UE - Libro verde - Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza/3.1.1

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3.1.1. Digitalizzazione (conservazione)

L'eccezione riguardo al diritto di riproduzione è limitata a "specifici atti di riproduzione".

L'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva si qualifica quindi come l'unica eccezione esplicitamente riferita alla prima parte del citato "test a tre fasi", sancito dall'articolo 5, paragrafo 5, il quale prescrive che le eccezioni siano circoscritte a "determinati casi speciali".

Di conseguenza — come del resto chiarisce il considerando n. 40 — quest'eccezione deve essere circoscritta soltanto a casi speciali e non comprende le utilizzazioni fatte nell'ambito della fornitura on line di opere o fonogrammi protetti.

L'attenta formulazione di questa eccezione implica quindi logicamente che le biblioteche o altri beneficiari non sono totalmente dispensati dall'obbligo di rispettare il diritto di riproduzione. Come si è detto, le riproduzioni sono permesse soltanto in casi specifici, che logicamente si riferiscono a determinati atti necessari per la conservazione di opere nei cataloghi delle biblioteche. D'altro lato, questa eccezione non contiene regole precise su questioni quali la conversione del formato o il numero autorizzato di copie.

Una regolamentazione specifica di questi aspetti è frutto delle singole statuizioni del legislatore nazionale.

Alcuni Stati membri hanno adottato regole restrittive rispetto alle riproduzioni che le biblioteche sono autorizzate a effettuare. Il governo britannico sta attualmente effettuando una consultazione (n.12) allo scopo di modificare la Section 42 del Copyright Designs and Patents Act (CDPA) in modo da permettere alle biblioteche e agli archivi di fare un'unica copia di opere letterarie, teatrali o musicali presenti nella loro collezione permanente per fini di conservazione e sostituzione. Il governo propone di ampliare l'eccezione nel senso di consentire la copia e la conversione del formato di registrazioni sonore, di film e di emissioni radiotelevisive e di autorizzare la realizzazione di più copie qualora siano necessarie copie successive per mantenere le collezioni permanenti in un formato accessibile.

Per la conservazione di opere in formato durevole sono in prima linea le biblioteche, gli archivi e i musei. Tuttavia, anche soggetti privati, come i motori di ricerca, hanno dato vita a numerose iniziative di digitalizzazione su larga scala. A titolo di esempio, il progetto Google Book Search, lanciato nel 2005, è finalizzato a permettere la consultazione dei testi di libri su Internet (n.13). Google e alcune biblioteche europee hanno stipulato accordi per la digitalizzazione di opere divenute di dominio pubblico (n. 14). Le case editrici, dal canto loro, stanno sperimentando l'accesso gratuito on line ad estratti o anche al testo integrale dei loro libri e sviluppano strumenti che consentono agli utenti di consultare il contenuto dei libri (n. 15).

Occorre sottolineare che le attività di soggetti privati quali motori di ricerca non possono beneficiare dell'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), che è limitata alle biblioteche accessibili al pubblico, agli istituti di istruzione, ai musei o agli archivi e riguarda solo gli atti che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto.

La digitalizzazione presuppone il diritto di riproduzione (n.16), perché la modifica del formato di un'opera da analoga a digitale comporta un processo di riproduzione dell'opera stessa.

Ad esempio, un libro deve essere scansionato prima di essere digitalizzato. Se la scansione è effettuata da soggetti ed in circostanze non contemplate all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è necessaria la previa autorizzazione dei titolari dei diritti.

Analogamente, affinché un'opera digitalizzata possa essere messa a disposizione on line occorre la preventiva autorizzazione dei titolari dei diritti.

La scansione di opere conservate nelle biblioteche per consentire una ricerca del loro contenuto su Internet va normalmente tenuta distinta dalla creazione di links, dal deep linking, dall'interlinking o dall'indicizzazione (indexing), che sono tutte attività riferite a opere già disponibili on line. Ad esempio, riguardo agli hyperlinks (collegamento elettronico ad un file posto su Internet), la Corte federale tedesca ha statuito che la creazione di un link o di un deep link (un link che rinvia l'utente di Internet a un'altra pagina web all'interno dello stesso sito) non costituisce riproduzione di un'opera17. Nella causa Perfect 10 c./Google e Amazon18 un tribunale USA ha statuito che la creazione di un link interno (inlinking) che rinvia a un'immagine in grandezza originale posta su un altro sito web, in quanto non presuppone la riproduzione dell'immagine originale, non costituisce violazione del diritto esclusivo di riproduzione. Se alcuni tribunali ritengono che i thumbnails (cioè l'anteprima di un'immagine più grande presentata in formato ridotto, che facilita la connessione ad altri siti web su Internet) configurino una violazione del diritto esclusivo di riproduzione (n.19), il Tribunale regionale di Erfurt (n.20) ha statuito che l'utilizzazione di thumbnails per creare link non autorizza il titolare del diritto d'autore a chiedere il risarcimento del danno se l'opera è stata posta su Internet dallo stesso titolare o con il suo consenso (n.21).

Si sente spesso affermare tuttavia che la natura del progetto Google Book Search trascende il concetto di motore di ricerca sul quale si sono pronunciate la Corte federale tedesca nella causa Paperboy22 o la Corte americana nella causa Perfect 10. Il motore di ricerca nella causa


Note

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  • 14 Si vedano le informazioni fornite dalla Oxford Library nel sito:

http://www.bodley.ox.ac.uk/librarian/CNIGoogle/CNIGoogle.htm

  • 15 Ad esempio, l'editore HarperCollins ha recentemente lanciato una serie di iniziative in questo senso. Vanno segnalati, in particolare, il programma "full access" (che consente di accedere gratuitamente, per un periodo limitato, al testo integrale di alcuni libri), il programma "Sneak Peek" (i lettori possono visionare il 20% del contenuto di molti libri due settimane prima della loro pubblicazione) e il programma "Browse Inside" (i lettori possono consultare il 20% del contenuto dei libri dopo la loro pubblicazione). I programmi si trovano sul sito www.HarperCollins.com.


  • 16 Si veda la dichiarazione concordata relativa all'articolo 1, paragrafo 4, del trattato OMPI sul diritto d'autore: "Il diritto di riproduzione sancito dall'articolo 9 della Convenzione di Berna e le eccezioni ivi previste si applicano di diritto all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione dell'opera in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di un'opera protetta in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell'articolo 9 citato."
  • 17 BGH, 17 luglio 2003, causa I WR 259/00, Paperboy (sentenza pronunciata prima della data di

attuazione della direttiva).

  • 18 Case 06-55405, 9th Cir., May 16, 2007.
  • 19 Bielefeld Tribunale regionale, 8 novembre 2005, JurPC Web-Dok. 106/2006 e Tribunale regionale di Amburgo, 5 settembre 2003, JurPC Web-Dok 146/2004.
  • 20 Tribunale regionale di Erfurt, 15 marzo 2007, 3 O 1108/05 — Bildersuche Suchmaschine Haftung.
  • 21 Secondo la stessa logica, i motori di ricerca non chiedono un'autorizzazione preventiva ai titolari dei diritti d'autore prima di indicizzare il contenuto di pagine web. I motori di ricerca sostengono che, se il proprietario di contenuti non desidera che il contenuto della pagina web venga indicizzato, può trasferire il messaggio in un file testuale chiamato "robots.txt", così da manifestare la sua intenzione di non metterlo a disposizione e impedire al motore di ricerca di copiare il contenuto. I motori di ricerca presumono che, quando questa tecnologia non viene utilizzata, il titolare dei diritti conceda loro implicitamente una licenza di riprodurre e indicizzare il contenuto.
  • 22 BGH, 17 luglio 2003, causa I WR 259/00, Paperboy, citata.





Paperboy creava link verso siti web che contenevano opere protette che erano state messe a disposizione on line con il consenso dei titolari dei relativi diritti. Poiché il servizio Paperboy dipende dalla presenza di opere messe a disposizione da terzi, esso non sarebbe più stato in grado di creare un link verso opere che fossero state ritirate dal titolare dei diritti. Inoltre, Paperboy non effettuava il caching (salvataggio temporaneo) dell'opera poiché il link non avrebbe più funzionato dal momento in cui l'originale fosse stato ritirato.