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dei popoli, non sono nè mollo numerose nè difficili a scorgersi. Questo lavoro è stato fatto1. Sono state ridotte alla semplicità d’un catalogo tutte le differenze che potevan nascere nei delitti e nelle pene dalle diversità di clima, di religione, di governo, di caste. S’è supposto che un codice penale scritto per l’Europa dovesse esser promulgato all’Indie, e si sono seguite ad una ad una tutte le modificazioni che dovrebbe subire per adattarsi alle circostanze particolari d’una nazione sì differente dalle nostre.

Ma quest’inferiorità, riguardata dal lato delle cognizioni locali, presenta veramente un’obiezione sì grande? Se si trattasse di ricever perentoriamente un codice scritto da uno straniero, ognuno intende qual timore e qual diffidenza potrebbe destar quest’atto di soggezione. Ma un progetto da esaminarsi, un progetto da ammettersi dopo una matura deliberazione, se ha per autore un estraneo, per questa stessa circostanza subirà una più severa critica, e non potrà eludere la vigile censura delle nazionali gelosie.

Ecco risposto all’obiezione che da se stessa si presenta. Esaminiamo ora, se valide ragioni inducono a preferire uno straniero ad un compilator nazionale, quando si potesse contar sulle sue cognizioni.

Trattasi d’attitudine. Esaminiamo gli elementi di cui l’attitudine si compone, e giungeremo alla soluzione del nostro problema.

  1. Ved. Trattati di legislazione, veduta generale d’un codice completo, delle circostanze di tempo e di luogo, ec.