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i problemi della logica 103

del concetto di temperatura, che può schematicamente disegnarsi come una successione di tre definizioni, relative a conoscenze sperimentali di precisione crescente:

1) Riconoscimento che le sensazioni di calore sono connesse alle dilatazioni dei corpi, e conseguente definizione dell’aumento di temperatura come proporzionale a quello di volume.
2) Riconoscimento che le dilatazioni dei corpi fra temperature uguali non sono sempre proporzionali, quindi relatività della misura della temperatura al termometro; delimitazione dei termometri a gas, sensibilmente accordantisi per definire «la temperatura».
3) Riconoscimento del disaccordo dei termometri a gas, in un ordine di valutazione più precisa, e costruzione di un criterio ideale di misura che risponda all’insieme dei termometri, cioè temperatura assoluta (cfr. cap. VI).


§ 9. Concetti psicologicamente dati.

L’analisi di un concetto, che vale a porgerne una definizione implicita, si presenta sotto una luce diversa, quando si tratta di determinare o di ricostruire concetti, generati in qualunque modo nello sviluppo del pensiero, i quali vengono riguardati appunto come oggetti di questo. Siamo allora nel campo della critica psicologica e storica.

Entra, almeno per una parte, in codesto genere di critica, l’analisi volta a determinare il contenuto di un concetto giuridico, in un sistema di diritto positivo.

Se, p. es., si ponga il problema di spiegare, in questo senso, il concetto della proprietà, secondo il nostro diritto vigente, si potrà assegnare alla critica due scopi diversi:

1) o domandare la semplice interpretazione della volontà espressa dal legislatore,
2) o chiedere quale concetto dell’istituto giuridico risulti dal complesso di tutte le condizioni di fatto, che contengono implicitamente un diritto.

Nel primo caso si tratta proprio di definire un concetto psicologicamente dato; nel secondo il problema partecipa dei due aspetti dell’indagine psicologica e della critica realistica, in quanto certi rapporti sociali di fatto, vengono messi a confronto colla rappresentazione, che ce ne vien porta dalla legge e dalla giurisprudenza.

Se ci arrestiamo un momento a meditare intorno al problema sovraccennato, sia pur preso nel suo senso più ristretto, subito appare la difficoltà propria di un tale ordine di questioni.

Anzitutto è chiaro che l’art. 436 del Codice civile1, non può consi-

  1. «La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti».