Relazioni consolari - Convenzione, Vienna, 24 aprile 1963/CAPITOLO IV

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CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 69. - Agenti consolari non capi di posto consolare.

  1. Ogni Stato è libero di decidere se stabilirà o ammetterà agenzie consolari rette da agenti consolari che non sono stati designati come capi di posto consolare dallo Stato di invio.
  2. Le condizioni nelle quali le agenzie consolari ai sensi del paragrafo 1. del presente articolo possono esercitare la loro attività, come i privilegi e le immunità di cui possono godere gli agenti consolari che le reggono, sono fissate da accordo tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 70. - Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.

  1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente, nella misura in cui il contesto lo permette, all'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.
  2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o diversamente incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.
  3. Nell'esercizio di funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:
    1. alle autorità locali della circoscrizione consolare;
    2. alle autorità centrali dello Stato di residenza se le leggi, i regolamenti e gli usi dello Stato di residenza o gli accordi internazionali sulla materia lo permettono.
  4. I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica, menzionati al paragrafo 2. del presente articolo, restano determinati dalle regole del diritto internazionale concernente le relazioni diplomatiche.

Art. 71. - Dipendenti dallo Stato di residenza o residenti permanenti in esso.

  1. A meno che facilitazioni, privilegi e immunità supplementari non sono state accordate dallo Stato di residenza, i funzionari consolari che sono dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti beneficiano solo dell'immunità di giurisdizione e dell'inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio della loro funzione e dei privilegio previsto al paragrafo 3. dell'articolo 44. Per ciò che riguarda questi funzionari consolari, lo Stato di residenza è ugualmente vincolato dall'obbligo previsto dall'articolo 42. Allorché un'azione penale è intrapresa contro un tale funzionario consolare, la procedura deve essere condotta, salvo che l'interessato è in stato d'arresto o di detenzione, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.
  2. Gli altri membri dei posto consolare che sono dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti e i membri della loro famiglia, così come i membri della famiglia dei funzionari consolari considerati al paragrafo 1 del presente articolo, beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità solo nella misura in cui questo Stato glieli riconosce. I membri della famiglia di un membro del posto consolare e i membri del personale privato che sono essi stessi dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti beneficiano ugualmente delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità solo nella misura in cui questo glieli riconosce. Tuttavia lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione su queste persone in maniera da non intralciate eccessivamente l'esercizio delle funzioni del posto consolare.

Art. 72. - Non-discriminazione.

  1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato di residenza non farà discriminazione fra gli Stati.
  2. Tuttavia non saranno considerati come discriminatori:
    1. il fatto, per lo Stato di residenza, d'applicare restrittivamente una delle disposizioni della presente Convenzione se questa è così applicata ai suoi posti consolari nello Stato d'invio;
    2. il fatto, per alcuni Stati, di farsi scambievolmente beneficiare, per costume o per vie d'accordo, d'un trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 73. - Rapporto tra la presente Convenzione e gli altri accordi internazionali.

  1. Gli accordi della presente Convenzione non ledono gli altri accordi internazionali in vigore nei rapporti tra gli Stati che fanno parte di questi accordi.
  2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà impedire agli Stati di concludere accordi internazionali che confermino, completino o sviluppino le sue disposizioni, o estendano il loro campo d'applicazione.


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