UE - Raccomandazione della commissione del 24 agosto 2006

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Unione europea

2006 diritto diritto Raccomandazione della commissione del 24 agosto 2006 sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale Intestazione 19 novembre 2008 50% Da definire

(2006/585/CE)

L 236/28

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.8.2006

II


(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,


visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,


considerando quanto segue:


(1) Il 1o giugno 2005 la Commissione ha presentato l'iniziativa i2010 volta ad ottimizzare i benefici derivanti dal- l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione per la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la qualità della vita dei cittadini europei. La Commissione ha definito le biblioteche digitali come un aspetto fondamentale dell'iniziativa i2010. Nella comunicazione «i2010: le biblioteche digitali» del 30 settembre 2005 (1), illustra la sua strategia per la digitalizzazione, l'accessibilità on line e la conservazione digitale della memoria collettiva dell'Europa, che comprende materiale stampato (libri, riviste, giornali), fotografie, oggetti museali, documenti d'archivio, materiale audiovisivo (di seguito «materiale culturale»).

(2) È opportuno raccomandare agli Stati membri i provvedimenti che applicano tale strategia al fine di ottimizzare, per mezzo di internet, il potenziale economico e culturale del patrimonio culturale europeo.

(3) In tale contesto, è opportuno incoraggiare la digitalizzazione del materiale contenuto nelle biblioteche, negli archivi e nei musei. L'accessibilità on line del materiale metterà i cittadini di tutta Europa in condizione di accedervi e di utilizzarlo a fini di studio, lavoro o svago. Essa garantirà inoltre al patrimonio europeo diversificato e plurilingue una presenza chiaramente visibile in internet. Il materiale digitalizzato può inoltre essere riutilizzato in settori quali il turismo e l'istruzione, nonché nell'ambito di nuove attività creative.

(4) Nelle conclusioni del Consiglio del 15 e 16 novembre 2004 sul piano di lavoro per la cultura 2005-2006 si sottolinea il contributo apportato dalla creatività e dalle (1) COM(2005) 465 def. industrie creative alla crescita economica in Europa, nonché la necessità di coordinare gli sforzi di digitalizzazione.

(5) Nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (2) si consigliava già agli Stati membri di adottare provvedimenti appropriati per promuovere l'utilizzo della tecnologia digitale e delle nuove tecnologie nella raccolta, catalogazione, conservazione e nel restauro delle opere cinematografiche. Per quanto riguarda le opere cinematografiche, la presente raccomandazione integra la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al patrimonio cinematografico sotto molteplici aspetti.

(6) La digitalizzazione rappresenta un mezzo importante per garantire un accesso più ampio al materiale culturale. In alcuni casi costituisce l'unico mezzo per assicurare la messa a disposizione di tale materiale alle future generazioni. È per tale motivo che negli Stati membri si stanno avviando numerose iniziative di digitalizzazione; le attività, tuttavia, sono frammentate. Un'azione concertata da parte degli Stati membri per la digitalizzazione del patrimonio culturale garantirebbe una maggiore coerenza nella scelta del materiale ed eviterebbe un'inutile duplicazione delle attività di digitalizzazione. Un'azione concertata assicurerebbe inoltre prospettive più sicure alle imprese che investono nelle tecnologie di digitalizzazione. Panoramiche delle attività di digitalizzazione in corso e future e obiettivi quantitativi per la digitalizzazione potrebbero contribuire al conseguimento di tali obiettivi.

(7) La sponsorizzazione della digitalizzazione da parte del settore privato o i partenariati tra i settori pubblico e privato possono coinvolgere soggetti privati nelle attività di digitalizzazione e dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati. (2) GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57.

(8) Gli investimenti in nuove tecnologie e in strutture di digitalizzazione su vasta scala possono contribuire a ridurre i costi di digitalizzazione e, al tempo stesso, preservano o migliorano la qualità e devono pertanto essere raccomandati.

(9) Un punto di accesso comune plurilingue renderebbe possibile lo svolgimento di ricerche nel patrimonio culturale europeo on line in formato digitale distribuito (vale a dire, conservato in luoghi differenti da organismi differenti). Tale punto d'accesso accrescerebbe la visibilità e metterebbe in risalto le caratteristiche comuni. È opportuno creare tale punto d'accesso a partire da iniziative esistenti, come la TEL (The European Library, la biblioteca europea), nel cui ambito collaborano già le biblioteche europee; ove possibile, è opportuno coinvolgere titolari privati di diritti su materiali culturali e tutti i soggetti interessati. È opportuno promuovere l'impegno da parte degli Stati membri e delle istituzioni culturali per arrivare all'istituzione di un punto d'accesso di questo tipo.

(10) Solo parte del materiale detenuto da biblioteche, archivi e musei è di dominio pubblico, vale a dire non è (o non è più) coperto da diritti di proprietà intellettuale, mentre il resto è tutelato da diritti di proprietà intellettuale. Dato che i diritti di proprietà intellettuale costituiscono uno strumento fondamentale per incentivare la creatività, è opportuno digitalizzare, rendere disponibile e conservare il materiale culturale europee nel pieno rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Particolarmente pertinente in questo contesto è l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), paragrafo 3, lettera n) e paragrafo 5, nonché il considerando 40 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (1). I meccanismi di concessione delle licenze in casi quali quello delle «opere orfane» — vale a dire opere soggette a diritto d'autore per le quali è impossibile o particolarmente arduo determinare chi siano i titolari dei diritti — e quello delle opere fuori stampa o non più distribuite (audiovisivi) possono facilitare la gestione dei diritti e di conseguenza le attività di digitalizzazione e la loro successiva accessibilità on line. È pertanto opportuno incoraggiare tali meccanismi in stretta collaborazione con i titolari dei diritti.

(11) Le disposizioni contenute nella legislazione nazionale possono costituire ostacoli all'utilizzo di opere che sono di pubblico dominio, ad esempio rendendo necessario un atto amministrativo per ogni riproduzione del- l'opera. È opportuno individuare tutti gli ostacoli di questo tipo e adottare misure per rimuoverli.

(12) La risoluzione del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulla conservazione della memoria del domani — conservazione dei contenuti digitali per le generazioni future (C162/02) (2) propone obiettivi e indica i provvedimenti da adottare per conservare i contenuti digitali per le generazioni future. Al momento, tuttavia, negli Stati membri non esistono politiche chiare e globali sulla conservazione dei contenuti digitali. L'assenza di tali politiche costituisce una minaccia per la sopravvivenza del materiale digitalizzato e potrebbe provocare la perdita del materiale prodotto in formato digitale. L'elaborazione di mezzi efficaci per la conservazione digitale ha implicazioni di vasta portata, non solo per la conservazione del materiale presso le istituzioni pubbliche, ma anche per qualsiasi organizzazione che debba o desideri conservare materiali digitali.


(13) Numerosi Stati membri hanno introdotto — o stanno prendendo in considerazione — obblighi giuridici che impongono ai produttori di materiale digitale di mettere una o più copie del loro materiale a disposizione di un organismo cui è demandata la conservazione di tale materiale. Per evitare eccessive discrepanze fra le norme che disciplinano il deposito del materiale digitale è necessaria, e deve essere incoraggiata, un'efficace collaborazione tra gli Stati membri.

(14) Il web-harvesting è una nuova tecnica per la raccolta di materiale da internet a fini di conservazione, che prevede che le istituzioni cui è demandato tale compito raccolgano attivamente il materiale, anziché attendere che sia depositato, riducendo così gli oneri amministrativi a carico dei produttori di materiale digitale; è opportuno, pertanto, che gli ordinamenti nazionali prevedano esplicitamente tale tecnica,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:


Digitalizzazione e accessibilità on line


1) di raccogliere informazioni sulle attività di digitalizzazione in corso o previste di libri, riviste, quotidiani, fotografie, oggetti museali, documenti d'archivio, materiale audiovisivo (di seguito «materiale culturale») e di creare elenchi di tali attività di digitalizzazione per evitare la duplicazione degli sforzi e promuovere la collaborazione e le sinergie a livello europeo;


2) di fissare obiettivi quantitativi per la digitalizzazione di materiale analogico contenuto in archivi, biblioteche e musei, indicando l'aumento previsto di materiale digitalizzato che potrebbe entrare a far parte della biblioteca europea digitale e le risorse stanziate dalle autorità pubbliche;


3) di incoraggiare partenariati tra le istituzioni culturali e il settore privato per stabilire nuove modalità di finanziamento delle attività di digitalizzazione del materiale culturale;


4) di creare e sostenere strutture di digitalizzazione su vasta (1) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10. scala nell'ambito dei centri di competenza per la digitaliz( 2) GU C 162 del 6.7.2002, pag. 4. zazione in Europa, o in stretta collaborazione con gli stessi;

5) di promuovere una biblioteca europea digitale, sotto forma di un punto di accesso comune plurilingue al materiale culturale digitale distribuito — vale a dire, conservato in luoghi differenti da organizzazioni differenti:


a) incoraggiando le istituzioni culturali, nonché gli editori e gli altri titolari di diritti, a permettere lo svolgimento di ricerche all'interno del materiale digitalizzato attraverso la biblioteca europea digitale,


b) assicurando che le istituzioni culturali, e ove pertinente, le imprese private applichino norme di digitalizzazione comuni per garantire l'interoperabilità del materiale digitalizzato a livello europeo e agevolare le ricerche interlinguistiche;


6) di migliorare le condizioni per la digitalizzazione del materiale culturale e la sua accessibilità on line:


a) creando meccanismi per facilitare l'utilizzo di «opere orfane», previa consultazione delle parti interessate,


b) istituendo o promuovendo meccanismi, su base volontaria, per facilitare l'utilizzo di opere fuori stampa o non più distribuite, previa consultazione delle parti interessate,


c) promuovendo la disponibilità di elenchi di «opere orfane » e di opere di pubblico dominio note,


d) individuando gli ostacoli all'accessibilità on line e all'utilizzo successivo di materiale culturale di pubblico dominio presenti nei loro ordinamenti e adottando le misure adatte per rimuoverli;


Conservazione digitale


7) di definire strategie nazionali per la conservazione a lungo termine del materiale digitale e l'accesso a tale materiale, nel pieno rispetto della legge in materia di diritto d'autore, che:


a) descrivano la strategia organizzativa, indicando i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte e le risorse stanziate,


b) contengano piani d'azione specifici che illustrino gli obiettivi e prevedano scadenze precise per il conseguimento degli obiettivi specifici;


8) di scambiare reciprocamente informazioni sulle strategie e sui piani d'azione;


9) di prevedere nei loro ordinamenti nazionali disposizioni che consentano alle istituzioni pubbliche la riproduzione di più copie e la migrazione del materiale culturale a fini di conservazione, nel pieno rispetto della legislazione comunitaria e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale;


10) quando elaborano politiche e procedure per il deposito di materiale creato originariamente in formato digitale, di tenere conto degli sviluppi verificatisi negli altri Stati membri al fine di evitare eccessive discrepanze nelle modalità di deposito;


11) di prevedere nei loro ordinamenti la conservazione di contenuti internet da parte di istituzioni appositamente demandate, utilizzando tecniche per la raccolta di materiale da internet (quale il web harvesting), nel pieno rispetto della legislazione comunitaria e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale;


Seguito da dare alla presente raccomandazione


12) di informare la Commissione dopo 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione.


Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2006.


Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione