Trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia - Trattato, Bruxelles, 13 marzo 1984

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Governo italiano

1984 diritto diritto Trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Governo della Repubblica italiana
Entrata in vigore: 1° gennaio 1985
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Tutti i Trattati istituzionali ed i Trattati d'adesione


Entrata in vigore in Italia: 1° gennaio 1985

TRATTATO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL’IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

visto l’articolo 96 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l’articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l’articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

CONSIDERANDO che il governo del Regno di Danimarca ha sottoposto al Consiglio un progetto di revisione del trattati istitutivi delle Comunità europee per porre fine all'applicazione di tali trattati alla Groenlandia e per instaurare un nuovo regime di relazioni tra le Comunità e la Groenlandia;

CONSIDERANDO che, tenuto conto delle particolarità della Groenlandia, è opportuno accogliere la domanda danese istituendo un regime che mantenga stretti e durevoli legami tra le Comunità e la Groenlandia e tenga conto dei loro interessi reciproci, in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia;

CONSIDERANDO che il regime applicabile ai paesi e territori d'oltremare, previsto nella parte quarta del trattato che istituisce la Comunità economica europea, costituisce il quadro appropriato per tali relazioni, ma che sono necessarie alcune disposizioni particolari supplementari per la Groenlandia,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo il nuovo regime applicabile alla Groenlandia e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: Leo TINDEMANS, ministro delle relazioni esterne del Regno del Belgio

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA: Uffe ELLEMANN JENSEN, ministro degli affari esteri della Danimarca; Gunnar RIBERHOLDT, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente della Danimarca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Hans Dietrich GENSCHER, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Theodoros PANGALOS, sottosegretario di Stato agli affari esteri della Repubblica ellenica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Roland DUMAS, ministro degli affari europei della Repubblica francese

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Peter BARRY, ministro degli affari esteri dell'Irlanda

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Giulio ANDREOTTI, ministro degli affari esteri della Repubblica italiana

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Colette FLESCH, ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: W. F. van EEKELEN, sottosegretario di Stato agli affari esteri dei Paesi Bassi; H. J. Ch. RUTTEN, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente dei Paesi Bassi

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE Q. C., M. P., segretario di Stato degli affari esteri e del Commonwealth

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti.

Articolo 1
L'articolo 79, secondo comma, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con l'aggiunta del comma seguente:
« Il presente trattato non si applica alla Groenlandia. ».
Articolo 2
L'articolo 131, primo comma, prima frase, del trattato che istituisce la europea è completato con la menzione della Danimarca.
Articolo 3
Comunità economica
1. Nella parte quarta del trattato che istituisce la Comunità economica europea è aggiunto l’articolo seguente:
« Articolo 136 bis
Gli articoli da 131 a 136 si applicano alla Groenlandia fatte salve, le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato».
2. Il protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia accluso al presente trattato è allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il protocollo n. 4 relativo alla Groenlandia, allegato all'atto di adesione del 22 gennaio 1972, è abrogato.
Articolo 4
L'elenco che figura all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea è completato con la menzione della Groenlandia.
Articolo 5
L'articolo 198, terzo comma, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è completato con l'aggiunta del comma seguente:
« Il presente trattato non si applica alla Groenlandia. ».
Articolo 6
1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. 11 presente trattato entrerà in vigore il 11 gennaio 1985. Qualora non tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data, il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che avrà adempiuto per ultimo tale formalità.
Articolo 7
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Bruxelles, addì tredici marzo millenovecentottantaquattro.

Seguono le firme

PROTOCOLLO

concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia
Articolo 1
Il trattamento all'importazione nella Comunità dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate alla Comunità sulla base di un accordo tra la Comunità e l'autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per la Comunità.
2. Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea qualsiasi misura relativa al regime d'importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.
Articolo 2
La Commissione propone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, le misure transitorie che ritiene necessarie in seguito all'entrata in vigore del nuovo regime per quanto riguarda il mantenimento dei diritti acquisiti dalle persone durante il periodo di appartenenza della Groenlandia alla Comunità e la regolarizzazione della situazione in materia di contributi finanziari concessi dalla Comunità alla Groenlandia durante questo stesso periodo.
Articolo 3
Nell'allegato I della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea è aggiunto il seguente testo :
« 6. Comunità distinta in seno al Regno di Danimarca:
  • Groenlandia. ».