Contro i dissidi tra Originari e Forestieri

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Vicinia di Gorzone

1764 Diritto Contro i dissidi tra Originari e Forestieri Intestazione 26 luglio 2008 75% Diritto

DELIBERAZIONE DELL'ECCELLENTISSIMO SENATO PER PONERE PERPETUO FINE AI DISSIDI FRA LI ORIGINARI E FORESTIERI DELLA PROVINCIA BRESCIANA.

In Brescia 1764 per Giuseppe Pasini stampator camerale

NOI

per riguardi gravissimi di Stato e per ogetti di carità e di giustizia verso li amatissimi suoi suditi avendo il Serenissimo Senato stabilito che tutti della Provincia Bresciana siano Originarij o denominati Forestieri debbano fra loro essere in perfetta uguaglianza d'oneri e di benefici ha spinto la sovrana risoluta volontà pubblica nella deliberazione del 7 settembre corrente et alla carica nostra ha commesso di fare che resti invariabilmente adempita, in obedienza per tanto del piblico comando, ordiniamo che la deliberazione suddetta sia stampata et in convenienti numeri di esemplari trasmessa ad ogni e ciascuno Comune della Provincia con preciso debito ad ogni rispettivo Reverendo Parroco che nel primo giorno Festivo e nel ora del magior concorso del Popolo, dal Altare farne lettura e pubblicazione a chiara intelligenza di ogni uno e con debito alli Reggenti di farle affiggere ove occorre a notizia universalem che detti Reggenti col mezzo del loro consiliare libbro intitolato Vicinie, nella prima parte dek quale il Cancelliere registrerà di proprio pugno e con tutta la diligenza la deliberazione suddetta come sta e giace ed in seguito vi catalogherà à nome per nome tutti li attuali capi di Famiglie Originarie e del quale catalogo doverà esere consegnata alla copia nostra prefettizia una copia:
che li Reggenti e Cancellieri di ogni comune debbono interamente fare un catalogo esatto di tutti li attuali capi famiglia la di cui permanenza nel Comune si verifichi da almeno cinquanta anni e che in tal corso di tempo abbiano contribuito con esso comune alle fazioni reali e personali, il qual catalogho firmato dalli Reggenti e Canceliere devesi nel termine di otto giorni essere consegnato alle osservazioni della carica per le disposizioni successive e similmente faranno una particolare nota tutte le persone o famiglie che provenute da Stati Esteri si fossero per avventura domiciliate nel Comune; specificando il preciso tempo dello accominciato loro domicilio ed anche questa nota firmata dai Reggenti e Cancelliere dovrà essere nel termine suddetto consegnata alle osservazioni della carica per le occorrenti disposizioni.
Così devesi essere da chiunque eseguita senza immaginabile ritardo in pena della publica indignazione occorrono.

Brescia, li 8 settembre 1764
FRANCESCO GRIMANI CAPITANIO VEL PODESTA'