Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee - Trattato, Bruxelles, 8 aprile 1965

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Governo italiano

1965 diritto diritto Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee
(67/442/CEE) (67/443/CEE) (67/444/CEE) (67/445/CEE) (67/446/CEE) (67/447/CEE)
(67/26/Euratom) (67/27/Euratom) (67/28/Euratom) (67/29/Euratom) (67/30/Euratom) (67/31/Euratom) Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Governo della Repubblica italiana
Entrata in vigore: 1 luglio 1967
Convenzioni integrate (per le Alte Parti Contraenti di questa Convenzione):
Tutti i Trattati istituzionali ed i Trattati d'adesione di data anteriore
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Entrata in vigore in Italia: 1° luglio 1967


TRATTATO CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE COMUNITA EUROPEE (67/443/CEE) - (67/27/Euratom)

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Visto l'articolo 96 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Visto l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto l'articolo 204 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

RISOLUTI a progredire sulla via dell'unità europea,

DECISI a procedere all'unificazione delle tre Comunità,

CONSAPEVOLI del contributo costituito, per tale unificazione, dalla creazione di istituzioni comunitarie uniche,

HANNO DECISO di creare un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi, Il sig. Paul Henri Spaak, Vice primo Ministro e Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il sig. Kurt Schinticker, Ministro degli affari economici;

Il Presidente della Repubblica francese, Il sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica italiana, Il sig. Amintore Fanfani, Ministro degli affari esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Il sig. Pierre Werner, Presidente del governo e Ministro degli affari esteri;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Il sig. J.M.A.H. Luns, Ministro degli affari esteri;

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

CAPO I - Il Consiglio delle Comunità europee

Articolo 1
E’ istituito un Consiglio delle Comunità europee, appresso denominato il Consiglio. Tale Consiglio sostituisce il Consiglio speciale di Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il Consiglio della Comunità Economica Europea e il Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Il Consiglio esercita i poteri e le competenze devoluti a tali istituzioni alle condizioni previste nei Trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché alle condizioni previste dal presente Trattato.
Articolo 2
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei suoi membri.
La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.
Articolo 3
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
Articolo 4
Un Comitato composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida.
Articolo 5
Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
Articolo 6
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
Articolo 7
Sono abrogati gli articoli 27, 28, primo comma, 29 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 146, 147, 151 e 154 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, 116, 117, 121 e 123 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Articolo 8
1. Le condizioni alle quali sono esercitate le competenze conferite al Consiglio speciale di Ministri dal Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dal protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato, sono modificate conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. L'articolo 28 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è modificato come segue:
a) Le disposizioni del terzo comma così redatte:
«Quando il presente Trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio.»
sono completate dalle disposizioni seguenti
«Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 quinto e 78 settimo del presente Trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma, e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.»
b) Le disposizioni del quarto comma così redatte:
«Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente il voto del rappresentante d'uno degli Stati che conseguono almeno un sesto del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.»
sono completate dalle disposizioni seguenti:
«Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione del disposto degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente Trattato che richiede la maggioranza qualificata: Belgio 2, Germania 4, Francia 4 Italia 4, Lussemburgo 1, Paesi Bassi 2. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 12 voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri.»
3. Il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è modificato come segue:
a) L'articolo 5 e l'articolo 15 sono abrogati.
b) L'articolo 16 è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:
«1. Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne l'attività. Essi dipendono dal cancelliere, sotto l'autorità del presidente.
2. Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. 1 relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.»
c) L'articolo 20, terzo comma, e l'articolo 28, quinto comma, sono completati dall'aggiunta in fine delle parole:
«che delibera all'unanimità».
d) La prima frase dell'articolo 44 è abrogata e sostituita dalle disposizioni seguenti:
«La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.»

CAPO II - La Commissione delle Comunità europee

Articolo 9
E’ istituita una Commissione delle Comunità europee, appresso denominata la Commissione. Tale Commissione sostituisce l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché le Commissioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Essa esercita i poteri e le competenze devolute a dette istituzioni, alle condizioni previste dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dal presente Trattato.
Articolo 10
1. La Commissione è composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.
La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.
2. 1 membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale delle Comunità.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 13 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Articolo 11
I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.
Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.
Articolo 12
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.
Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 13, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
Articolo 13
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
Articolo 14
Il presidente ed i tre vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.
Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione.
In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate qui sopra.
Articolo 15
Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.
Articolo 16
La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai Trattati che istituiscono la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
Articolo 17
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 10.
La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.
Articolo 18
La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'assemblea, una relazione generale sull'attività delle Comunità.
Articolo 19
Sono abrogati gli articoli da 156 a 163 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, gli articoli da 125 a 133 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e gli articoli da 9 a 13, 16, terzo comma, 17 e 18, `sesto comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

CAPO III - Disposizioni finanziarie

Articolo 20
1. Le spese d'amministrazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunità Economica Europea, le entrate e le spese della Comunità Europea dell'Energia Atomica, ad eccezione di quelle dell'Agenzia di approvvigionamento, delle imprese comuni e di quelle che devono essere iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica, sono iscritte nel bilancio delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono tali Comunità. Questo bilancio, in cui. entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunità, Europea del Carbone e dell'Acciaio, il bilancio della, Comunità Economica Europea e il bilancio di funzionamento della Comunità Europea dell'Energia, Atomica.
2. La parte di queste spese coperta con le imposizioni previste dall'articolo 49 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è fissata in 18 milioni di unità di conto.
3. La parte delle imposizioni destinata alla copertura delle spese del bilancio delle Comunità è attribuita dalla Commissione all'esecuzione di detto bilancio conformemente al ritmo stabilito dai regolamenti finanziari adottati a norma degli articoli 209, lettera b), del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e 183, lettera b), del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, secondo cui gli Stati membri devono mettere a disposizione i loro contributi.
A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il l' gennaio 1967, la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione in base alla quale il Consiglio esamina se sia il caso di adattare questa cifra all'evoluzione del bilancio delle Comunità. Il Consiglio delibera alla maggioranza prevista dall'articolo 28, quarto comma, prima frase, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Tale adattamento viene fatto sulla base di una valutazione dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Articolo 21
L'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Articolo 78
l. L'esercizio finanziario della Comunità ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l'attività del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'assemblea e del Consiglio.
3. Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno stato di previsione delle proprie spese di amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa questi stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo. Allega un parere che può comportare previsioni divergenti.
L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
4. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette successivamente all'assemblea.
Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio amministrativo.
5. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'assemblea abbia dato la stia approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, il progetto di bilancio amministrativo si considera definitivamente stabilito.
Qualora, entro tale termine, l'assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo così modificato viene trasmesso al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio amministrativo deliberando a maggioranza qualificata.
6. L'approvazione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49.
Articolo 78 bis
Il bilancio amministrativo è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 78 settimo.
Le spese iscritte nel bilancio amministrativo sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo.
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 78 settimo, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo.
Le spese dell'assemblea, del Consiglio, dell'Alta Autorità e della Corte sono iscritte in parti separate del bilancio amministrativo, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
Articolo 78 terzo
1. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio amministrativo non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio amministrativo dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione dell'Alta Autorità crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio di amministrazione in preparazione.
L'Alta Autorità è autorizzata e ha l'obbligo di riscuotere le imposizioni sino all'ammontare dei crediti dell'esercizio precedente, senza tuttavia poter riscuotere un ammontare superiore a quello che sarebbe risultato dall'approvazione del progetto dì bilancio amministrativo.
2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni dì cui al primo paragrafo. L'autorizzazione e l'obbligo di riscuotere le imposizioni possono essere modificati in conformità.
Articolo 78 quarto
L'Alta Autorità cura l'esecuzione del bilancio amministrativo, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati.
Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno del bilancio amministrativo, l'Alta Autorità può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Articolo 78 quinto
I conti relativi alla totalità delle spese di amministrazione di cui all'articolo 78, paragrafo 2, nonché quelli delle entrate a carattere amministrativo e delle entrate dovute all'imposta stabilita a profitto della Comunità sugli stipendi, salari ed emolumenti dei suoi funzionari ed agenti, sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unammità, fissa il numero dei revisori. 1 revisori ed il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.
Ogni anno l'Alta Autorità presenta al Consiglio e all'assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio amministrativo, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro uno stato finanziario da cui risulti, per il settore cui si riferisce il bilancio amministrativo, la situazione attiva e passiva della Comunità.
Il Consiglio dà atto all'Alta Autorità, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'assemblea.
Articolo 78 sesto
Il Consiglio designa per tre anni un revisore dei conti incaricato di fare ogni anno una relazione sulla regolarità delle operazioni contabili e dell'amministrazione finanziaria dell'Alta Autorità, escluse le operazioni inerenti alle spese di amministrazione di cui all'articolo 78, paragrafo 2, nonché alle entrate di carattere amministrativo e a quelle dovute all'imposta stabilita a profitto della Comunità sugli stipendi, salari ed emolumenti dei suoi funzionari ed agenti. .11 revisore dei conti appronta questa relazione sei mesi al più tardi dopo la fine dell'anno al quale il conto si riferisce e la invia all'Alta Autorità e al Consiglio. L'Alta Autorità comunica questa relazione all'assemblea.
Il revisore dei conti esercita le proprie funzioni in piena indipendenza. La funzione di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra funzione in una istituzione o in un servizio delle Comunità, ad eccezione di quella di membro della Commissione di controllo di cui all'articolo 78 quinto. Il suo mandato è rinnovabile.
Articolo 78 settimo
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'Alta Autorità:
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed alla esecuzione del bilancio amministrativo e al rendimento e alla verifica dei conti,
b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.»
Articolo 22
E’ istituita una Commissione di controllo delle Comunità europee. Questa Commissione di controllo sostituisce le Commissioni di controllo della Comunità Economica Europea, della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Essa esercita, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono tali Comunità, i poteri e le competenze devoluti da detti Trattati a questi organi.
Articolo 23
L'articolo 6 della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee è abrogato.

CAPO IV - Funzionari ed altri agenti delle Comunità europee

Articolo 24
1. Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, i funzionari e gli altri agenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica diventano funzionari ed altri agenti delle Comunità europee e fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunità.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.
2. Sono abrogati il paragrafo 7, terzo comma, della Convenzione sulle disposizioni transitorie allegata al Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'articolo 212 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e l'articolo 186 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Articolo 25
Sino all'entrata in vigore dello statuto e del regime unici previsti dall'articolo 24, e della regolamentazione da adottare a norma dell'articolo 13 del protocollo allegato al presente Trattato, ai funzionari e altri agenti assunti prima della data d'entrata in vigore del presente Trattato continuano ad essere applicate le disposizioni che erano loro applicabili sino ad allora.
Ai funzionari e agli altri agenti assunti a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente Trattato sono applicabili, in attesa dello statuto e del regime unici previsti dall'articolo 24, e della regolamentazione da adottare in applicazione dell'articolo 13 del protocollo allegato al presente Trattato, le disposizioni applicabili ai funzionari e agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Articolo 26
L'articolo 40, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«Essa è parimenti competente a concedere un risarcimento a carico della Comunità in caso di danno causato da errore personale di un agente della medesima nell'esercizio delle sue funzioni. La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile ».

CAPO V - Disposizioni generali e finali

Articolo 27
1. Gli articoli 22, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 139, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e 109, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni:
«L'assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo».
2. L'articolo 24, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
«L’assemblea, cui sia presentata una mozione di sfiducia sull'operato dell'Alta Autorità, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico».
Articolo 28
Le Comunità europee godono, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite dal protocollo allegato al presente Trattato. Lo stesso vale per la Banca europea per gli investimenti.
Sono abrogati gli articoli 76 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 218 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e 191 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché i protocolli svii privilegi e immunità allegati ai Trattati che istituiscono tali Comunità, gli articoli 3 quarto comma, e 14, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e l'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.
Articolo 29
Le competenze conferite al Consiglio dagli articoli 5, 6, 10, 12, 13, 24, 34 e 35 del presente Trattato e dagli articoli del protocollo ad esso allegato sono esercitate secondo le norme stabilite dagli articoli 148, 149 e 150 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e 118, 119 e 120 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Articolo 30
Le disposizioni dei Trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica relative, alla competenza della Corte di Giustizia e all'esercizio di tale competenza, sono applicabili alle disposizioni del presente Trattato e del protocollo ad esso allegato, ad eccezione di quelle che rivestono la forma di modifiche di articoli del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio per le quali restano applicabili le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Articolo 31
Il Consiglio entra in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.
A tale data, la presidenza del Consiglio è esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente alle norme stabilite dai Trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, dovrebbe assumere la presidenza del Consiglio della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, e per la restante durata del suo mandato. Allo scadere di tale mandato, la presidenza è esercitata proseguendo secondo l'ordine degli Stati membri stabilito dall'articolo 2 del presente Trattato.
Articolo 32
1. Fino alla data dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce una Comunità europea unica e comunque per una durata massima di tre anni a decorrere dalla nomina dei suoi membri, la Commissione si compone di quattordici membri.
Durante questo periodo il numero dei membri aventi la nazionalità dello stesso Stato non può essere superiore a tre.
2. Il presidente, i vicepresidenti e i membri della Commissione sono nominati subito dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. La Commissione entra in funzione il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri. Contemporaneamente scade il mandato dei membri dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Articolo 33
Il mandato dei membri della Commissione menzionata all'articolo 32 scade alla data di cui all'articolo 32, paragrafo l. 1 membri della Commissione menzionata all'articolo 10 sono nominati al più tardi un mese prima di tale data.
Qualora tali nomine nel loro insieme, oppure alcune fra queste, non intervengano entro il prescritto termine, le disposizioni dell'articolo 12, terzo comma, non sono applicabili a quello tra i membri aventi la nazionalità di un medesimo Stato, che abbia l'anzianità minore nelle funzioni di membro di una Commissione o dell'Alta Autorità oppure, in caso di anzianità uguale, al membro più giovane. Le disposizioni dell'articolo 12, terzo comma, restano tuttavia applicabili a tutti i membri della stessa nazionalità se, anteriormente alla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, un membro di quella nazionalità ha cessato di esercitare le proprie funzioni senza essere sostituito.
Articolo 34
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa il regime pecuniario dei membri uscenti dell'Alta Autorità e delle Commissioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica che, avendo cessato le loro funzioni a norma dell'articolo 32, non siano stati nominati membri della Commissione.
Articolo 35
1. Il primo bilancio delle Comunità è stabilito e adottato per l'esercizio che decorre dal l' gennaio successivo all'entrata in vigore del presente Trattato.
2. Se il presente Trattato entra in vigore anteriormente al l' luglio 1965, lo stato di previsione generale delle spese di amministrazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che scade il 1° luglio, sarà prorogato sino al 31 dicembre dello stesso anno; i crediti aperti a titolo di detto stato di previsione saranno aumentati in proporzione, salvo decisione contraria del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.
Se il presente Trattato entra in vigore dopo il 30 giugno 1965, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, prenderà le decisioni appropriate per assicurare il regolare funzionamento delle Comunità ed adottare il più presto possibile il primo bilancio delle Comunità.
Articolo 36
Il presidente e i membri della Commissione di controllo della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica assumono le funzioni di presidente e di membri della Commissione di controllo delle Comunità europee sin dall'entrata in vigore del presente Trattato e per la restante durata del loro precedente mandato.
Il revisore dei conti che esercita sino all'entrata in vigore del presente Trattato le sue funzioni in esecuzione dell'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, assume le funzioni di revisore dei conti previsto dall'articolo 78 sesto di tale Trattato, per la restante durata del suo precedente mandato.
Articolo 37
Salva restando l'applicazione degli articoli 77 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 21.6 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, 189 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché del secondo comma dell'articolo 1 del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri adottano di comune accordo le disposizioni necessarie alla risoluzione di taluni problemi particolari del Granducato del Lussemburgo, conseguenti all'istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità europee.
La decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 38
Il presente Trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Articolo 39
Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

Seguono le firme

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE (67/444/CEE) - (67/28/Euratom)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Considerando che, al termini dell'articolo 28 del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto Trattato:

CAPO I - Beni, fondi, averi e operazioni delle Comunità europee

Articolo 1
I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.
Articolo 2
Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.
Articolo 3
Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Articolo 4
Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.
Articolo 5
La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II - Comunicazioni e lasciapassare

Articolo 6
Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.
Articolo 7
1. 1 presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente Trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III - Membri dell'assemblea

Articolo 8
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri dell'assemblea che si recano al luogo di riunione dell'assemblea o ne ritornano.
Ai membri dell'assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse al rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Articolo 9
I membri dell'assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 10
Per la durata delle sessioni dell'assemblea, i membri di essa beneficiano:
a) su territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione dell'assemblea o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV - Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità europee

Articolo 11
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano al lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V - Funzionari e agenti delle Comunità europee

Articolo 12
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità
a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei Trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità, e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni,
b) né essi, né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri,
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutarla o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali,
d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e ì propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato,
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
Articolo 13
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.
Articolo 14
Al fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; al fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Articolo 15
Il Consiglio, deliberando all'unanimità sii proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.
Articolo 16
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie (11 funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI - Privilegi e immunità delle missioni di Stati terzi accreditate presso le Comunità europee

Articolo 17
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità, le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII - Disposizioni generali

Articolo 18
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.
Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.
Articolo 19
Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Articolo 20
Gli articoli da 12 a 15 incluso e l'articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.
Articolo 21
Gli articoli da 12 a 15 incluso e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Articolo 22
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano al suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le, loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

Seguono le firme

ATTO FINALE (67/445/CEE) - (67/29/Euratom)

I PLENIPOTENZIARI

di Sua Maestà il Re dei Belgi, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

riuniti a Bruxelles, l'8 aprile 1965, per la firma del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:

  • Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,
  • protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

All'atto di firmare questi testi, i plenipotenziari

  • hanno conferito alla Commissione delle Comunità europee il mandato che figura nell'allegato I,
  • e hanno preso atto della dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania che figura nell'allegato II.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

Seguono le firme

ALLEGATO I - Mandato conferito alla Commissione delle Comunità europee

La Commissione delle Comunità europee riceve il mandato d'intraprendere nel quadro delle sue responsabilità, tutte le disposizioni necessarie al fine di pervenire alla razionalizzazione dei suoi servizi entro un termine ragionevole e relativamente breve, comunque non superiore ad un anno. A tal fine la Commissione potrà valersi di ogni adeguato parere. Onde consentire al Consiglio di seguire la realizzazione di detta operazione, la Commissione è invitata a riferire periodicamente dinanzi al Consiglio stesso.

ALLEGATO II - Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee nonché del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito dei propri strumenti di ratifica, che il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, nonché il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio si applicano ugualmente al Land di Berlino.

DECISIONE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alla installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità (67/446/CEE) - (67/30/Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

Visto l'articolo 37 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

Considerando che, fatta salva l'applicazione degli articoli 77 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 216 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, 189 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dell'articolo 1, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, conviene, all'atto della istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità europee ed allo scopo di risolvere taluni problemi particolari del Granducato del Lussemburgo, fissare a Lussemburgo i luoghi provvisori di lavoro di talune istituzioni e di taluni servizi,

DECIDONO:

Articolo 1
Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo continuano ad essere i luoghi provvisori di lavoro delle istituzioni delle Comunità.
Articolo 2
Nei mesi di aprile, di giugno e di ottobre il Consiglio tiene le proprie sessioni a Lussemburgo.
Articolo 3
La Corte di Giustizia rimane installata a Lussemburgo.
Sono del pari installati a Lussemburgo gli organismi giurisdizionali e quasi giurisdizionali, inclusi quelli competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza, già. esistenti o da creare a norma dei Trattati che istituiscono la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica. nonché a norma di convenzioni concluse nell'ambito delle Comunità sia tra Stati membri, sia con paesi terzi.
Articolo 4
Il segretariato generale del Parlamento Europeo ed i relativi servizi rimangono installati a Lussemburgo.
Articolo 5
La Banca europea per gli investimenti è installata a Lussemburgo ove si riuniscono i suoi organi direttivi e si esercita il complesso delle sue attività.
Tale disposizione riguarda in particolare gli sviluppi delle attività attuali e segnatamente di quelle contemplate dall'articolo 130 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, l'eventuale estensione di tali attività ad altri settori ed i nuovi compiti che potrebbero essere affidati alla Banca.
E’ installato a Lussemburgo un ufficio di collegamento tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, particolarmente allo scopo di facilitare le operazioni del Fondo europeo di sviluppo.
Articolo 6
Il Comitato monetario si riunisce a Lussemburgo ed a Bruxelles.
Articolo 7
Sono installati a Lussemburgo i servizi d'intervento finanziario della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Tali servizi comprendono la Direzione generale del credito e degli investimenti nonché il servizio incaricato della riscossione delle imposizioni e gli annessi servizi di contabilità.
Articolo 8
E' installato a Lussemburgo un Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità, di cui fanno parte un Ufficio comune delle vendite ed un servizio di traduzione a medio e a lungo termine.
Articolo 9
Sono inoltre installati a Lussemburgo i seguenti servizi della Commissione:
a) l'Istituto statistico ed il Servizio meccanografico;
b) i Servizi di igiene e sicurezza del lavoro della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;
c) la Direzione generale della diffusione delle cognizioni, la Direzione della protezione sanitaria, la Direzione del controllo di sicurezza della Comunità Europea dell'Energia Atomica,
nonché l'adeguata infrastruttura amministrativa e tecnica.
Articolo 10
I governi degli Stati membri sono disposti ad installare o a trasferire a Lussemburgo, purché ne sia garantito il buon funzionamento, altri organismi e servizi comunitari, segnatamente nel settore finanziario.
Essi invitano a tal fine la Commissione a presentare loro ogni anno una relazione sulla situazione esistente in merito all'installazione degli organismi e servizi comunitari e sulle possibilità di adottare nuove misure ai sensi della presente disposizione, avuto riguardo alle necessità di un buon funzionamento delle Comunità.
Articolo 11
Al fine di garantire il buon funzionamento della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Commissione è invitata a procedere in modo graduale e coordinato al trasferimento dei vari servizi, effettuando per ultimo il trasferimento dei servizi di gestione del mercato del carbone e dell'acciaio.
Articolo 12
Fatte salve le precedenti disposizioni, la presente decisione non reca pregiudizio al luoghi provvisori di lavoro delle istituzioni e dei servizi delle Comunità europee quali risultano da precedenti decisioni dei governi, nonché al raggruppamento dei servizi conseguente all'istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica.
Articolo 13
La presente decisione entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

Seguono le firme

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

INFORMAZIONI

Nomina dei membri della Commissione delle Comunità europee nonché dei presidente e dei vicepresidenti di tale Commissione (67/447/CEE) - (67/31/Euratom)

I rappresentanti dei governi degli Stati membri, il l° luglio 1967, hanno deciso di comune accordo di nominare membri della Commissione delle Comunità europee:
Il Sig. RAVINIOND BARRÉ Il Sig. FRITZ HELLWIG
Il Sig. VICTOR BODSON Il Sig. LIONELLO LEVI SANDRI
Il Sig. GUIDO COLONNA DI PALIANO Il Sig. SICCO L. MANSHOLT
Il Sig. ALBERT COPPÉ Il Sig. EDOARDO MARTINO
Il Sig. JEAN FRANÇOIS DENIAU Il Sig. JEAN REY
Il Sig. HANS VAN DER GROEBEN Il Sig. HENRi ROCHEREAU
Il Sig. WILHELM HAFERKAMP Il Sig. EMANUEL SASSEN
I rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno inoltre deciso dì comune accordo di nominare il Sig. JEAN REY presidente della Commissione delle Comunità europee e
Il Sig. RAYMOND BARRÉ
Il Sig. FRITZ HELLWIG
Il Sig. LIONELLO LEVI SANPRI
Il Sig. Sicco L. MANSHOLT
vicepresidenti di tale Commissione.
Le nomine prendono effetto alla data del 6 luglio 1967.
Le suddette decisioni sono state comunicate agli interessati, che le hanno accettate.

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

INFORMAZIONI

Comunicato relativo alla data d'entrata in vigore del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica nonché del protocollo e della decisione firmati alla stessa data (67/442/CEE) - (67/26/Euratom)

Essendosi realizzate alla data del 30 giugno 1967 le condizioni richieste per l'entrata in vigore del «Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee», firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, questo Trattato, conformemente all'articolo 38, è entrato in vigore il 1° luglio 1967; anche il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee entra in vigore alla stessa data.
La decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alla installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità è anch'essa entrata in vigore il 1° luglio 1967.