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Pagina:Troya, Carlo – Del veltro allegorico di Dante e altri saggi storici, 1932 – BEIC 1955469.djvu/169

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popoli o sudditi o alleati o protetti la libera comunicazione fra essi. Dopo Carlomagno e non prima cominciò la necessitá delle cosi dette «professioni di fede...». I salici dicevano in Italia di vivere a legge salica, i longobardi affermavano di vivere a legge longobarda nel fondo della Germania, non solo in Italia: e perciò ripeto che le leggi di Liutprando e di Carlomagno vanno studiate in un aspetto assai piu vasto che non si è fatto finora: e che sono leggi politiche non civili. Quindi la civile o interna costituzione; l’intima struttura del popolo longobardo si deve studiare non altrove che nell’editto di Rotari: quivi solamente si dee cercare se romani vi furono e se potevano esservi. Ed io dico che romani e non vi furono e non vi potevano essere, dico che l’editto aboli espressamente le leggi romane. Ma giá veggo che il foglio mi abbandona; ed a parlar dell’editto mi sará necessario di aspettare altra occasione. Riserbandomi dunque di farlo a miglior uopo, io solamente osserverò che gran fatto fu quello dell’editto in cui per la prima volta si scrissero le leggi longobarde; gran fatto nel quale bisogna vedere di quali popoli si compose il popolo detto longobardo: ciò che conduce a nuovi studi che del tutto escludono la cittadinanza e municipalitá romana del regno dei longobardi. Ritornando a Liutprando, affermo che se i documenti attestano l’esercizio del dritto longobardo negli ecclesiastici, lo attestano eziandio le leggi di Liutprando stesso e di Rachi e di Astolfo intorno ai «luoghi venerabili»: come dunque ha potuto il Muratori dedurre dalla legge ioo del VI libro di Liutprando che gli ecclesiastici vissero a legge romana? e che i longobardi fattisi preti dovevano lasciare la legge longobarda per vivere alla romana? Ma qual forza gli obbligava dunque questi longobardi a lasciare la legge dei vincitori per prender quella dei vinti? Qual fatto si può allegarne prima di Carlomagno? Niuno certamente: anzi tutti i fatti sono di preti e longobardi e di origine romana viventi a dritto longobardo. La legge ioo di Liutprando altro non dice se non che lo stato clericale del longobardo non muta in niente lo stato dei figli pei privilegi dei cinerei; privilegi trasmissibili ai figli, dei quali