Il primo congresso internazionale di criminologia/Il regolamento del congresso
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IL REGOLAMENTO DEL CONGRESSO
Art. 1 — Sono ammessi al Congresso tutti coloro che si occupano, nella scienza e nella prassi, delle questioni comprese nel programma del Congresso. Essi ricevono una tessera personale di congressista.
Art. 2 — Partecipano alle sedute pubbliche i soli congressisti. Essi hanno l’obbligo di esibire la propria tessera personale all’ingresso dei locali del Congresso.
Art. 3 — I lavori del Congresso sono svolti in tre sezioni, ciascuna delle quali tratta una o più questioni iscritte nel programma del Congresso.
Art. 4 — I congressisti scelgono la sezione alla quale desiderano appartenere. Tuttavia il congressista può prendere parte ai lavori di più sezioni.
Art. 5 — La discussione in ciascuna sezione preceduta da un riassunto dei rapporti presentati, con le proprie conclusioni, dal relatore generale prescelto per ciascun tema dal Comitato di organizzazione del Congresso. Questo può prescegliere anche più relatori generali per lo stesso tema.
Terminata la discussione, la sezione approva un rapporto con conclusioni motivate e presceglie un relatore che Io presenti all’Assemblea generale.
Art. 6 — Tutti i rapporti, documenti, notizie, proposte sono distribuiti alle sezioni che trattano il tema al quale essi si riferiscono.
Art. 7 — L’Assemblea generale e le sezioni si riuniscono nei giorni, nelle ore e nei locali indicati nel programma dei lavori.
Il Presidente del Congresso può apportare al programma le modificazioni che crede opportune.
Art. 8 — I membri firmano la lista di presenza che è depositata all’ingresso del locale destinato alle sedute.
Art. 9 — Il Presidente dirige le discussioni e ha la polizia della seduta; egli pronunzia gli ordini del giorno.
Art. 10 — L’Assemblea vota, dopo la discussione, sulle conclusioni delle sezioni presentate dai relatori.
Ogni progetto d’emendamento a queste conclusioni deve essere redatto per iscritto e firmato dal suo autore e da almeno venti congressisti e deve essere depositato presso la Segreteria del Comitato organizzatore, il quale lo sottopone all’Assemblea.
Art. 11 — Il voto ha luogo per appello nominale in tutti i casi in cui è reclamato da almeno sei congressisti nelle sezioni e da almeno venti congressisti nell’Assemblea generale.
Art. 12 — Nell’Assemblea e anche nelle sezioni possono essere esclusi dal voto i congressisti che non hanno firmato la lista di presenza prima della chiusura della discussione.
Art. 13 — I segretari dell’Assemblea generale e quelli delle sezioni tengono un processo verbale che indica l’ordine e l’oggetto delle deliberazioni e i risultati dei voti.
Art. 14 — Nessuna proposta fuori delle materie in programma, nessuna lettura di memorie o di note può essere fatta all’Assemblea generale o alle sezioni senza il consenso del Presidente del Congresso.
Art. 15 — La durata di ogni discorso non dovrà sorpassare i dieci minuti. Gli oratori non potranno parlare più di due volte sul medesimo oggetto a meno che la sezione o l’Assemblea, consultate dal Presidente, non decidano diversamente.
Art. 16 — Lingue ufficiali del Congresso sono l’italiano, il tedesco, il francese, l’inglese, lo spagnolo.
Su richiesta, i discorsi pronunciati in una di queste lingue saranno tradotti in italiano e in francese.
Ogni oratore può prendere la parola in altra lingua se è in grado di assicurare la traduzione del suo discorso in italiano e in francese.
Art. 17 — Per assicurare l’esattezza e facilitare la pronta pubblicazione del resoconto, gli oratori sono invitati a rimettere al Comitato di organizzazione, nel più breve tempo possibile, la parte essenziale del proprio discorso o almeno delle note che possano guidare le persone incaricate di preparare il materiale destinato alla stampa.
Art. 18 — Il Presidente del Congresso decide in ultima istanza su quanto non è previsto nel presente regolamento.