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Pagina:Troya, Carlo – Del veltro allegorico di Dante e altri saggi storici, 1932 – BEIC 1955469.djvu/189

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di romani e con longobarda brevitá, che alcuni crederanno essere oscurissima ed altri veramente ammirabile. Con queste osservazioni, che a me paiono semplicissime, parmi ancora che si dilegui la prima delle sue dithcoltá proposte nella lettera del 19 novembre 1830, e che le abbia data una spiegazione piú intrinseca di queste due leggi tanto famose. Delle loro differenze parlerò tra poco. Giovanni Daniele Ritter nella prefazione al 2. tomo del codice teodosiano fra le sue osservazioni sulla legge 37 di Liutprando afferma, che rariorfuit usus legum Romanarum iti ditionibus quae longobardis erant subiectae; quo pertinent illa verba... quae (lex longobarda) apertissima et pene omnibus nota est. Cosi diceva egli che aveva per indubitato l’uso non interrotto del dritto romano fra i longobardi. Ma io da quelle medesime parole traggo argomento, che a me sembra convincentissimo, dell’assoluta novitá del dritto romano fra i longobardi: novitá che io le scrissi apparire manifestamente ancora dalla formola Prospeximus, e dall’altra disposizione: Interrogent alios. Non essendovi fra i longobardi nell’editto di Rotari e nelle giunte di Grimoaldo e di Liutprando fino al 727, alcuna legge intorno al notariato, eccettuate la 247 di Rotari sui falsari e la presente 37 di Liutprando sugli scribi, cioè scrittori in genere ossia tutti quei pochissimi che per sapere scrivere scrivevano le carte senza piú, egli è chiaro che gli scribi di Liutprando erano cosi romani che longobardi. Ciò nondimeno gli uni come gli altri furono da lui nella medesima legge 37 assoggettati alla pena tutta longobarda del guidrigildo. Se romani gli scribi, volea dir Liutprando, interrogali alios della legge longobarda quae apertissima est: se longobardi interrogent alios della romana quae non est apertissima. Chi non vede in questo discorso, che il dritto romano sopraggiungeva di fresco fra i longobardi? Confesso che prima del 727 il fatto avea, come suole, preceduto il dritto cioè la legge 37; che giá i costumi cangiati ed il commercio ed i bisogni della cattolica religione aveano fatti celebrare contratti fra i longobardi ed i romani di qualunque sorta, cioè romani sudditi e romani stranieri.