Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/8
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/7
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/9
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31 agosto 2009
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<dc:title> Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea </dc:title><dc:creator opt:role="aut">Governo italiano</dc:creator><dc:date>1994</dc:date><dc:subject></dc:subject><dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights><dc:rights>GFDL</dc:rights><dc:relation></dc:relation><dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Atti_relativi_all%27adesione_del_Regno_di_Norvegia,_della_Repubblica_d%27Austria,_della_Repubblica_di_Finlandia_e_del_Regno_di_Svezia_all%27Unione_europea_-_1994/Atto/Allegati/8&oldid=-</dc:identifier><dc:revisiondatestamp>20110416222159</dc:revisiondatestamp>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Atti_relativi_all%27adesione_del_Regno_di_Norvegia,_della_Repubblica_d%27Austria,_della_Repubblica_di_Finlandia_e_del_Regno_di_Svezia_all%27Unione_europea_-_1994/Atto/Allegati/8&oldid=-20110416222159
Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea Governo italiano1994
391 L 0173: Direttiva 91/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991 (pentaclorofenolo), recante nona modifica della direttiva 76/796/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34).
391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (cadmio), recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59).
Punto 2.1 dell'allegato della direttiva concernente l'uso del cadmio come stabilizzante nel PVC.
389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (mercurio, arsenico e composti organostannici), recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19).
Per le disposizioni della direttiva riguardanti i composti organostannici.
376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CEE della Commissione del 23 luglio 1993 (GU n. L 185 del 28.7.1993, pag. 30).
Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di cadmio dei concimi.
385 L 0210: Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 87/416/CEE del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33).
Articolo 7, per quanto riguarda il tenore di benzene nella benzina di cui all'articolo 4.
393 L 0012: Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 81).
Articolo 3, per quanto riguarda il tenore di zolfo nel gasolio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma.
391 L 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38).
Articolo 9, per quanto riguarda il tenore di mercurio delle pile alcaline al manganese di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
367 L 0548: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1).
Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda i requisiti per la classificazione delle 50 sostanze elencate nell'allegato I della direttiva e contenute nell'appendice, in quanto l'Austria può chiedere l'uso di classificazione ed etichettatura differenti per tali sostanze.
Articolo 30 in connessione con gli articoli 4 e 5, in quanto alle sostanze classificate come «molto tossiche», «tossiche» e «nocive» possono applicarsi, oltre alle disposizioni della direttiva, anche procedure di registrazione specifiche («Österreichische Giftliste»).
Articolo 30 in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, in quanto l'Austria può chiedere l'uso di:
etichette con simboli supplementari non inclusi nell'allegato II della direttiva e frasi di sicurezza non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda lo smaltimento sicuro delle sostanze pericolose;
etichette con frasi di sicurezza supplementari non incluse nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente;
etichette con frasi supplementari non incluse nell'allegato III o nell'allegato IV della direttiva per quanto riguarda le limitazioni di vendita delle sostanze velenose.
Per le sostanze di cui alle lettere a) e c), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva che prescrivono l'uso dei termini «etichetta CEE».
388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione del 5 aprile 1993 (GU n. L 104 del 29.4.1993, pag. 46).
Articolo 13 in connessione con gli articolo 3 e 7, per quanto riguarda i preparati contenenti sostanze definite nel punto 8, lettera a) del presente allegato;
Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, per quanto riguarda le prescrizioni per l'etichettatura indicate in precedenza nel punto 8, lettera c), punti i), ii) e iii).
Articolo 13 in connessione con l'articolo 7, punto 1, lettera c), per le sostanze pericolose contenute nei preparati pericolosi.
378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
391 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
Gli articoli 15 e 16, lettera f), nella misura in cui tali disposizioni sulla classificazione e l'etichettatura facciano riferimento alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU n. L 154 del 5.6.1992, pag. 1).
Appendice
Sostanza
N.
linuron
006-021-00-1
triclorosilano
014-001-00-9
tricloruro di fosforo
015-007-00-4
pentaclorufo di fosforo
015-008-00-X
ossicloruro di fosforo
015-009-00-5
polisolfuri di sodio
016-010-00-3
dicloruro di dizolfo
016-012-00-4
cloruro di tionile
016-015-00-0
ipoclorito di calcio; soluzione ...% Cl attivo
017-012-00-7
idrossido di potassio
019-002-00-8
triossido di cromo
024-001-00-0
dicromato di potassio
024-002-00-6
dicromato di ammonio
024-003-00-1
dicromato di sodio
024-004-00-7
clorotoluene
602-037-00-3
2-dimetilamminoetanolo
603-047-00-0
2-dietilamminoetanolo
603-048-00-6
dietanolammina
603-071-00-1
N-metil-2-etanolammina
603-080-00-0
2-etilesan-1,3-diolo; ottilenglicole
603-087-00-9
isoforone
606-012-00-8
6-metil-1,3-ditiolo(4,5-b) chinossalin-2-one
606-036-00-9
anidride acetica
607-008-00-9
formiato di metile
607-014-00-1
formiato di etile
607-015-00-7
acido acrilico
607-061-00-8
cloruro di cloroacetile
607-080-00-1
nitrofene
609-040-00-9
quintozene (ISO); pentacloronitrobenzene
609-043-00-5
metilammina (mono, di e tri)
612-001-00-9
dietilammina
612-003-00-X
trietilammina
612-004-00-5
butilammina
612-005-00-0
benzilammina
612-047-00-X
di-n-propilammina[1], di-isopropilammina[2]
612-048-00-5
diclofluanide
616-006-00-7
clorammina T (sale di sodio)
616-010-00-9
idroperossido di cumene
617-002-00-8
monocrotofos
015-072-00-9
edifenfos (ISO); ditiofosfato di etile e S,S-difenile
015-121-00-4
triazofos (ISO); tiofosfato di O,O-dietile e O-1-fenil-1,2,4-triazol-3ile
015-140-00-8
metanolo
603-001-00-X
cloroformiato di etile
607-020-00-4
dipropilentriammina
612-063-00-7
trifenmorfo (ISO); 4-tritilmorfolina
613-052-00-X
diuron
006-015-00-9
ossido di bis(tris) (2-fenil-2-metilpropil) stagno; ossido di fenbutatina