Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Protocolli/9
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- Articolo 1
- 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, all'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) aboliscono i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2.
- 2. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, gli Stati AELS (EFTA) non applicano alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.
- Articolo 2
- 1. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella II dell'appendice 2.
- 2. La Comunità riduce progressivamente i dazi doganali sui prodotti elencati nella tabella III dell'appendice 2, secondo il seguente calendario:
- a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto all'86% del dazio di base;
- b) il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997 vengono effettuate altre quattro riduzioni, ciascuna del 14% del dazio di base.
- 3. Per ciascun prodotto, i dazi di base a cui devono essere applicate le riduzioni successive di cui al paragrafo 2 sono i dazi consolidati dalla Comunità a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio oppure, quando il dazio non sia consolidato, i dazi autonomi al 1° gennaio 1992. Qualora, dopo il 1° gennaio 1992, dovessero entrare in applicazione riduzioni tariffarie risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questi dazi ridotti vengono utilizzati come dazi di base.
- Ogni qualvolta, nel contesto di accordi bilaterali tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), esistano dazi ridotti per determinati prodotti, detti dazi vengono considerati dazi di base per ciascuno degli Stati AELS (EFTA) interessati.
- 4. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente ai paragrafi 2 e 3 vengono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
- 5. La Comunità non applica alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.
- Articolo 3
- Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai prodotti originari delle Parti contraenti. Le norme di origine figurano nel protocollo 4 dell'accordo.
- Articolo 4
- 1. Sono aboliti gli aiuti di Stato al settore della pesca che provocano distorsioni di concorrenza.
- 2. La legislazione relativa all'organizzazione del mercato nel settore della pesca viene adeguata in modo da non falsare la concorrenza.
- 3. Le Parti contraenti si adoperano per garantire condizioni di concorrenza che consentano alle altre Parti contraenti di non applicare misure antidumping o dazi compensativi.
- Articolo 5
- Le Parti contraenti prendono le disposizioni necessarie per garantire a tutti i pescherecci che battono bandiera di altre Parti contraenti un accesso pari a quello dei loro pescherecci ai porti e agli impianti destinati alla prima fase di commercializzazione, nonché a tutte le attrezzature e agli impianti tecnici connessi.
- In deroga alle disposizioni del primo comma, una Parte contraente può rifiutare che venga sbarcato pesce di uno stock di interesse comune sulla cui gestione esistano gravi disaccordi.
- Articolo 6
- Qualora, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, non siano stati apportati i necessari adattamenti legislativi con piena soddisfazione delle Parti contraenti, i punti controversi possono essere sottoposti al Comitato misto SEE. Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 114 dell'accordo.
- Articolo 7
- Le disposizioni degli accordi elencati nell'appendice 3 prevalgono sulle disposizioni del presente protocollo nella misura in cui concedono agli Stati AELS (EFTA) interessati regimi commerciali più favorevoli di quello previsto dal presente protocollo.
APPENDICE 1
- Articolo 1
- La Finlandia può mantenere, in via provvisoria, il regime attuale per i prodotti sottoelencati. Entro il 31 dicembre 1992 la Finlandia presenta il calendario stabilito per l'abolizione di queste esenzioni.
>SPAZIO PER TABELLA>
- Articolo 2
- 1. Il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere dazi doganali all'importazione sui seguenti prodotti:
>SPAZIO PER TABELLA>
- Queste disposizioni sono riesaminate anteriormente al 1° gennaio 1993.
- 2. Fatte salve le eventuali tariffe risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere prelievi variabili nell'ambito della loro politica agricola per i seguenti pesci e prodotti del mare.
>SPAZIO PER TABELLA>
- Articolo 3
- 1. La Svezia può applicare, fino al 31 dicembre 1993, restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, nella misura necessaria per evitare gravi perturbazioni del mercato svedese.
>SPAZIO PER TABELLA>
- 2. Fintantoché la Finlandia mantiene temporaneamente il regime attuale nei confronti delle aringhe del Baltico, la Svezia può applicare restrizioni quantitative alle importazioni di questo prodotto originario della Finlandia.
APPENDICE 2
- TABELLA I
>SPAZIO PER TABELLA>
- TABELLA II
> SPAZIO PER TABELLA>
- TABELLA III
- In ciascuna delle voci seguenti, le concessioni fatte dalla Comunità non includono nessuno dei prodotti specificati nella tabella II o nell'addendum della tabella III.
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
APPENDICE 3
- Accordi tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), di cui all'articolo 7:
- Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
- Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
- Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
- Articolo 1 del protocollo 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972.