Pagina:Regolamento per il pubblico tiratoio dell'arte della lana di Prato.djvu/6: differenze tra le versioni
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5. Le rendite del Tiratoio, dedotte le spese annuali di amministrazione e di mantenimento, saranno tenute distinte dalle altre della Comunità per essere impiegate negli incrementi e miglioramenti dei quali secondo i tempi abbisogni lo stabilimento.
La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese è affidato al Tesoriere del Comune: la formazione dei dazaioli e dei bilanci sarà fatta dalla Ragioneria Comunale con il consueto emolumento.
6. Per introdursi nel pubblico Tiratoio è necessario il permesso dei Deputali a tutti coloro che non abbiano diritto di accedervi per ragioni di servizio, o per le operazioni di ritiratura di tessuti o asciugamento di lane.
7. Nell’interno del Tiratoio è vietato di fumare, ed ivi e nel piazzale e stanzoni sono vietati i clamori e le vociferazioni.
DELLA DEPUTAZIONE
8. Una Deputazione soprintende al Tiratoio e sorveglia l’esalta osservanza del Regolamento e delle istruzioni che vengono emanate dall’Autorità Municipale per la esecuzione del medesimo.
9 Si compone di tre cittadini appartenenti al ceto dei mercanti lanaiuoli.
10. I Deputali sono eletti dal Consiglio Comunale nella Sessione di autunno: durano in ufficio sei anni rinnuovandosene uno per biennio e sono rieligibili.
Nel primo sessennio la scadenza è determinata dalla sorte, dipoi dall’anzianità.