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110 i porti della maremma senese

ficiali mandare gente d’arme per soccorso o guardia de la terra detta di Talamone, che vi vada et stia alle speso del Comune di Siena.

Anco, che il camarlengo de la Camera presti a’ decti conductori diece balestra, diece crochi, dumila guirectoni, et ne la fine del tempo rondare al decto camarlengo che sarà le dette cose.

Anco vogliono e’ decti conductori non pagare cabella di questi contracti.

Promectono e’ decti conductori tenere a la guardia continuo uno castellano cittadino et confidato con quattro fanti; et più promettono tenere ne la terra di Talamone uno capitano cittadino con vintinove fanti; Sì che ’n tutto sieno xxxv huomini; e’ quali, come detto è, sia licito a’ signori Priori potere farli ricercare1 tante et quante volte sarà di loro piacere2. Et per ogni pontatura3 del castellano o capitano sieno condennati in xxv libre, et ogni fante in x libre per ciascuna volta; i quali si ponghino a loro ragione per lo camarlengo de Cabella. Salvo lo’ sia licito per loro bisogni potere fino a cinque fanti tenere fuore de la terra, come a loro piacerà.

Non possino e’ detti conductori tòrre cabella di neuna cosa appartenente al Comune di Siena, ch’entrasse o uscisse.

Sia licito a’ detti conductori, che ogni grano et biado si ricoglierà ne’ detti terreni di Talamone o de la Marta, forniti loro et la terra, di quello lo’ resta la metà poterlo vèndare per mare et per terra, come sarà di loro piacere, senza pagare alcuna cabella; et l’altra metà non possino vèndare nè trarre, che prima non ne richieghino gli ufficiali del biado; et se non fussero, richièdarne e’ signori Priori che allora scranno; et se dicono volerlo, sieno tenuti darlolo per lo pregio et corso valesse a Talamone o per le terre circumstanti; del quale grano debbano avere li denari da ine a uno mese. Et in quanto non li avessero facto prima el pretesto, che da inde a diece dì possino fare del grano quello sarà di loro piacere, senza loro pregiudicio o danno.

Debbano dare buone et sofficienti ricolte, rèndare et restituire la detta terra et cassaro al Comuno di Siena ne la fine del tempo, libero e ispedito.

Anco sia licito a’ detti conductori potere spendere nell’aconcime del ponte o in altre cose bisognevoli nel detto tempo fino fiorini

  1. Vale a dire, farne fare la mostra, per conoscere se sono nel numero che debbono essere.
  2. Nel testo: di loro dipiacere.
  3. Gli assenti si pontavano, cioè si prendevano in nota. Nell’Archivio di Siena esiste una serie di libri di Mostre dei fanti e dei castellani che avevano in custodia i casseri dello Stato.