Pagina:Beccaria - Opere, Milano, 1821.djvu/136

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50 dei delitti

debolezza della legge, che implora, l’aiuto di chi l’offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e che essendone palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più si contribuisce a mostrare, che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale, che promettesse l’impunità al complice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare, perchè così preverrebbe le unioni col reciproco timore che ciascun complice avrebbe di non espor che sè medesimo; il tribunale non renderebbe audaci gli scellerati, che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l’impunità col bando del delatore...... Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla nazione sarebbe poi, se si mancasse alla impunità promessa, e che per dotte cavillazoni si strascinasse al supplizio, ad onta della fede pubblica, chi ha corrisposto all’invito delle leggi! Non sono rari nelle nazioni tali esempi, e perciò rari non sono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui il più destro e il più potente ne muovono a loro talento gli ordigni: freddi ed insensibili a tutto ciò che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i