Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/12
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/11
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/13
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Diritto
<dc:title> Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea </dc:title><dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator><dc:date>1994</dc:date><dc:subject></dc:subject><dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights><dc:rights>GFDL</dc:rights><dc:relation></dc:relation><dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Atti_relativi_all%27adesione_del_Regno_di_Norvegia,_della_Repubblica_d%27Austria,_della_Repubblica_di_Finlandia_e_del_Regno_di_Svezia_all%27Unione_europea_-_1994/Atto/Allegati/12&oldid=-</dc:identifier><dc:revisiondatestamp>20110416222125</dc:revisiondatestamp>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Atti_relativi_all%27adesione_del_Regno_di_Norvegia,_della_Repubblica_d%27Austria,_della_Repubblica_di_Finlandia_e_del_Regno_di_Svezia_all%27Unione_europea_-_1994/Atto/Allegati/12&oldid=-20110416222125
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea Governo italiano1994
391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991, (pentaclorofenolo) recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34).
391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, (cadmio) recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59).
La Svezia, tuttavia, mantiene durante il periodo transitorio, per i prodotti di porcellana e ceramica, comprese le piastrelle di ceramica, la libera circolazione prevista dalla regolamentazione nazionale vigente relativa alle deroghe al divieto dell'uso del cadmio per trattamenti superficiali o come stabilizzante o colorante.
389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, (mercurio, arsenico e composti organostannici) recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19).
Per le disposizioni della direttiva riguardanti l'arsenico e i composti organostannici.
376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).
Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi.
391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38).
Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CEE della Commissione dell'11 novembre 1993 (GU n. L 13 del 15.1.1994, pag. 1).
Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda:
prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione individuali per le 58 sostanze o gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice A, in quanto la Svezia può prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze;
criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze cancerogene di cui alla sezione 4.2.1 dell'allegato VI della direttiva, in quanto la Svezia può imporre ai produttori o agli importatori di applicare criteri di classificazione diversi e requisiti diversi per l'impiego di determinate frasi di rischio.
Articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 6, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione individuali per le 9 sostanze o gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e contenuti nell'appendice B, in quanto la Svezia può prescrivere l'uso di classificazioni, etichettature e/o limiti di concentrazione individuali diversi per queste sostanze.
Articolo 30, in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), in quanto la Svezia può prescrivere l'impiego di frasi di rischio supplementari («R-313, 320, 321, 322, 340») non elencate nell'allegato III della direttiva.
Per le sostanze di cui alle lettere a) e c) non si applica l'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrive l'uso dei termini «Etichetta CEE».
388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).
Articolo 13, in connessione con gli articoli 3 e 7 della direttiva per quanto riguarda:
- preparati che contengono sostanze di cui ai punti 6 a), 6 b) e 6 c) del presente allegato
e per quanto riguarda preparati classificati come moderatamente nocivi a norma della legislazione svedese.
Articolo 3, paragrafo 5 e allegato I, tabella V per quanto riguarda la formaldeide impiegata come sensibilizzante, concentrazione da prendere in considerazione per i preparati contenenti tale sostanza.
Ad 6 a) e 7 a)
Durante il periodo transitorio menzionato nell'articolo 112 dell'atto di adesione, la Comunità sottoporrà a revisione, conformemente alle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE, la classificazione delle sostanze e preparati di cui alle suddette direttive, classificati dalla Svezia al 1o gennaio 1994 come «moderatamente nocivi».
378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
Appendice A
Sostanza
N. allegato 1
acetone
606-001-00-8
butanone
606-002-00-3
formiato di amile
607-018-00-3
acetato di etile
607-022-00-5
n-butilacetato
607-025-00-1
sec-butilacetato
607-026-00-7
terz-butilacetato
607-026-00-7
iso-butilacetato
607-026-00-7
formiato di butile
607-017-00-8
cicloesano
601-017-00-1
1,4-dimetilcicloesano
601-019-00-2
etere dietilico
603-022-00-4
etere metilico di etile
603-020-00-3
acetato di amile
607-130-00-2
lattato di etile
607-129-00-7
propionato di amile
607-131-00-8
2,4-dimetilpentan-3-one
606-028-00-5
di-n-propiletere
603-045-00-X
di-n-propilchetone
606-027-00-X
propionato di etile
607-028-00-8
eptano
601-008-00-2
esano (miscela di isomeri) 5 % n-esano)
601-007-00-7
acetato di isopropile
607-024-00-6
alcole isopropilico
603-003-00-0
4-metossi-4-metilpentan-2-one
606-023-00-8
acetato di metile
607-021-00-X
metilcicloesano
601-018-00-7
5-metilesan-2-one
606-026-00-4
lattato di metile
607-092-00-7
4-metilpentan-2-one
606-004-00-4
propionato di metile
607-027-00-2
ottano
601-009-00-8
pentano
601-006-00-1
pentano-3-one
606-006-00-5
propan-1-olo
603-003-00-0
acetato di propile
607-024-00-6
formiato di propile
607-016-00-2
propionato di propile
607-030-00-9
bisolfato di sodio-polisolfato
016-010-00-3
formaldeide c ≥ 25 %
605-001-00-5
5 % ≤ c �25 %
605-001-01-2
1 % ≤ c �5 %
605-001-02-X
sali di acido cromico
c ≥ 20 %
0,5 % ≤ c 20 %
diisocinato di -2,4-toluene
615-006-00-4
diisociatato di -2,6-toluene
615-006-00-4
floruro di cadmio
048-006-00-2
bromuro di vinile
602-024-00-2
clorammina T (sale di sodio)
616-010-00-9
1,2-epossi-3-(totilossi)-propano
603-056-00-X
difenilmetano-2,2'-diisocianato
615-005-00-9
difenilmetano-2,4'-diisocianato
615-005-00-9
difenilmetano-4,4'-diisocianato
615-005-00-9
anidride esaidroftalica
607-102-00-X
idrochinone
604-005-00-4
acrilato di idrossipropile
607-108-00-2
mercurio
080-001-00-0
mercurio, composti organici e inorganici
080-002-00-6 080-004-00-7
piperazina
612-057-00-4
anidride tetraidroftalica
607-099-00-5
trementina
650-002-00-6
amminofenolo (tutti gli isomeri)
612-033-00-3
composti di bario
056-002-00-7
butilmetilchetone (2-esanone)
606-030-00-6
n-esano
601-007-00-7
pirogallolo (1,2,3-triidrossibenzene)
604-009-00-6
pentossido di vanadio
023-001-00-8
Appendice B
Sostanza
decani
cherosene avio-, motore
distillati di petrolio e di catrame di carbone, punto di infiammabilità inferiore a 21 °C
distillati di petrolio e di catrame di carbone, punto di infiammabilità compresso tra 21 e 55 °C