Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato V

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Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato IV

Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato V/Appendice IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Protocollo - Allegato IV Protocollo - Appendice

<<INDICE

1. DIRITTO DELLE SOCIETA'

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 3, Libera circolazione delle merci
MECCANISMO SPECIFICO
Per quanto riguarda la Bulgaria o la Romania, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di un prodotto farmaceutico, depositato in uno Stato membro in un momento in cui una simile protezione non poteva essere ottenuta in uno dei nuovi Stati membri summenzionati per tale prodotto, ha la possibilità di far valere i diritti derivanti dal brevetto o dal certificato protettivo complementare per impedirne l'importazione e la commercializzazione nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione è protetto da brevetto o certificato protettivo complementare, anche se detto prodotto è stato immesso sul mercato in tale nuovo Stato membro per la prima volta dal detentore o beneficiario o con il suo consenso.
Chiunque intenda importare o commercializzare uno dei prodotti farmaceutici di cui al comma precedente in uno Stato membro in cui il prodotto beneficia di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, deve dimostrare alle competenti autorità, nella domanda relativa a tale importazione, di averne data comunicazione mediante notificazione effettuata al detentore o beneficiario di tale protezione con un mese di anticipo.

2. POLITICA DELLA CONCORRENZA

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 5, Regole di concorrenza
  1. I seguenti regimi di aiuti e gli aiuti individuali istituiti in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili successivamente a detta data sono da considerare, dopo l'adesione, come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III‑168, paragrafo 1 della Costituzione:
    1. misure di aiuto istituite prima del 10 dicembre 1994;
    2. misure di aiuto elencate nell'appendice del presente allegato;
    3. misure di aiuto che anteriormente alla data di adesione sono state esaminate dall'autorità di controllo degli aiuti di Stato del nuovo Stato membro e giudicate compatibili con l'acquis e nei cui confronti la Commissione non ha sollevato obiezioni per seri dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune, ai sensi della procedura di cui al punto 2.

    Tutte le misure ancora applicabili dopo la data di adesione che costituiscono un aiuto di Stato e che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono considerate, dalla data di adesione, nuovi aiuti ai fini dell'applicazione dell'articolo III-168, paragrafo 3 della Costituzione. Le suddette disposizioni non si applicano agli aiuti al settore dei trasporti, né alle attività connesse con la produzione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione, fatta eccezione per i prodotti della pesca ed i prodotti da questi derivati.

    Le suddette disposizioni lasciano inoltre impregiudicate le misure transitorie relative alla politica della concorrenza stabilite nel Protocollo e le misure previste dall'allegato VII, capo 4, sezione B, del Protocollo.
  2. Qualora un nuovo Stato membro desideri che la Commissione esamini una misura di aiuto in base alla procedura descritta al punto 1, lettera c), esso trasmette periodicamente alla Commissione:
    1. un elenco delle misure di aiuto in vigore che sono state valutate dall'autorità nazionale di controllo degli aiuti di Stato e da essa giudicate compatibili con l'acquis, e
    2. ogni altra informazione fondamentale per la valutazione della compatibilità della misura di aiuto da esaminare,

    conformemente al modello di relazione fornito dalla Commissione.

    Se, entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni complete sulla misura di aiuto esistente o dalla ricezione della dichiarazione del nuovo Stato membro nella quale si informa la Commissione che si ritiene che le informazioni fornite sono complete poiché le ulteriori informazioni richieste non sono disponibili o sono già state fornite, la Commissione non ha espresso seri dubbi sulla compatibilità della stessa con il mercato comune, si ritiene che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

    Tutte le misure di aiuto sottoposte alla Commissione in base alla procedura di cui al punto 1, lettera c) prima della data di adesione sono sottoposte alla procedura di cui sopra indipendentemente dal fatto che durante il periodo di esame il nuovo Stato membro interessato sia già divenuto membro dell'Unione.
  3. Un'eventuale decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura, ai sensi del punto 1, lettera c), è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. (1) Se tale decisione è presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione. (1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
  4. Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti previste dall'articolo III‑168 della Costituzione, i regimi di aiuti e i singoli aiuti concessi al settore dei trasporti, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data, sono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III‑168, paragrafo 1 della Costituzione alle seguenti condizioni:
    • le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.

    Tali misure di aiuto sono considerate come aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo III‑168, paragrafo 1 della Costituzione sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.

    Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto.
  5. Per quanto riguarda la Romania, il punto 1, lettera c) si applica esclusivamente alle misure di aiuto esaminate dall'autorità rumena di controllo degli aiuti di Stato dopo la data, decisa dalla Commissione sulla base del controllo costante degli impegni assunti dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione, alla quale il grado di attuazione della normativa sugli aiuti di Stato da parte della Romania nel periodo che precede l'adesione raggiunga un livello soddisfacente. Si considera raggiunto un livello soddisfacente solo quando la Romania dimostri di procedere sistematicamente ad un controllo completo e appropriato degli aiuti di Stato, nei confronti di tutti gli aiuti connessi in Romania, comprese l'adozione e l'attuazione, da parte dell'autorità rumena di controllo degli aiuti di Stato di decisioni pienamente e correttamente motivate che comportino una valutazione accurata del carattere di aiuto di Stato di ciascuna misura ed una corretta applicazione del criterio di compatibilità.
    La Commissione può sollevare obiezioni nei confronti di qualsiasi misura di aiuto concessa nel periodo precedente l'adesione tra il 1° settembre 2004 e la data fissata nella summenzionata decisione della Commissione, in cui si constata che il grado di attuazione è di livello soddisfacente, qualora nutra seri dubbi sulla compatibilità della misura in questione con il mercato comune. La decisione della Commissione di sollevare obiezioni nei confronti di una misura è considerata come una decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999. Se tale decisione è presa anteriormente alla data di adesione, essa entra in vigore solo dalla data di adesione.
    Qualora la Commissione adotti una decisione negativa in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale, essa stabilisce che la Romania adotti tutti i provvedimenti necessari per il recupero effettivo dell'aiuto dal beneficiario. Nell'aiuto da recuperare sono compresi interessi fissati ad un tasso adeguato, in conformità del regolamento (CE) n. 794/2004 (1) ed esigibili a decorrere dalla stessa data.
    (1) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

3. AGRICOLTURA

(a) Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo III, sezione 4, Agricoltura e pesca
1. Le scorte pubbliche detenute dai nuovi Stati membri alla data dell'adesione e derivanti dalla politica da essi attuata a sostegno del mercato debbono essere prese a carico dalla Comunità al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (2). Tale presa a carico delle scorte pubbliche è operata a condizione che per i prodotti in questione l'intervento pubblico avvenga all'interno della Comunità e che le scorte rispondano ai requisiti comunitari in materia di interventi.
(2) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).
2. I nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell'adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto.
La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati.
3. Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantità che supera le scorte normali di riporto.
4. La Commissione attua e applica le succitate disposizioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) o, se opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 30 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), o alla procedura di cui ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati agricoli o conformemente alla pertinente procedura del comitato quale determinata nella legislazione applicabile.
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(b) Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 5, Regole di concorrenza
Fatte salve le procedure relative agli aiuti esistenti di cui all'articolo III‑168 della Costituzione, i regimi di aiuti e le singole misure di aiuto concesse ad attività connesse con la produzione, la trasformazione o l'immissione sul mercato dei prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione, a eccezione dei prodotti della pesca e dei prodotti da essa derivati, attuati in un nuovo Stato membro prima della data di adesione e ancora applicabili dopo tale data sono considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III‑168, paragrafo 1 della Costituzione alle seguenti condizioni:
  • le misure di aiuto sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adesione. Tale comunicazione include le informazioni relative alla base giuridica di ciascuna misura. Le misure di aiuto esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, comunicati alla Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione. La Commissione pubblica un elenco di tali aiuti.
Tali misure di aiuto sono considerate aiuti «esistenti» ai sensi dell'articolo III‑168, paragrafo 1, della Costituzione sino alla fine del terzo anno a partire dalla data di adesione.
Entro la fine del terzo anno dalla data di adesione, i nuovi Stati membri modificano, se necessario, tali misure di aiuto al fine di conformarsi agli orientamenti applicati dalla Commissione. Dopo tale data, qualsiasi aiuto giudicato incompatibile con detti orientamenti è considerato nuovo aiuto.

4. UNIONE DOGANALE

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, parte III, titolo III, capo I, sezione 3, Libera circolazione delle merci, sottosezione 1, Unione doganale
  • 31992 R 2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
  • 31993 R 2454: Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
    • 32003 R 2286: Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003 (GU L 343 del

31.12.2003, pag. 1).

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 e il regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri secondo le seguenti specifiche disposizioni:
PROVA DELLA POSIZIONE COMUNITARIA (SCAMBI NELLA COMUNITÀ ALLARGATA)
  1. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92, le merci che alla data di adesione sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 15, lettera b) e punto 16, lettere da b) a g) di tale regolamento nella Comunità allargata, o che sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nella Comunità allargata sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nella Comunità allargata purché sia presente uno dei seguenti requisiti:
    1. prova dell'origine preferenziale correttamente rilasciata o compilata prima della data di adesione in base ad uno degli accordi europei elencati in appresso o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri, e che contenga un divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi su materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti per i quali è stata rilasciata o compilata una prova dell'origine (regola del divieto di restituzione);
      Gli accordi europei:
      • 21994 A 1231 (24) Bulgaria: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (1)
      • 21994 A 1231 (20) Romania: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2)
      (1) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE‑Bulgaria del 4 giugno 2003 (GU L 191 del 30.7.2003, pag. 1).
      (2) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2, modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE‑Romania, del 25 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).
    2. uno dei mezzi atti a comprovare la posizione comunitaria di cui all'articolo 314 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93;
    3. un carnet ATA rilasciato prima della data di adesione in uno Stato membro attuale o in un nuovo Stato membro.
  2. Al fine del rilascio delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b), con riferimento alla situazione alla data di adesione ed in aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 4, punto 7 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per «merci comunitarie» si intendono le merci:
    • interamente ottenute nel territorio di uno dei nuovi Stati membri a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori, o
    • importate da paesi o da territori diversi dal paese interessato e immesse in libera pratica in tale paese, o
    • ottenute o prodotte nel paese interessato, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.
  3. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 1, lettera a) si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai rispettivi accordi europei o agli equivalenti accordi preferenziali conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri. Le richieste di successiva verifica di tali prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
PROVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE (SCAMBI CON PAESI TERZI, COMPRESA LA TURCHIA NEL QUADRO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PRODOTTI CARBOSIDERURGICI)
  1. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine debitamente rilasciate da paesi terzi o compilate nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dai nuovi Stati membri con tali paesi o rilasciate o compilate nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono accettate da questi ultimi, a condizione che:
    1. l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunità o adottate nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
    2. b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati entro il giorno precedente la data di adesione, e
    3. la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
    Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro prima della data di adesione, anche le prove dell'origine rilasciate o compilate a posteriori in base ad accordi preferenziali in vigore in tale nuovo Stato membro alla data dell'immissione in libera pratica possono essere accettate nel nuovo Stato membro in questione, a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
  2. La Bulgaria e la Romania possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di «esportatori autorizzati» è stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi, a condizione che:
    1. una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi prima della data di adesione da questi paesi terzi con la Comunità, e
    2. gli esportatori autorizzati applichino le regole di origine previste in tali accordi.
    Tali autorizzazioni sono sostituite dai nuovi Stati membri, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria.
  3. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 4, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
  4. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, le prove dell'origine rilasciate a posteriori da paesi terzi nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità con tali paesi sono accettate nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca in uno di tali paesi terzi o in tale nuovo Stato membro, a condizione che il nuovo Stato membro nel quale avviene l'immissione in libera pratica non abbia accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, in relazione ai prodotti in questione, al momento del rilascio dei documenti di trasporto e che:
    1. l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunità o adottati nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 2913/92, e
    2. i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
    3. la prova dell'origine rilasciata a posteriori sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
  5. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 7, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi.
PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA LIBERA PRATICA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DOGANALE CE ‑ TURCHIA
  1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali in vigore tra loro e che consentano con la Comunità un cumulo dell'origine basato su regole di origine identiche e un divieto di restituzione o di sospensione dei dazi doganali sulle merci in questione sono accettate nei rispettivi paesi come prova della posizione doganale conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE‑Turchia (1), a condizione che:
    1. la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e
    2. la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
    Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Turchia o in un nuovo Stato membro, prima della data di adesione, nel quadro degli accordi commerciali preferenziali summenzionati, anche le prove dell'origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
    (1) Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE‑Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione CE‑Turchia (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36).
  2. Ai fini della verifica delle prove di cui al paragrafo 9, si applicano le disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai pertinenti accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di dette prove sono accettate dalle autorità doganali competenti degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento della dichiarazione di libera pratica.
  3. Fatta salva l'applicazione di misure risultanti dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione A.TR. rilasciato conformemente alle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, è accettato nei nuovi Stati membri per l'immissione in libera pratica delle merci che, alla data di adesione, sono in fase di trasporto dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione nella Comunità o in Turchia o sono in custodia temporanea o rientrano tra i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92 in Turchia o in tale nuovo Stato membro, a condizione che:
    1. per le merci in questione non sia presentata alcuna prova dell'origine di cui al paragrafo 9, e
    2. le merci siano conformi alle condizioni per l'applicazione delle disposizioni sulla libera pratica dei prodotti industriali, e
    3. i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione, e d) il certificato di circolazione A.TR. sia presentato alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.
  4. Ai fini della verifica del certificato di circolazione A.TR. di cui al paragrafo 11, si applicano le disposizioni relative al rilascio dei certificati di circolazione A.TR. e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione N. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE‑Turchia (1).
    (1) Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE‑Turchia, del 28 marzo 2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31).3 Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/2003 del Comitato di cooperazione doganale CE‑Turchia (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 51).
REGIMI DOGANALI
  1. La custodia temporanea e i regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere da b) a h) del regolamento (CEE) n. 2913/92, iniziati prima dell'adesione, sono ultimati o appurati in base alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria.
    Qualora la conclusione o l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, l'importo del dazio all'importazione che deve essere corrisposto è quello in vigore al momento dell'insorgenza dell'obbligazione in conformità della tariffa doganale comune e l'importo corrisposto è considerato risorsa propria della Comunità.
  2. Le procedure che disciplinano il deposito doganale, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 535 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
    • qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime del deposito doganale e qualora detta dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione.
  3. Le procedure che disciplinano il perfezionamento attivo, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 536 a 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
    • qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;
    • qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria a decorrere dalla data di adesione;
    • se la dichiarazione di perfezionamento attivo è stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella normativa comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale è stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione.
  4. Le procedure che disciplinano l'ammissione temporanea, fissate negli articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
    • qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura, alla classificazione tariffaria, al quantitativo, al valore in dogana e all'origine delle merci di importazione al momento del loro vincolo al regime e qualora la dichiarazione che vincola tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima della data di adesione;
    • qualora l'appuramento dia luogo a un'obbligazione doganale, per mantenere la parità di trattamento tra i titolari di un'autorizzazione stabiliti negli Stati membri attuali e i titolari stabiliti nei nuovi Stati membri, viene pagato un interesse compensativo sui dazi all'importazione esigibili, in base alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria a decorrere dalla data di adesione.
  5. Le procedure che disciplinano il perfezionamento passivo fissate negli articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 496 a 523 e da 585 a 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
    • l'articolo 591, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica mutatis mutandis all'esportazione temporanea di merci che sono state esportate temporaneamente prima della data di adesione dai nuovi Stati membri.
ALTRE DISPOSIZIONI
  1. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di adesione per il ricorso ai regimi doganali di cui all'articolo 4, punto 16, lettere d), e) e g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione.
  2. Le procedure che disciplinano l'insorgenza dell'obbligazione doganale, la contabilizzazione e il recupero a posteriori, fissate negli articoli da 201 a 232 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 859 a 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
    • il recupero è effettuato alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria. Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero è effettuato a cura e in favore del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.
  3. Le procedure che disciplinano il rimborso e lo sgravio dei dazi, fissate negli articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e negli articoli da 877 a 912 del regolamento (CEE) n. 2454/93, si applicano ai nuovi Stati membri ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:
    • il rimborso e lo sgravio dei dazi sono effettuati alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria. Tuttavia, qualora i dazi per i quali è chiesto il rimborso o lo sgravio riguardino un'obbligazione doganale insorta prima della data di adesione, detto rimborso o sgravio è effettuato a cura e a carico del nuovo Stato membro interessato alle condizioni in esso vigenti prima dell'adesione.