Relazioni consolari - Convenzione, Vienna, 24 aprile 1963/CAPITOLO I

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<<CONVENZIONE CAPITOLO II>>

CAPITOLO I: LE RELAZIONI CONSOLARI IN GENERALE

SEZIONE I: Costituzione e condizione delle relazioni consolari

Art. 2. - Costituzione di relazioni consolari.

  1. La messa in atto di relazioni consolari fra Stati si la col consenso comune.
  2. Il consenso dato alla instaurazione di relazioni diplomatiche fra due Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso all'instaurazione di relazioni consolari.
  3. La rottura delle relazioni diplomatiche non implica ipso facto la rottura delle relazioni consolari.

Art. 3. - Esercizio delle lunzioni consolari.

Le funzioni consolari sono esercitate dai posti consolari. Esse sono esercitate anche dalle missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 4. - Costituzione di un posto consolare.

  1. Un posto consolare non può essere impiantato sul territorio dello Stato di residenza se non col consenso di questo Stato.
  2. La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono fissate, dallo Stato e sottomesse all'approvazione dello Stato di residenza.
  3. Modificazioni posteriori non possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede del posto consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione consolate se non con il consenso dello Stato di residenza.
  4. Il consenso dello Stato di residenza è ugualmente richiesto se o un consolato generale o un consolato vogliono aprire un vice-consolato o una agenzia consolare in una località diversa da quella per cui esso stesso è stabilito.
  5. Il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza è ugualmente richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un consolato esistente al di fuori della sede di questo.

Art. 5. - Funzioni consolari.

Le funzioni consolari consistono nel:

  1. proteggere nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d'invio e dei dipendenti, persone, fisiche e morali, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
  2. favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in ogni altra maniera relazioni amichevoli tra di loro nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;
  3. informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita cotnmerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto al riguardo al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;
  4. rilasciare passaporti e documenti di viaggio a coloro che dipendono dallo Stato d'invio, nonché visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi allo Stato d'invio;
  5. prestare soccorso e assistenza ai dipendenti, persone fisiche e morali, dallo Stato d'invio;
  6. agire in qualità di notaio e d'ufficiale di stato civile ed esercitare funzioni simili come alcune funzioni d'ordine amministrativo per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono;
  7. salvaguardare gli interessi dei dipendenti, persone fisiche e morali dallo Stato d'invio, nelle successioni nel territorio dello Stato di residenza uniformernente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
  8. salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi nei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela;
  9. sotto riserva delle pratiche e procedure in vigore nello Stato di residenza, appresentare i dipendenti dallo Stato d'invio o prendere disposizioni al fine di assicurare loro una appropriata rappresentanza davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per richiedere, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie in vista della salvaguardia dei diritti e interessi di questi dipendenti allorché, per loro assenza o per ogni altra causa, essi non possono difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
  10. trasmettere atti giudiziari ed extragiudiziati o eseguire comrnissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore, o, in mancanza di tali accordi, in ogni maniera compatibile colle leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
  11. esercitare i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sulle navi di mare e sui battelli fluviali aventi la nazionalità dello Stato d'invio e sugli aerei immatricolati in questo Stato, così come sui loro equipaggi;
  12. prestare assistenza a navi, battelli e aerei menzionati alla lettera k. del presente articolo, nonché ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di queste navi e battelli, esaminare e visitare documenti di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste su incidenti avvenuti nel corso delle traversate e regolare, per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio l'autorizzano, le contestazioni di ogni natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;
  13. esercitare ogni altra funzione affidata a un posto consolare dallo Stato d'invio che non siano interdette dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali lo Stato di residenza non si opponga o che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 6. - Esercizio di funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare.

In circostanze particolari, un funzionario consolare può, col consenso dello Stato di residenza esercitare le sue funzioni all'esterno della sua circoscrizione consolare.

Art. 7. - Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo.

Lo Stato d'invio può previa notificazione agli Stati interessati, e a meno che uno di loro non si opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato di assumere l'esercizio di funzioni consolari in un altro Stato.

Art. 8. - Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo.

Dopo appropriata notificazione allo Stato di residenza e a meno che questo non vi si opponga, un posto consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

Art. 9. - Classi di capi di posti consolari.

  1. I capi di posti consolari si ripartiscono in quattro classi, vale a dire:
    1. consoli generali;
    2. consoli;
    3. vice-consoli;
    4. agenti consolari.
  2. Il paragrafo 1 del presente art. non limita in niente il diritto di una qualunque delle parti contrattanti di fissare la denominazione dei funzionari consolari che non siano i capi di posti consolari.

Art. 10. - Nomina e ammissione dei capi di posti consolari.

  1. I capi di posti consolari sono nominati dallo Stato d'invio e sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.
  2. Sotto riserva delle disposizioni della presente Coiivenzione, le modalità della nomina e dell'ammissione del capo del posto consolare sono fissate rispettivamente dalle leggi, regolamenti e usi dello Stato d'invio e dello Stato di residenza.

Art.11. - Lettera di accreditamento o notificazione della nomina.

  1. Il capo di posto consolare è provvisto, a cura dello Stato d'invio, di un documento, sotto forma di lettera di accreditamento o atto similare stabilito per ogni nomina, attestante la sua qualifica e indicante, in linee generali, i suoi cognomi e nomi, la sua categoria e la sua classe, la circoscrizione consolare e la sede del posto consolare.
  2. Lo Stato d'invio trasmette la lettera di accreditamento o atto similare, per la via diplomatica o per ogni altra via appropriata al governo dello Stato sul cui territorio il capo di posto consolare deve esercitare le sue funzioni.
  3. Se lo Stato di residenza l'accetta, lo Stato d'invio può rimpiazzare la lettera di accreditamento o l'atto similare con una notifica contenente le indicazioni previste al paragrafo 1. del presente articolo.

Art. 12. - Exequatur.

  1. Il capo di posto consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni con, una autorizzazione, dello Stato di residenza denominata «exequatur», qualunque sia la forma di questa autorizzazione.
  2. Lo Stato che rifiuta di rilasciare un exequatur non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni dei suo rifiuto.
  3. Sotto riserva delle disposizioni degli art. 13 e 15, il capo del posto consolare non può entrare in funzione prima d'aver ricevuto l'exequatur.

Art.13. - Ammissione provvisoria dei capi di Posto consolare.

Aspettando il rilascio dell'exequatur, il capo del posto consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso sono applicabili le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 14. - Notificazione alle autorità della circoscrizione consolare.

Dal momento in cui il capo di posto consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è ugualmente tenuto a vigilare che siano prese le misure necessarie affinché il capo di posto consolare possa assolvere al dovere della sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalle disposizini della presente Convenzione.

Art. 15. - Esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di capo di posto consolare.

  1. Se il capo di posto consolare è impedito ad esercitare le sue funzioni o se il suo posto è vacante, un gerente interinale può agire a titolo provvisorio come un capo di posto consolare.
  2. I cognomi e i nomi del gerente interinale sono notificati, sia dalla missione diplomatica dello Stato d'invio, sia, in mancanza d'una missione diplomatica di questo Stato nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare, sia nel caso in cui questo è impedito di farlo, da ogni autorità competente dello Stato d'invio al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero. In linee generali questa notificazione deve essere fatta anticipatamente. Lo Stato di residenza può sottoporre al suo consenso l'ammissione come gerente interinale di una persona che non è né un agente diplomatico né un funzionario consolare dello Stato d'invio nello Stato di residenza.
  3. Le autorità competenti dello Stato di residenza devono prestare assistenza e protezione al gerente interinale. Durante la sua gestione, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili a lui allo stesso titolo che al capo del posto consolare di cui si tratta. Tuttavia lo Stato di residenza non è tenuto ad accordare ad un gerente interinale le facilitazioni, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte del capo del posto consolare è subordinato a delle condizioni che non riguardano il gerente interinale.
  4. Allorché un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza è nominato gerente interinale dallo Stato d'invio nelle condizioni previste dal paragrafo 1. del presente articolo, egli continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Art. 16. - Precedenza tra i capi di posto consolare.

  1. I capi di posto consolare prendono posto in ognuna delle classi secondo la data di concessione dell'exequatur.
  2. Nel caso, tuttavia, in cui il capo di un posto consolare prima di ottenere l'exequatur, è ammesso all'esercizio delle sue funzioni a titolo provvisorio, è la data di questa ammissione provvisoria a determinare l'ordine di precedenza; quest'ordine è mantenuto dopo l'ottenirnento dell'exequatur.
  3. L'ordine di precedenza tra due o più capi di posto consolare che hanno ottenuto l'exequatur o l'ammissione provvisoria alla stessa data è determinato dalla data in cui è stata presentata la loro lettera di accreditamento o atto similare o è stata fatta allo Stato di residenza la notificazione prevista al paragrafo 3. dell'art. 11.
  4. I gerenti interinali prendono posto dopo tutti i capi di posto consolare. Tra di loro, prendono posto secondo le date in cui essi hanno assunto le loro funzioni di gerenti interinali e che sono state indicate nelle notificazioni fatte in virtú del paragrafo 2. dell'art. 15.
  5. I funzionari consolari onorari capi di posto consolare prendono posto in ogni classe dopo i capi di posto consolare di carriera, nell'ordine e secondo le regole stabilite ai paragrafi precedenti.
  6. I capi di posto consolare hanno la precedenza sui funzionari consolari che non hanno questa qualifica.

Art. 17. - Adempimento d'atti diplomatici da parte di funzionari consolari.

  1. In uno Stato in cui lo Stato d'invio non ha missione diplomatica e non è rappresentato dalla missione diplomatica di uno Stato terzo un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza, e senza che il suo statuto consolare ne sia afflitto, essere incaricato di adempiere atti diplomatici. L'adempimento di questi atto da parte d'un funzionario consolare non conferisce a questo alcun diritto ai privilegi e immunità diplomatiche.
  2. Un funzionario consolare può, dopo notificazione dello Stato di residenza, essere incaricato di rappresentare lo Stato d'invio presso tutte le organizzazioni intergovernative. Agendo in questa qualità, egli ha diritto a tutti i privilegi e le immunità accordate dal diritto internazionale consuetudinario o dagli accordi internazionali a un rappresentante presso una organizzazione intergovernativa; tuttavia, per ciò che riguarda ogni funzione consolare da lui esercitata, egli non ha diritto a una immunità di giurisdizione più estesa di quella di cui un funzionario consolare beneficio in virtù della presente convenzione.

Art. 18. - Nomina della stessa persona come funzionario consolare da parte di due o più Stati.

Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare la stessa persona in qualità di funzionario consolare in questo Stato.

Art. 19. - Nomina dei membri del personale consolare.

  1. Sotto riserva delle disposizioni degli artt. 20, 22, 23, lo Stato d'invio nomina a suo gradimento i membri del personale consolare.
  2. Lo Stato d'invio notifica allo Stato di residenza i cognomi e i nomi, la categoria e la classe di tutti i funzionari consolari diversi dal capo di posto consolare abbastanza per tempo affinché lo Stato di residenza possa, se lo desidera, esercitare i diritti che ad esso conferisce il paragrafo 3. dell'art. 23.
  3. Lo Stato d'invio può, se le sue leggi e regolamenti lo prevedono, domandare allo Stato di residenza di accordare un exequatur a un funzionario consolare che non è capo di posto consolare.
  4. Lo Stato di residenza può, se le sue leggi e regolamenti lo prevedono, accordare un exequatur a un funzionario consolare che non è capo di posto consolare.

Art. 20. - Effettivo del personale consolare.

In mancanza di accordo esplicito sull'effettivo del personale consolare, lo Stato di residenza può esigere che questo effettivo sia contenuto nei limiti di quello che esso considera come ragionevole e normale, rispetto alle circostanze e condizioni che regnano nella circoscrizione consolare e ai bisogni del posto consolare in causa.

Art. 21. - Precedenza tra i funzionari consolari d'un posto consolare.

L'ordine di precedenza tra i funzionari consolari d'un posto consolare e tutti i cambiamenti che vi sono apportati sono notificati dalla missione diplomatica dello Stato d'invio, o, in mancanza di una tale missione nello Stato di residenza, dal capo dei posto consolare al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.

Art. 22. - Nazionalità dei funzionari consolari.

  1. I funzionari consolari avranno in principio la nazionalità dello Stato d'invio.
  2. I funzionari consolari non possono essere scelti fra i dipendenti dallo Stato di residenza se non col consenso espresso di questo Stato, che può in ogni momento ritirarlo.
  3. Lo Stato di residenza può riservarsi lo stesso diritto per ciò che riguarda i dipendenti da uno Stato terzo che non sono ugualmente dipendenti dallo Stato d'invio.

Art. 23. - Persona dichiarata non grata.

  1. Lo Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare è «persona non grata» o che ogni altro membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato d'invio richiamerà allora la persona in causa o metterà fine alle sue funzioni in quel posto consolare secondo il caso.
  2. Se lo Stato d'invio rifiuta d'eseguire o non esegue, in un lasso di tempo ragionevole gli obblighi che ad esso incombono ai termini del paragrafo 1. del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.
  3. Una persona nominata membro d'un posto consolare può essere dichiarata non accettabile prima d'arrivare sul territorio dello Stato di residenza o se esso vi si trova già, prima di entrare in funzione al posto consolare. Lo Stato d'invio deve, in un caso simile, ritirare la nomina.
  4. Nei casi menzionati ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni della sua decisione.

Art. 24. - Notificazione allo Stato di residenza delle nomine, degli arrivi e delle partenze.

  1. Sono notificate al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità da questo ministero designata:
    1. la nomina dei membri di un posto consolare, il loro arrivo dopo la loro nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, così come tutti gli altri cambiamenti, interessanti il loro statuto, che possono verificarsi nel corso del loro servizio al posto consolare;
    2. l'arrivo e la partenza definitiva d'una persona della famiglia d'un membro d'un posto consolare con lui convivente e, se ciò ha luogo, il fatto che una persona diviene o cessa d'essere membro della famiglia;
    3. l'arrivo e la partenza definitiva di membri del personale privato e se ciò ha luogo, la fine del loro servizio in questa qualità;
    4. l'ingaggio e il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri dei posto consolare o in quanto membri del personale privato avente diritto ai privilegi e immunità.
  2. Ogni volta che è possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono ugualmente essere oggetto di una notifica preliminare.

SEZIONE II: Fine delle funzioni consolari

Art. 25. - Fine delle funzioni di un membro d'un posto consolare.

Le funzioni di un membro di un posto consolare hanno fine segnatamente con:

  1. la notifica dalle Stato d'invio allo Stato di residenza che le sue funzioni hanno avuto fine;
  2. la revoca dell'exequatur;
  3. la notifica dallo Stato di residenza allo Stato d'invio che esso ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare.

Art. 26. - Partenza dal territorio dello Stato di residenza.

Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri del posto consolare e ai membri del personale privato che non siano i dipendenti dallo Stato di residenza, così come ai membri della loro famiglia conviventi, quale che sia la loro nazionalità, il tempo e le facilitazioni necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il suo territorio nel lasso di tempo dopo la cessazione delle loro funzioni. Esso deve, in particolare, se ve ne è bisogno, mettere a loro disposizione i mezzi di trasporto necessari per se stessi e per i loro beni, ad eccezione dei beni acquistati nello Stato di residenza, la cui esportazione è vietata al momento della partenza.

Art. 27. - Protezione dei locali e archivi consolari e degli interessi dello Stato d'invio in circostanze eccezionali.

  1. In caso di rottura delle relazioni consolari fra due Stati;
    1. lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere i locali consolari, così come i beni del posto consolare e gli archivi consolari;
    2. lo Stato d'invio può affidare la guardia dei locali consolari, come dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza;
    3. lo Stato d'invio può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi dipendenti a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.
  2. In caso di chiusura temporanea o definitiva d'un posto consolare sono applicabili le disposizioni della lettera a) del paragrafo 1. del presente articolo. Inoltre,
    1. quando lo Stato d'invio, benché non sia rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha un altro posto consolare sul territorio dello Stato di residenza, questo posto consolare può essere incaricato della guardia dei locali del posto consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, nonché, con il consenso dello Stato di residenza, dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di questo posto consolare; oppure
    2. quando lo Stato d'invio non ha la missione diplomatica nè altri Posti consolari nello Stato di residenza, sono applicabili le disposizioni delle lettere b) e c) del paragrafo 1. del presente articolo.


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