Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/41

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e delle Pene. 7


§ I I.


Origine delle pene. Diritto di punire.


Non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, s’ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell’uomo. Qualunque legge devii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera che una forza benché minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principj fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti.

Nessun’uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico: questa chimera non esiste che ne’ romanzi. Se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo si fa centro di


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