Pagina:Archivio storico italiano, serie 3, volume 13 (1871).djvu/49

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dei genovesi 45

e ne’ trionfi dello cittadine fazioni; imperocché nel celebre assedio onde Genova per opera de’ ghibellini rimase stretta dal 25 marzo 1318 al 6 febbraio 1319, come prima azione degli assediatiti fu quella di visitare l’antichissimo tempio di Nostra Donna Incoronata, sulle alture della Polcevera; così a rincontro i guelfi, poiché fu sciolto l’assedio, «a’ sette di febbraro, come se avessero conquistato di man de’ Mori Granata o Damasco, senza vergogna alcuna fecero la processione quasi per tutta la città, col clero ornato di paramenti, e con le reliquie del beatissimo Battista e degli altri santi»1.

Ricordano gli annalisti che verso il 1402 il maresciallo Bucicaldo, governatore di Genova in nome del Re di Francia, tolse via quasi tutte le offerte de’ palii già decretate a perpetuità; ed ordinò che i quattro rettori delle arti dovessero ogni anno levare una imposta di lire dugento sulla generalità degli artefici, e presentarne quindi la chiesa di santo Agostino in compenso del palio deliberato nel 1270. Ma l’antica usanza venne poco appresso tornata in vigore. Perchè, nel 1413, cacciatosi da’ Genovesi il Marchese di Monferrato, e rinnovatasi la dignità ducale coll’elezione di Giorgio Adorno, si stabiliva

    annuo nel dì 6 maggio; e vi si aggiunse poscia l’offerta di un altro palio nel 27 dicembre, dacché Genova ebbe scosso (1437) il dominio del Duca di Milano (Pandecta antiquorum foliatiorum etc., nell’Archivio Governativo). Inoltre i figli di Luciano D’Oria ebbero in dono una casa (che è posta nel vicolo della Casana ed è ora proprietà del marchese Francesco Sauli) e l’assegno di una provvigione, la quale trovasi annotata con queste nobilissime parole nel Cartolario della Masseria per l’anno 1385 (Arch. di San Giorgio): Pro filiis quatuor recolende memorie domini Luciani de Auria olim capitanei generalis pro comune Ianue in gulfo veneciarum contra Venetos; et sunt quas habere et recipere debent a comuni Ianue pro provisione dictis filiis provisa, statuta et ordinata pro comune Ianue, pro remuneracione aliquali valentissime et probissime gestorvm per dictum qm. dominum Lucianum in negociis comvnis Ianue contro dictos Venetos ad racionem librarum centum Ianue in anno pro singulo dicturum filiorum masculorum dum vixerint, etc. Lib. ecce.

  1. Giustiniani, Annali, vol. II, pag. 24.