Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato VI

Da Wikisource.
Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato V/Appendice

Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Protocollo/Allegato VI/Appendice IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Allegato V - Appendice Allegato VI - Appendice

<<INDICE

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
  • 31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:
    • 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77);
  • 31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1);
  • 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
1. L'articolo III-133 e l'articolo III-144, primo comma della Costituzione si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Bulgaria, da un lato, e ciascuno degli Stati membri attuali, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.
2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini bulgari al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.
I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.
Anche i cittadini bulgari ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.
I cittadini bulgari di cui al secondo e terzo comma perdono i diritti menzionati in tali comma qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.
I cittadini bulgari occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.
3. Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.
Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
4. Su richiesta della Bulgaria si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta bulgara.
5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure risultanti da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Bulgaria qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
6. Durante i sette anni successivi all'adesione, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini bulgari e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini bulgari durante tale periodo a fini di controllo, vi procedono automaticamente.
7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini bulgari, possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dopo la data dell'adesione.
Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione.
Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.
Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
8. Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE si applica in Bulgaria nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini bulgari, alle seguenti condizioni, nella misura in cui esso riguarda il diritto dei familiari dei lavoratori di esercitare un'attività lavorativa:
  • il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
  • il coniuge di un lavoratore e i loro discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.
Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.
9. Qualora le disposizioni della direttiva 2004/38/EC che sostituiscono le disposizioni della direttiva 68/360/ CEE (1) non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Bulgaria e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Bulgaria potrà continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.
11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Bulgaria potrà ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Romania. Durante siffatto periodo i permessi di lavoro rilasciati dalla Bulgaria a cittadini rumeni per fini di controllo vengono rilasciati automaticamente.
12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.
13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori bulgari, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo III-144, primo comma della Costituzione, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Bulgaria, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.
L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:
  • per la Germania:
Settore Codice NACE (*), salvo diversamente specificato
Costruzioni, incluse le attività collegate 45.1-4;
Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di pulizia e di disinfestazione 74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione
Altri servizi 74.87 Solo attività dei decoratori d'interni
(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
  • per l'Austria:
Settore Codice NACE (*), salvo diversamente specificato
Attività dei servizi connessi all'orticoltura 01.41
Taglio, modellatura e finitura della pietra 26.7
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 28.11
Costruzioni, incluse le attività collegate 45.1-4;
Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di vigilanza 74.60
Servizi di pulizia e di disinfestazione 74.70
Attività infermieristica a domicilio 85.14
Assistenza sociale non residenziale 85.32
(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo da 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo III-144, primo comma della Costituzione, in conformità dei precedenti capoversi, la Bulgaria può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.
L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Bulgaria, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini bulgari ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.
I lavoratori migranti bulgari e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie che soggiornano legalmente e sono occupati in Bulgaria non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Bulgaria. Inoltre, in applicazione del principio della «preferenza comunitaria», i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Bulgaria, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini bulgari.
(1) Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) e abrogata con effetto dal 30 aprile 2006 dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

  • 31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE, il livello minimo di indennizzo non si applica in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009. La Bulgaria assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori preveda una copertura non inferiore a 12 000 EUR dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e non inferiore a 15 000 EUR dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
Durante il periodo transitorio gli altri Stati membri conserveranno il diritto di impedire ad una succursale di un'impresa di investimento bulgara stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e sinché tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di indennizzo in Bulgaria e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE.

3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europea.
1. Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del protocollo sull'acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Bulgaria e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.
2. Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini di un altro Stato membro, di cittadini di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e di persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere legalmente in Bulgaria non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.
Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

4. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA

  • 31997 R 2597: Regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:
    • 31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore di materia grassa non si applicano al latte alimentare prodotto in Bulgaria fino al 30 aprile 2009 in quanto il latte con un tenore di materia grassa del 3% (m/m) può essere commercializzato come latte intero ed il latte con un tenore di materia grassa del 2% (m/m) può essere commercializzato come latte semiscremato. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa può essere commercializzato solo in Bulgaria o esportato in un paese terzo.

B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

  • 32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
a) Gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice A, capitoli I e II, del presente allegato possono fino al 31 dicembre 2009 ricevere consegne di latte crudo non conforme o che non è stato manipolato conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, sottocapitoli II e III, a condizione che le aziende da cui è consegnato il latte figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità bulgare.
b) Finché gli stabilimenti di cui alla lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in Bulgaria in stabilimenti ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare un marchio di identificazione diverso da quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
c) Gli stabilimenti elencati nell'appendice A, capitolo II, del presente allegato sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2009, a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme UE su linee di produzione separate. In tale contesto, per latte non conforme alle norme UE si intende il latte di cui alla lettera a). Detti stabilimenti devono soddisfare pienamente i requisiti UE per gli stabilimenti, inclusa l'attuazione dei principi del sistema dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) (di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 (1) e devono dimostrare la capacità di rispettare pienamente le condizioni riportate in appresso, inclusa l'indicazione delle pertinenti linee di produzione:
  • prendere tutte le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte dalla raccolta alla fase del prodotto finale, inclusi itinerari della raccolta del latte, deposito e trattamento separati del latte conforme e non conforme alle norme UE, imballaggio ed etichettatura specifici dei prodotti a base di latte non conforme alle norme UE nonché deposito separato di tali prodotti,
  • stabilire una procedura per garantire la rintracciabilità della materia prima, inclusi i necessari documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti, nonché la responsabilità per i prodotti e la corrispondenza tra materie prime conformi e non conformi e categorie di prodotti,
  • sottoporre tutto il latte crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7°C per 15 secondi, e
  • adottare tutte le misure appropriate volte a garantire che i marchi di identificazione non siano usati in modo fraudolento.
Le autorità bulgare:
  • garantiscono che il conduttore o il gestore di ciascuno stabilimento interessato prenda tutte le misure necessarie per assicurare la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte;
  • conducono test e controlli senza preavviso sul rispetto della separazione del latte e
  • effettuano, in laboratori approvati, test su tutte le materie prime e i prodotti finiti per verificarne la conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo II, inclusi i criteri microbiologici per i prodotti a base di latte.
Il latte e/o i prodotti a base di latte provenienti da linee di produzione separate che trasformano latte crudo non conforme alle norme UE in stabilimenti di trasformazione del latte approvati dall'UE possono essere immessi sul mercato solo alle condizioni stabilite alla lettera b). I prodotti a base di latte crudo conforme trasformati su una linea di produzione separata in uno stabilimento elencato nel capitolo II dell'appendice A del presente allegato possono essere commercializzati come prodotti conformi purché siano soddisfatte tutte le condizioni concernenti la separazione delle linee di produzione.
d) Al latte e ai prodotti a base di latte prodotti conformemente alle disposizioni di cui alla lettera c) viene accordato il sostegno di cui al titolo I, capitoli II e III, ad eccezione dell'articolo 11, ed al titolo II del regolamento (CE) n. 1259/1999 (2) solo se recano il marchio di identificazione ovale di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004.
e) La Bulgaria garantisce il graduale allineamento ai requisiti di cui alla lettera a) e presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti nel miglioramento delle aziende lattiero-casearie e del sistema di raccolta del latte. La Bulgaria garantisce che tali requisiti siano pienamente soddisfatti entro il 31 dicembre 2009.
f) La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (3), aggiornare l'appendice A del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2009 e, in questo contesto, aggiungere o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.
Le modalità di applicazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, del regolamento (CE) n. 178/2002.
(1) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione del 2.2.2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1°.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

5. POLITICA DEI TRASPORTI

  • 1. 31993 R 3118: Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
    • 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1.3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Bulgaria sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Bulgaria.
b) Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
c) Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.
Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 per ristabilire la normalità.
La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessità di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93.
Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.
d) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento è sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ciò può includere la possibilità di una liberalizzazione totale.
e) L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
  • 2. 31996 L 0026: Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo da:
    • 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
Fino al 31 dicembre 2010 l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 96/26/CE non si applica in Bulgaria alle imprese di trasporto che effettuano esclusivamente trasporti nazionali su strada di merci e viaggiatori.
Il capitale e le riserve di dette imprese devono raggiungere gradualmente i valori minimi previsti in detto articolo in base al seguente calendario:
  • entro il 1° gennaio 2007 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 5 850 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3 250 EUR per ciascun veicolo supplementare;
  • entro il 1° gennaio 2008 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 6 750 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 3 750 EUR per ciascun veicolo supplementare;
  • entro il 1° gennaio 2009 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 7 650 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4 250 EUR per ciascun veicolo supplementare;
  • entro il 1° gennaio 2010 l'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 8 550 EUR per il primo veicolo e almeno pari a 4 750 EUR per ciascun veicolo supplementare.
  • 3. 31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo da:
    • 32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite delle categorie 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 e 3.5.1 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adattate della rete stradale bulgara fino al 31 dicembre 2013 se sono conformi ai limiti bulgari concernenti il peso per asse.
Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali reti di transito di cui all'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (1).
La Bulgaria rispetterà il calendario indicato nelle tabelle allegate per l'adattamento della rete stradale principale.
Qualsiasi investimento nelle infrastrutture finanziato mediante il bilancio comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse.
Parallelamente all'adattamento, è garantita una progressiva apertura della rete stradale bulgara, inclusa la rete di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE, per i veicoli autorizzati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, è consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adattate della rete stradale secondaria.
Dalla data di adesione, tutti i veicoli adibiti al traffico internazionale, provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE, non saranno soggetti a canoni aggiuntivi temporanei sull'intera rete stradale bulgara.
I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale non provvisti di sospensioni pneumatiche e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva, di parti della rete stradale non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio. L'imposizione è trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse è garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Bulgaria.
Programma di adattamento della rete stradale (km)
Tabella 1
STRADA SEZIONE LUNGHEZZA
(KM)
APERTA AL TRAFFICO MISURA
1 2 3 4 5 6
1 I-5/E-85/ GABROVO - SHIPKA 18 2014 NUOVA COSTRUZIONE
2 I-5/E-85/ KARDJALI - PODKOVA (MAKAZA) 18 2008 NUOVA COSTRUZIONE
TOTALE PARZIALE 36
3 I-6 SOFIA - PIRDOP 56 2009 RIASSETTO
4 I-7 SILISTRA - SHUMEN 88 2011 RIASSETTO
5 I-7 PRESLAV - E-773 48 2010 RICOSTRUZIONE
TOTALE PARZIALE 136
6 I-9/E-87/ FRONTIERA RUMENA - BALCHIK 60 2009 RIASSETTO
7 II-12 VIDIN - FRONTIERA JUGOSLAVA 26 2008 RICOSTRUZIONE
8 II-14 VIDIN - KULA - FRONTIERA JUGOSLAVA 42 2009 RICOSTRUZIONE
9 II-18 CIRCONVALLAZIONE NORD DI SOFIA 24 2014 NUOVA COSTRUZIONE
10 II-19 SIMITLI - GOTSE DELCHEV - FRONTIERA GRECA 91 2008 RIASSETTO
11 II-29 DOBRICH - VARNA 21 2010 RIASSETTO
12 II-35 LOVECH - KARNARE 28 2011 RICOSTRUZIONE
13 II-53 SLIVEN - YAMBOL 25 2010 RIASSETTO
14 II-55 GURKOVO - N.ZAGORA 26 2010 RIASSETTO
15 II-55 N.ZAGORA - SVILENGRAD 81 2012 RIASSETTO
TOTALE PARZIALE 107
16 II-57 ST.ZAGORA - RADNEVO 42 2010 RIASSETTO
17 II-62 KYUSTENDIL - DUPNITSA 26 2011 RICOSTRUZIONE
18 II-63 PERNIK - FRONTIERA JUGOSLAVA 20 2010 RICOSTRUZIONE
19 II-73 SHUMEN - KARNOBAT 44 2012 RICOSTRUZIONE
20 II-73 SHUMEN - KARNOBAT 119 2011 RICOSTRUZIONE
TOTALE PARZIALE 63
21 II-78 RADNEVO - TOPOLOVGRAD 40 2013 RIASSETTO
22 II-86 ASENOVGRAD - SMOLYAN 72 2014 RICOSTRUZIONE
23 II-98 BURGAS - M.TARNOVO 64 2014 RICOSTRUZIONE
24 III-197 GOTSE DELCHEV - SMOLYAN 87 2013 RICOSTRUZIONE
25 III-198 GOTSE DELCHEV - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA 95 2013 RICOSTRUZIONE
26 III-534 ELENA - N.ZAGORA 52 2012 RICOSTRUZIONE
27 III-534 N.ZAGORA - SIMEONOVGRAD 53 2014 RICOSTRUZIONE
TOTALE PARZIALE 105
28 III-601 KYUSTENDIL - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA 27 2011 NUOVA COSTRUZIONE
29 III-622 KYUSTENDIL - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA 31 2013 NUOVA COSTRUZIONE
30 III-865 SMOLYAN - MADAN 15 2011 RICOSTRUZIONE
31 III-867 SMOLYAN - KARDJALI 69 2014 RICOSTRUZIONE
32 III-868 TANGENZIALE DI SMOLYAN 40 2012 NUOVA COSTRUZIONE
33 IV-410068 SIMITLI - FRONTIERA DELL'EX REP. JUG. DI MACEDONIA 28 2009 NUOVA COSTRUZIONE
34 TANGENZIALE DI PLOVDIV 4 2014 NUOVA COSTRUZIONE
A1 AUTOSTRADA «TRAKIA» - ST.ZAGORA - KARNOBAT
35 LOTTO 2 33 2010 NUOVA COSTRUZIONE
36 LOTTO 3 37 2011 NUOVA COSTRUZIONE
37 LOTTO 4 48 2014 NUOVA COSTRUZIONE
TOTALE PARZIALE 118
TOTALE 1 598
Tabella 2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MISURA
RIASSETTO 91 116 114 88 81 40 0
RICOSTRUZIONE 26 42 68 88 96 182 258
NUOVA COSTRUZIONE 18 28 33 64 40 31 94
135 186 215 240 217 253 352 1 598 km
(1) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1).

6. FISCALITÀ

  • 1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:
    • 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, la Bulgaria può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché la stessa esenzione sarà applicata da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.
  • 2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:
    • 32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Bulgaria può rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.
Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1) e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere, sui quantitativi di sigarette che dalla Bulgaria possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.
  • 3. 32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:
    • 32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).
La Bulgaria è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2014. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10% fino al 31 dicembre 2010 e il 5% negli anni successivi fino al 31 dicembre 2014.
  • 4. 32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:
    • 32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
a) In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria può applicare i seguenti periodi transitori:
  • fino al 1° gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1 000 l. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potrà essere inferiore a EUR 323 per 1 000 l;
  • fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al livello minimo di EUR 302 per 1 000 l e fino al 1° gennaio 2013 per raggiungere il livello minimo di EUR 330 per 1 000 l. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potrà essere inferiore a EUR 274 per 1 000 l.
b) In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria può applicare i seguenti periodi transitori:
  • fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C;
  • fino al 1° gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabella C.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dei prodotti energetici in questione non potranno essere inferiori al 50% del pertinente livello minimo comunitario.
c) In deroga all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, la Bulgaria può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare i livelli nazionale di tassazione dell'elettricità ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i livelli effettivi di tassazione dell'elettricità non potranno essere inferiori al 50% del pertinente livello minimo comunitario.
(1) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

7. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE

  • 32001 L 0037: Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).
In deroga all'articolo 3 della direttiva 2001/37/CE, la data di messa in applicazione del tenore massimo in catrame delle sigarette prodotte e commercializzate nel territorio della Bulgaria è il 1° gennaio 2011. Durante il periodo transitorio:
  • le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 10 mg per sigaretta non sono commercializzate negli altri Stati membri;
  • le sigarette prodotte in Bulgaria con un tenore in catrame superiore a 13 mg per sigaretta non sono esportate nei paesi terzi; tale limite è ridotto a 12 mg per sigaretta dal 1° gennaio 2008 e a 11 mg dal 1° gennaio 2010;
  • la Bulgaria fornisce alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

8. ENERGIA

  • 31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:
    • 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).
In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Bulgaria fino al 31 dicembre 2012. La Bulgaria garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:
  • 30 giorni entro il 1° gennaio 2007;
  • 40 giorni entro il 31 dicembre 2007;
  • 50 giorni entro il 31 dicembre 2008;
  • 60 giorni entro il 31 dicembre 2009;
  • 70 giorni entro il 31 dicembre 2010;
  • 80 giorni entro il 31 dicembre 2011;
  • 90 giorni entro il 31 dicembre 2012.

9. TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES

  • 32002 L 0022: Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
In deroga all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2002/22/CE, la Bulgaria può differire l'introduzione della portabilità del numero al più tardi fino al 1° gennaio 2009.

10. AMBIENTE

A. QUALITÀ DELL'ARIA

  • 1. 31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24), modificata da:
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
  • fino al 31 dicembre 2007 a impianti di deposito presso 6 terminali con un volume di caricamento superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
  • fino al 31 dicembre 2009 a impianti di deposito presso 19 terminali con un volume di caricamento inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno;
b) In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
  • fino al 31 dicembre 2007 a 12 terminali con un volume superiore a 25 000 tonnellate/anno ma inferiore o pari a 150 000 tonnellate/anno;
  • fino al 31 dicembre 2009 a 29 terminali con un volume inferiore o pari a 25 000 tonnellate/anno.
c) In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Bulgaria:
  • fino al 31 dicembre 2007 a 50 autocisterne;
  • fino al 31 dicembre 2009 ad altre 466 autocisterne.
d) In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento negli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Bulgaria:
  • fino al 31 dicembre 2007 a 355 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m3/anno ma inferiore o pari a 1 000 m3/anno;
  • fino al 31 dicembre 2009 a 653 stazioni di servizio con un volume inferiore o pari a 500 m3/anno.
  • 2. 31999 L 0032: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13), modificata da ultimo da:
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
a) In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili pesanti non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare il 3,00% in peso massa.
b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2009 per uso locale. Durante il periodo transitorio il tenore di zolfo non deve superare lo 0,20% in peso massa.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI

  • 1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
    • 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
a) Fino al 31 dicembre 2014, tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorità bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento.
Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 di detto regolamento.
AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI
- AA 090 Rifiuti e residui di arsenico
- AA 100 Rifiuti e residui di mercurio
- AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli
AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI
AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI
- AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
- AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
- AC 060 Fluidi idraulici
- AC 070 Fluidi per freni
- AC 080 Fluidi antigelo
- AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
- AC 120 Naftaleni policlorurati
- AC 150 Clorofluorocarburi
- AC 160 Alogeni
- AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili
- AC 200 Composti organici del fosforo
- AC 230 Residui alogenati o non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici
- AC 240 Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)
- AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia
AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI
- AD 010 Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici
Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:
- AD 040 Cianuri inorganici, eccetto i residui dalla produzione di metalli preziosi che contengono tracce di cianuri inorganici
- AD 050 Cianuri organici
- AD 060 Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
- AD 070 Rifiuti della produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici
- AD 150 Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)
- AD 160 Rifiuti urbani/domestici
Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2) del Consiglio.
c) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorità bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento.
d) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità bulgare competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento (3) o della direttiva 2001/80/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (4), durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.
  • 2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:
    • 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.02.2004, pag. 26)
a) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • il 35% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 39% per il 2007, il 42% per il 2008, il 46% per il 2009 e il 48% per il 2010.
b) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • il 50% in peso per il 2011, il 53% per il 2012 e il 56% per il 2013.
c) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica entro il 31 dicembre 2009, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • l'8% in peso entro il 31 dicembre 206, il 12% per il 2007 e il 14,5% per il 2008.
d) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio globali entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • il 34% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 38% per il 2007, il 42% per il 2008, il 45% per il 2009, il 47% per il 2010, il 49% per il 2011, il 52% per il 2012 e il 54,9% per il 2013.
e) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per il vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • il 26% in peso entro il 31 dicembre 2006, il 33% per il 2007, il 40% per il 2008, il 46% per il 2009, il 51% per il 2010, il 55% per il 2011 e il 59,6% per il 2012.
f) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • il 17% in peso per il 2009, il 19% per il 2010, il 20% per il 2011 e il 22% per il 2012.
  • 3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1), modificata da ultimo da:
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'Allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c), punto ii) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti (5), i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, nonché i requisiti relativi alle misure volte a impedire che le acque superficiali entrino nei rifiuti collocati nella discarica, non si applicano, fino al 31 dicembre 2004, ai 14 impianti esistenti di seguito elencati:
  1. «Polimeri» stagno per scorie, Varna, Devnya
  2. «Solvoy Sodi», «Deven» e «Agropolichim» stagno combinato ceneri-scorie, Varna, Devnya nel comune di Varna;
  3. TPP sta per Thermal Power Point, cioè centrale termoelettrica «Varna» stagno per ceneri, Varna, Beloslav;
  4. «Sviloza» stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Svishtov;
  5. TPP a «Zaharni zavodi» stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa;
  6. «Vidachim v likvidatsva» stagno per ceneri, Vidin, Vidin;
  7. «Toplofikatsia-Ruse», TPP «Ruse East» stagno per ceneri, Ruse, Ruse;
  8. TPP «Republica», «COF-Pernik» e «Kremikovtsi-Rudodobiv» stagno per ceneri, Pernik, Pernik;
  9. «Toplofikatsia Pernik» e «Solidus» -Pernik stagno per ceneri, Pernik, Pernik;
  10. TPP «Bobov dol» stagno per ceneri, Kyustendil, Bobov dol;
  11. «Brikel» stagno per ceneri, Stara Zagora, Galabovo;
  12. «Toplofikatsia Sliven» stagno per ceneri, Sliven, Sliven;
  13. TPP «Maritsa 3» stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;
  14. TPP «Maritsa 3» stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;
La Bulgaria dovrà garantire una riduzione graduale dei rifiuti scaricati nei 14 impianti non conformi esistenti nel rispetto delle quantità massime annuali di seguito riportate:
  • entro il 31 dicembre 2006: 3 020 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2007: 3 010 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2008: 2 990 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2009: 1 978 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2010: 1 940 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2011: 1 929 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2012: 1 919 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2013: 1 159 000 tonnellate;
  • entro il 31 dicembre 2014: 1 039 000 tonnellate.
  • 4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.02.2002, pag. 24), modificata da ultimo da:
    • 32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),
In deroga all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere, entro il 31 dicembre 2008, un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno quattro chilogrammi in media per abitante all'anno, il tasso di recupero e il tasso di reimpiego e di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze.
(1) GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.06.1996, pag. 32).
(2) GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.
(3) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
(4) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di Adesione del 2003. (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
(5) GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

C. QUALITÀ DELL'ACQUA

  • 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.05.1991, pag. 40), modificata da ultimo da:
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga agli articoli 3 e 4 e all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente in Bulgaria fino al 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
  • entro il 31 dicembre 2010, sarà conseguita la conformità alla direttiva negli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000;

D. INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

  • 1. 31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26), modificata da ultimo da:
    • 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Bulgaria agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4:
fino al 31 dicembre 2008:
  • «Yambolen» — Yambol (attività punto 4.1, lettera h))
  • «Verila» — Ravno Pole (attività punto 4.1)
  • «Lakprom» — Svetovrachane (attività punto 4.1, lettera b))
  • «Orgachim» — Ruse (attività punto 4.1, lettera j))
  • «Neochim» — Dimitrovgrad (attività punto 4.1, lettera b))
fino al 31 dicembre 2009:
  • «Eliseyna» Gara Eliseyna (attività punto 2.5, lettera a))
fino al 31 dicembre 2011:
  • TPP «Rouse East» — Rouse (attività punto 1.1)
  • TPP «Varna» — Varna (attività punto 1.1)
  • TPP «Bobov dol» — Sofia (attività punto 1.1)
  • TPP a «Lukoil Neftochim» — Burgas (attività punto 1.1)
  • «Lukoil Neftochim» — Burgas (attività punto 1.2)
  • «Kremikovtsi» — Sofia (attività punto 2.2)
  • «Radomir — Metali» — Radomir (attività punto 2.3, lettera b))
  • «Solidus — Pernik» (attività punto 2.4)
  • «Berg Montana fitingi» — Montana (attività punto 2.4)
  • «Energoremont» — Kresna (attività punto 2.4)
  • «Chugunoleene» — Ihtiman (attività punto 2.4)
  • «Alkomet» — Shumen (attività punto 2.5, lettera b))
  • «Start» — Dobrich (attività punto 2.5, lettera b))
  • «Alukom» — Pleven (attività punto 2.5, lettera b))
  • «Energiya» — Turgovishte (attività punto 2.5, lettera b))
  • «Uspeh» — Lukovit (attività punto 3.5)
  • «Keramika» — Burgas (attività punto 3.5)
  • «Strojkeramika» — Mezdra (attività punto 3.5)
  • «Stradlja keramica» — Stradlja (attività punto 3.5)
  • «Balkankeramiks» — Novi Iskar (attività punto 3.5)
  • «Shamot» — Elin Pelin (attività punto 3.5)
  • Fabbrica di ceramiche - Dragovishtitza (attività punto 3.5)
  • «Fayans» — Kaspichan (attività punto 3.5)
  • «Solvay Sodi» — Devnia (attività punto 4.2, lettera d))
  • «Polimeri» — Devnia (attività punto 4.2, lettera c))
  • «Agropolichim» — Devnia (attività punto 4.3)
  • «Neochim» — Dimitrovgrad (attività punto 4.3)
  • «Agriya» — Plovdiv (attività punto 4.4)
  • «Balkanpharma» — Razgrad (attività punto 4.5)
  • «Biovet» — Peshtera (attività punto 4.5)
  • «Catchup-frukt» — Ajtos (attività punto 6.4, lettera b))
  • «Bulgarikum» — Burgas (attività punto 6.4, lettera c))
  • «Serdika 90» — Dobrich (attività punto 6.4, lettera c))
  • «Ekarisaj» — Varna (attività punto 6.5)
  • «Ekarisaj — Bert» — Burgas (attività punto 6.5)
Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformità. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.
  • 2. 32001 R 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1), modificata da:
    • 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
a) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III, IV e VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa e le polveri non si applicano in Bulgaria per i seguenti impianti fino alla data indicata per ciascuna unità dell'impianto:
  • TPP «Varna»:
    • unità 1 fino al 31 dicembre 2009
    • unità 2 fino al 31 dicembre 2010
    • unità 3 fino al 31 dicembre 2011
    • unità 4 fino al 31 dicembre 2012
    • unità 5 fino al 31 dicembre 2013
    • unità 6 fino al 31 dicembre 2014
  • TPP «Bobov dol»:
    • unità 2 fino al 31 dicembre 2011
    • unità 3 fino al 31 dicembre 2014
  • TPP «Rouse East»:
    • unità 3 e 4 fino al 31 dicembre 2009
    • unità 1 e 2 fino al 31 dicembre 2011
  • TPP a «Lukoil Neftochim» Burgas:
    • unità 2, 7, 8, 9, 10 e 11 fino al 31 dicembre 2011.
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa e di polveri provenienti da tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:
  • entro il 2008: 179 700 tonnellate di SO2/anno; 8 900 tonnellate di polveri/anno;
  • entro il 2012: 103 000 tonnellate di SO2/anno; 6 000 tonnellate di polveri/anno;
b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'Allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto non si applicano in Bulgaria fino al 31 dicembre 2011 per le unità 2, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'impianto di combustione TPP a «Lukoil Neftochim» Burgas.
Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti massimali intermedi:
  • entro il 2008: 42 900 tonnellate/anno;
  • entro il 2012: 33 300 tonnellate/anno;
c) Entro il 1° gennaio 2011, la Bulgaria dovrà presentare alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimenti, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Detti piani garantiranno un'ulteriore riduzione delle emissioni a un livello considerevolmente inferiore agli obiettivi intermedi specificati nelle lettere a) e b) sopra citate, segnatamente per le emissioni nel periodo dal 2012 al 2014. Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute alle misure transitorie, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Bulgaria. Entro i tre mesi successivi la Bulgaria comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo III-360 della Costituzione.