » non si applica alle materie grezze.
2. Il termine « uranio arricchito in uranio 235 o 233 » sta a designare l’uranio contenente sia l’uranio 235, sia l’uranio 233, sia questi due isotopi in quantità tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l’isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale.
3. Il termine « materie grezze » sta a designare l’uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l’uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente. una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
4. Il termine « minerali » sta a designare qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, delle sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze definite come sopra.
ARTICOLO 198
Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente Trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.
Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l’estero.
ARTICOLO 199
La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.
La Commissione assicura inoltre i collegamenti opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.
ARTICOLO 200
La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell’Europa.
ARTICOLO 201
La Comunità attua con l’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d’intesa comune.
ARTICOLO 202
Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente Trattato.
ARTICOLO 203
Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l’Assemblea, prende le disposizioni del caso.
ARTICOLO 204
Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente Trattato.
Qualora il Consiglio, dopo aver consultato l’Assemblea e, ove del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo gli emendamenti da apportare al presente Trattato.
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.
ARTICOLO 205
Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all’unanimità.
Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente a!le loro rispettive norme costituzionali.
ARTICOLO 206
La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano una associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all’unanimità e dopo consultazione dell’Assemblea.
Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall’articolo 204.
ARTICOLO 207
I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.
ARTICOLO 208
Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

TITOLO SESTO - Disposizioni relative al periodo iniziale

Sezione I - Insediamento delle Istituzioni

ARTICOLO 209
Il Consiglio si riunisce entro un mese dall’entrata in vigore del presente Trattato.
ARTICOLO 210
Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.
ARTICOLO 211
L’Assemblea si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all’elezione dell’ufficio di presidenza. l’Assemblea è presieduta dal decano.
ARTICOLO 212
La Corte di Giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri.
La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.
La Corte di Giustizia non può essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.
Fin dalla nomina, il presidente della Corte di Giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.
ARTICOLO 213
La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri.
Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti con gli Stati membri, le imprese, i lavoratori e gli utilizzatori, necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione delle industrie nucleari nella Comunità. La Commissione invia all’Assemblea nel termine di sei mesi una relazione al riguardo.
ARTICOLO 214
1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell’entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l’esercizio si protrae al 31 dicembre dell’anno successivo all’anno dell’entrata in vigore del Trattato, quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.
2. Fino all’elaborazione dei bilanci per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunità delle anticipazioni senza interesse che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all’esecuzione dei bilanci stessi.
3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionarì e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, di cui all’articolo 186, ciascuna istituzione provvede all’assunzione del personale necessario e all’uopo conclude contratti di durata limitata.
Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

Sezione II - Prime disposizioni per l’applicazione del Trattato

ARTICOLO 215
1. Un programma iniziale di ricerche e di insegnamento che costituisce l’allegato V del presente Trattato e la cui realizzazione non potrà, salvo diversa decisione del Consiglio, che delibera all’unanimità, superare 215 milioni di unità di conto U.E.P., dovrà essere eseguito nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato.
2. Le spese necessarie all’esecuzione del programma figurano suddivise per grandi voci, a titolo indicativo, nell’allegato V.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, potrà modificare tale programma.
ARTICOLO 216
Le proposte della Commissione relative alle modalità di funzionamento dell’istituto di livello universitario, contemplato dall’articolo 9, sono presentate al Consiglio nel termine di un anno dall’entrata in vi. gore del Trattato.
ARTICOLO 217
Il regolamento di sicurezza di cui all’articolo 24, concernente i regimi di segretezza applicabíli alla diffusione delle cognizioni, è stabilito dal Consiglio nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del Trattato.
ARTICOLO 218
Le norme fondamentali sono stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo 31 nel termine di un anno dall’entrata in vigore del Trattato.
ARTICOLO 219
Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative destinate ad assicurare sui territori degli Stati membri la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate, conformemente ai termini dell’articolo 33, dagli Stati stessi alla Commissione nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore del Trattato.
ARTICOLO 220
Le proposte della Commissione relative allo statuto dell’Agenzia contemplato dall’articolo 54 sono presentate al Consiglio nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore del Trattato.

Sezione III - Disposizioni applicabili a titolo transitorio

ARTICOLO 221
Le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 23 inclusi e da. 25 a 28 inclusi si applicano ai brevetti, titoli di protezione temporanea e modelli di utilità, come anche alle domande di brevetti e di modelli di utilità precedenti all’entrata in vigore del Trattato, alle condizioni seguenti:
1. Per l’applicazione del termine previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, va considerata in favore del titolare la nuova situazione creata dall’entrata in vigore del Trattato.
2. Per quanto concerne la comunicazione di una invenzione non segreta, quando ì termini di tre mesi e diciotto mesi prevìsti dall’articolo 16, o uno di questi, siano scaduti alla data dell’entrata in vigore del Trattato, da tale data ha decorrenza un nuovo termine di sei mesi.
Se questi termini, o uno di questi, sono in corso a tale data, vengono prorogati di sei mesi a decorrere dal giorno della loro normale scadenza.
3. Le stesse disposizioni si applicano per quanto concerne la comunicazione di una invenzione segreta, a mente degli articoli 16 e 25, paragrafo 1; in tal caso, tuttavia, la data considerata per la decorrenza dei nuovi termini ovvero per la proroga dei termini in corso è quella dell’entrata in vigore del regolamento di sicurezza di cui all’articolo 24.
ARTICOLO 222
Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Trattato e quella, fissata dalla Commissione, in cui l’Agenzia assume le sue funzioni, gli accordi e convenzioni di fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali sono conclusi o rinnovati con la preventiva approvazione della Commissione.
Questa deve ricusare la sua approvazione alla conclusione o al rìnnovo di accordi e convenzioni che ritenga tali da compromettere l’applicazione del presente Trattato. La Commissione può in particolare subordinare la propria approvazione all’apposizione, ne li accordi e convenzioni, dì clausole che consentano all’Agenzia di diventare parte nell’esecuzione di questi.
ARTICOLO 223
In deroga all’articolo 60 e in considerazione degli studi e lavori già avviati, l’approvvigionamento dei reattori impiantati sui territori di uno Stato membro che potranno divergere prima dello scadere di un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore del Trattato, beneficia, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla stessa data, di una precedenza che può essere fatta valere tanto sulle risorse di minerali e di materie grezze provenienti dai territori dello Stato in causa, quanto sulle materie grezze o materie fissili speciali che costituiscano oggetto di un accordo bilaterale concluso prima dell’entrata in vigore del Trattato, e comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 105.
La stessa precedenza è accordata, durante lo stesso periodo di dieci anni, per l’approvvigionamento di qualsiasi stabilimento di separazione isotopica, che costituisca o meno una Impresa comune, entrato in funzione sul territorio di uno Stato membro prima dello scadere di un termine di sette anni dall’entrata in vigore del Trattato.
L’Agenzia conclude i relativi contratti, dopo verifica da parte della Commissione che sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto di prelazione.

Disposizioni finali

ARTICOLO 224
Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell’inizio del mese seguente, l’entrata in vigore del Trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.
ARTICOLO 225
Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Seguono le firme