Atti relativi all'adesione delle Rep. ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca all'Unione europea - 2003/Atto

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Atti relativi all'adesione delle Rep. ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca all'Unione europea - 2003/Trattato

Atti relativi all'adesione delle Rep. ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca all'Unione europea - 2003/Allegati IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Trattato Allegati

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ATTO

relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 1

Ai fini del presente atto:

per «trattati originari» si intendono:

a)

il trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE») e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato CEEA»), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione,

b)

il trattato sull'Unione europea («trattato UE»), quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione;

per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

per «Unione» si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE;

per «Comunità» si intende una o entrambe le Comunità di cui al primo trattino, a seconda dei casi;

per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca;

per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dai trattati originari.

Articolo 2

Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Articolo 3

1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato «protocollo di Schengen»), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato I del presente atto, così come gli altri atti di tale tipo eventualmente adottati prima dell'adesione sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri dalla data di adesione.

2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri dalla data di adesione, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale nuovo Stato membro e dopo aver consultato il Parlamento europeo.

Il Consiglio adotta la sua decisione deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.

3. Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri dalla data di adesione.

4. I nuovi Stati membri si impegnano, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea:

ad aderire a quelli che, alla data di adesione, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del Titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione;

ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.

Articolo 4

Ciascun nuovo Stato membro partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE.

Articolo 5

1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi si impegnano ad aderire dalla data di adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.

2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri attuali e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti.

3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative alla Comunità o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Articolo 6

1. Gli accordi e le convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dalla Comunità oppure rientranti negli articoli 24 o 38 del trattato UE, con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo sono vincolanti per i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.

2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente alla Comunità, nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni.

L'adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 6, nonché agli accordi con la Bielorussia, la Cina, il Cile, il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità e non incide sulla ripartizione dei poteri tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.

3. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 2, i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.

4. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto, all'Accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro(1), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

5. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo(2), conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.

6. Dalla data dell'adesione e in attesa della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunità, con Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Corea del Sud, Croazia, Egitto, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Federazione russa, Georgia, Giordania, Israele, Kazakstan, Kirghizistan, Libano, Marocco, Messico, Moldova, Romania, San Marino, Siria, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità prima dell'adesione.

Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti, conformemente al disposto del secondo comma del paragrafo 2. Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro la data di adesione, la Comunità e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione dalla data di adesione.

7. Dalla data dell'adesione, i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. A tal fine, prima della data di adesione, la Comunità può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche degli accordi bilaterali di cui sopra.

Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Comunità adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità.

8. Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte dei nuovi Stati membri di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.

A tal fine, prima della data di adesione, sono negoziate le necessarie modifiche degli accordi bilaterali in materia siderurgica conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche degli accordi bilaterali, si applicano le disposizioni del primo comma.

9. Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.

I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.

Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.

10. Con effetto dalla data di adesione, i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centro europeo di libero scambio.

Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente atto, il nuovo Stato membro adotta le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritira dallo stesso.

11. I nuovi Stati membri aderiscono, con il presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui ai paragrafi 2, 4, 5 e 6.

12. I nuovi Stati membri adottano le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche la Comunità o altri Stati membri.

Questi si ritireranno in particolare, alla data dell'adesione o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche la Comunità è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.

Articolo 7

Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.

Articolo 8

Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.

Articolo 9

Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.

Articolo 10

L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto.

PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DEI TRATTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1

Il Parlamento europeo

Articolo 11

Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2004-2009, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato Euratom, il primo comma è sostituito dal seguente:


«Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue: Belgio 24 Repubblica ceca 24 Danimarca 14 Germania 99 Estonia 6 Grecia 24 Spagna 54 Francia 78 Irlanda 13 Italia 78 Cipro 6 Lettonia 9 Lituania 13 Lussemburgo 6 Ungheria 24 Malta 5 Paesi Bassi 27 Austria 18 Polonia 54 Portogallo 24 Slovenia 7 Slovacchia 14 Finlandia 14 Svezia 19 Regno Unito 78»

CAPO 2

Il Consiglio

Articolo 12

1. Con effetto a decorrere dal 1o novembre 2004:

a)

All'articolo 205 del trattato CE e all'articolo 118 del trattato Euratom

i)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione: Belgio 12 Repubblica ceca 12 Danimarca 7 Germania 29 Estonia 4 Grecia 12 Spagna 27 Francia 29 Irlanda 7 Italia 29 Cipro 4 Lettonia 4 Lituania 7 Lussemburgo 4 Ungheria 12 Malta 3 Paesi Bassi 13 Austria 10 Polonia 27 Portogallo 12 Slovenia 4 Slovacchia 7 Finlandia 7 Svezia 10 Regno Unito 29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.»

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»

b)

All'articolo 23, paragrafo 2 del trattato UE, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»

.

c)

All'articolo 34 del trattato UE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»

2. L'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo allegato al trattato UE e al trattato CE sull'allargamento dell'Unione europea è abrogato.

3. Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all'Unione europea, la soglia della maggioranza qualificata è fissata con decisione del Consiglio applicando un'interpolazione aritmetica strettamente lineare, arrotondata per eccesso o per difetto al voto più vicino, tra il 71% per un Consiglio che dispone di 300 voti e il livello del 72,27% per un'UE con 25 Stati membri.

CAPO 3

La Corte di giustizia

Articolo 13

1. All'articolo 9 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato Euratom sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma è sostituito dal seguente:


«Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente tredici e dodici giudici.»

2. L'articolo 48 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato Euratom sullo statuto della Corte di giustizia, è sostituito dal seguente:


«Articolo 48

Il Tribunale è composto di venticinque giudici.»

.

CAPO 4

Il Comitato economico e sociale

Articolo 14

All'articolo 258 del trattato CE e all'articolo 166 del trattato Euratom, il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue: Belgio 12 Repubblica ceca 12 Danimarca 9 Germania 24 Estonia 7 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Cipro 6 Lettonia 7 Lituania 9 Lussemburgo 6 Ungheria 12 Malta 5 Paesi Bassi 12 Austria 12 Polonia 21 Portogallo 12 Slovenia 7 Slovacchia 9 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24»

CAPO 5

Il Comitato delle regioni

Articolo 15

All'articolo 263 del trattato CE, il terzo comma è sostituito dal seguente:


«Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue: Belgio 12 Repubblica ceca 12 Danimarca 9 Germania 24 Estonia 7 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Cipro 6 Lettonia 7 Lituania 9 Lussemburgo 6 Ungheria 12 Malta 5 Paesi Bassi 12 Austria 12 Polonia 21 Portogallo 12 Slovenia 7 Slovacchia 9 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24»

CAPO 6

Il Comitato scientifico e tecnico

Articolo 16

All'articolo 134, paragrafo 2 del trattato Euratom, il primo comma è sostituito dal seguente:


«2.Il comitato è composto di trentanove membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.»

.

CAPO 7

La Banca centrale europea

Articolo 17

All'articolo 49 del protocollo n. 18 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea è aggiunto il paragrafo seguente:


«49.3 Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29.3.»

TITOLO II

ALTRI ADATTAMENTI

Articolo 18

All'articolo 57, paragrafo 1 del trattato CE si aggiunge quanto segue:


«In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999»

.

Articolo 19

All'articolo 299, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PERMANENTI

TITOLO I

ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 20

Gli atti elencati nell'allegato II del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Articolo 21

Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato III del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 57.

TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 22

Le misure elencate nell'allegato IV del presente atto sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.

Articolo 23

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari in quanto derivanti da una modifica nelle regole comunitarie. Tali adattamenti possono essere effettuati prima della data dell'adesione.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

TITOLO I

MISURE TRANSITORIE

Articolo 24

Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati.

Articolo 25

1. In deroga all'articolo 189, secondo comma del trattato CE e all'articolo 107, secondo comma del trattato CEEA, nonché tenuto conto dell'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, il numero dei seggi dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo, per il periodo dalla data di adesione all'inizio del mandato 2004-2009 del Parlamento europeo, è fissato come segue: Repubblica ceca 24 Estonia 6 Cipro 6 Lettonia 9 Lituania 13 Ungheria 24 Malta 5 Polonia 54 Slovenia 7 Slovacchia 14

2. In deroga all'articolo 190, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, i rappresentanti dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo, per il periodo dalla data di adesione all'inizio del mandato 2004-2009 del Parlamento europeo, sono designati dai parlamenti di detti Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati.

Articolo 26

1. Per il periodo fino al 31 ottobre 2004 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

per quanto concerne l'articolo 205, paragrafo 2 del trattato CE e l'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA:

Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio 5 Repubblica ceca 5 Danimarca 3 Germania 10 Estonia 3 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Cipro 2 Lettonia 3 Lituania 3 Lussemburgo 2 Ungheria 5 Malta 2 Paesi Bassi 5 Austria 4 Polonia 8 Portogallo 5 Slovenia 3 Slovacchia 3 Finlandia 3 Svezia 4 Regno Unito 10

b)

per quanto concerne il secondo comma e terzo comma dell'articolo 205, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA:

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

ottantotto voti a favore quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

ottantotto voti a favore espressi da almeno due terzi dei membri, negli altri casi.

c)

per quanto concerne la seconda frase del terzo comma dell'articolo 23, paragrafo 2 del trattato UE:

Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 88 voti a favore, espressi da almeno due terzi dei membri.

d)

per quanto concerne l'articolo 34, paragrafo 3 del trattato UE:

Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 88 voti favorevoli, espressi da almeno due terzi dei membri.

2. Qualora meno di dieci nuovi Stati membri aderiscano all'Unione, la soglia della maggioranza qualificata per il periodo fino al 31 ottobre 2004 è fissata con decisione del Consiglio, con l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile al 71,26% del numero totale dei voti.

Articolo 27

1. Le entrate denominate «dazi della tariffa doganale comune e altri dazi», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(3), o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che la sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi.

2. Per l'anno 2004 l'imponibile IVA armonizzato e la base dell'RNL (reddito nazionale lordo), di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, di ciascun nuovo Stato membro sono pari a due terzi della base annua. Anche la base dell'RNL di ciascun nuovo Stato membro da considerare per il calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, è pari a due terzi della base annua.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota congelata per il 2004 di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, gli imponibili IVA ridotti dei nuovi Stati membri sono calcolati sulla base di due terzi dei loro imponibili IVA non ridotti e di due terzi del loro RNL.

Articolo 28

1. Il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 2004 è adattato, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1o maggio 2004.

2. I dodici dodicesimi mensili delle risorse basate sull'IVA e sull'RNL che i nuovi Stati membri devono corrispondere a titolo di tale bilancio rettificativo, nonché l'adeguamento retroattivo dei dodicesimi mensili per il periodo gennaio-aprile 2004 che si applicano solo agli attuali Stati membri, sono convertiti in ottavi da richiedere nel periodo maggio-dicembre 2004. Anche gli adeguamenti retroattivi derivanti da ogni successivo bilancio rettificativo adottato nel 2004 sono convertiti in parti uguali da richiedere nel restante periodo dell'anno.

Articolo 29

Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica ceca, a Cipro, a Malta e alla Slovenia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un ottavo nel 2004, dalla data di adesione, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di compensazione finanziaria temporanea:

	(milioni di euro, prezzi 1999)
	2004	2005	2006

Repubblica ceca 125,4 178,0 85,1 Cipro 68,9 119,2 112,3 Malta 37,8 65,6 62,9 Slovenia 29,5 66,4 35,5

Articolo 30

Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunità versa alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, un ottavo nel 2004, dalla data di adesione, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di uno strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria:

	(milioni di euro, prezzi 1999)
	2004	2005	2006

Repubblica ceca 174,7 91,55 91,55 Estonia 15,8 2,9 2,9 Cipro 27,7 5,05 5,05 Lettonia 19,5 3,4 3,4 Lituania 34,8 6,3 6,3 Ungheria 155,3 27,95 27,95 Malta 12,2 27,15 27,15 Polonia 442,8 550,0 450,0 Slovenia 65,4 17,85 17,85 Slovacchia 63,2 11,35 11,35

Nel calcolare la ripartizione dei fondi strutturali per gli anni 2004, 2005 e 2006 si è tenuto conto degli importi di 1 miliardo di euro per la Polonia e di 100 milioni di euro per la Repubblica ceca compresi nello strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria.

Articolo 31

1. I nuovi Stati membri sottoelencati versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio(4): (milioni di euro, prezzi attuali) Repubblica ceca 39,88 Estonia 2,5 Lettonia 2,69 Ungheria 9,93 Polonia 92,46 Slovenia 2,36 Slovacchia 20,11

2. I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2006, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:

2006: 15%

2007: 20%

2008: 30%

2009: 35%

Articolo 32

1. Salvo se diversamente previsto nel presente trattato, dopo il 31 dicembre 2003 non sono assunti impegni finanziari a favore dei nuovi Stati membri nell'ambito del programma Phare(5), del programma Phare di cooperazione transfrontaliera(6), dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta(7), del programma ISPA(8) e del programma SAPARD(9). I nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese nell'ambito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999(10), a decorrere dal 1o gennaio 2004, salvo le singole precisazioni ed eccezioni indicate in prosieguo o altrimenti previste nel presente trattato. Gli stanziamenti supplementari massimi per le rubriche 1, 2, 3 e 5 delle prospettive finanziarie, concernenti l'allargamento, sono fissati nell'allegato XV. Tuttavia, non può essere assunto alcun impegno finanziario in base al bilancio 2004 per qualsiasi programma o agenzia prima dell'effettiva adesione del nuovo Stato membro interessato.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle spese nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune(11), che diventeranno ammissibili al finanziamento comunitario solo dalla data di adesione, conformemente all'articolo 2 del presente atto.

Tuttavia, il paragrafo 1 del presente atto si applica alle spese destinate allo sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(12), fatte salve le condizioni stabilite nella modifica di tale regolamento di cui all'allegato II del presente atto.

3. Fatta salva l'ultima frase del paragrafo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2004, i nuovi Stati membri partecipano ai programmi e alle agenzie della Comunità negli stessi termini e alle stesse condizioni validi per gli Stati membri attuali, con finanziamento dal bilancio generale delle Comunità europee. A decorrere dal 1o gennaio 2004, i termini e le condizioni stabiliti nelle decisioni dei Consigli di associazione, negli accordi e nei memorandum d'intesa tra le Comunità europee e i nuovi Stati membri per quanto riguarda la loro partecipazione ai programmi e alle agenzie della Comunità sono sostituiti dalle disposizioni che disciplinano i pertinenti programmi e agenzie.

4. Qualora uno Stato di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del trattato di adesione non aderisca alla Comunità nel corso del 2004, qualsiasi richiesta fatta da tale Stato o da esso proveniente per il finanziamento di spese nell'ambito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie per il 2004 è considerata nulla e non avvenuta. In tal caso la decisione del Consiglio di associazione, l'accordo o il memorandum d'intesa pertinenti per lo Stato in questione continuano ad applicarsi allo Stato medesimo per tutto l'anno 2004.

5. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.

Articolo 33

1. A decorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare d'appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare(13), del programma Phare di cooperazione transfrontaliera(14) e dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta(15) sono gestiti dalle agenzie esecutive nei nuovi Stati membri.

Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89(16).

Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante non è presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione è inammissibile all'assistenza di preadesione.

Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante è ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorità di un nuovo Stato membro, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra l'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preadesione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.

2. Gli impegni di bilancio globali stabiliti prima dell'adesione in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno civile completo precedente l'adesione. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi e gli esborsi dovranno essere effettuati come previsto nel protocollo finanziario(17), di norma entro la fine del terzo anno successivo all'impegno. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per gli esborsi, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.

4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA(18) e ai fini di una transizione fluida dalle norme applicabili prima dell'adesione al regime successivo all'adesione, la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che nei nuovi Stati membri resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di quindici mesi dopo l'adesione. Per la durata di tale periodo i funzionari che prima dell'adesione coprivano posti nei nuovi Stati membri e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione in conformità dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(19). Per tutto il 2004 e sino a fine luglio 2005, le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale, indotte dalla gestione dell'assistenza di preadesione sono coperte dalla linea relativa alle spese di complemento per azioni (ex parte B del bilancio) o da linee equivalenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e il programma ISPA, dei rispettivi bilanci di preadesione.

5. Nel caso in cui un progetto approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999 non possa più essere finanziato a titolo di detto strumento, esso può essere integrato nella pianificazione dello sviluppo rurale ed essere finanziato nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate dalla Commissione secondo le procedure stabilite all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(20).

Articolo 34

1. Fra la data di adesione e la fine del 2006, l'Unione fornisce ai nuovi Stati membri un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso denominata «strumento di transizione», per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa di attuare e applicare la normativa comunitaria e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares.

2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali, segnatamente nei seguenti settori:

giustizia e affari interni (rafforzamento del sistema giudiziario, controlli alle frontiere esterne, strategia anticorruzione, rafforzamento delle capacità in materia di applicazione della legge);

controllo finanziario;

tutela degli interessi finanziari della Comunità e lotta contro la frode;

mercato interno, compresa l'unione doganale;

ambiente;

servizi veterinari e sviluppo della capacità amministrativa in relazione alla sicurezza alimentare;

strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);

sicurezza nucleare (rafforzamento dell'efficacia e della competenza delle autorità per la sicurezza nucleare e dei relativi organismi di supporto tecnico, nonché degli organismi addetti alla gestione dei rifiuti radioattivi);

statistiche;

rafforzamento della pubblica amministrazione in base alle esigenze individuate nella relazione globale di controllo della Commissione non coperte dai fondi strutturali.

3. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale(21).

4. Il programma è attuato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.(22) Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri attuali, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.

Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi del 1999, ammontano a 200 milioni di euro nel 2004, a 120 milioni di euro nel 2005 e a 60 milioni di euro nel 2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 35

1. È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo per aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2006, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.

Per rimediare alle carenze individuate nella preparazione della partecipazione a Schengen, in virtù dello strumento Schengen sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di azione:

investimenti per la costruzione, la ristrutturazione o il miglioramento delle infrastrutture per l'attraversamento delle frontiere e degli edifici connessi;

investimenti per qualsiasi tipo di attrezzatura operativa (p. es. apparecchi di laboratorio, strumenti di rilevazione, hardware e software per il Sistema d'informazione Schengen SIS 2, mezzi di trasporto);

formazione delle guardie di frontiera;

sostegno per i costi logistici e operativi.

2. In virtù dello strumento Schengen, agli Stati membri beneficiari elencati in appresso sono messi a disposizione, sotto forma di pagamento forfettario, gli importi seguenti:

	(milioni di euro, prezzi 1999)
	2004	2005	2006

Estonia 22,9 22,9 22,9 Lettonia 23,7 23,7 23,7 Lituania 44,78 61,07 29,85 Ungheria 49,3 49,3 49,3 Polonia 93,34 93,33 93,33 Slovenia 35,64 35,63 35,63 Slovacchia 15,94 15,93 15,93

3. Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della scelta e dell'attuazione delle singole operazioni in conformità del presente articolo. È inoltre loro responsabilità coordinare l'impiego dello strumento con l'assistenza in base ad altri strumenti comunitari, garantire la compatibilità con le politiche e le misure comunitarie e garantire l'osservanza del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

I pagamenti forfetari del sussidio sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento e tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, gli Stati membri beneficiari presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finanziaria dei pagamenti forfetari del sussidio, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa.

Lo Stato beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee e conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile alle modalità di gestione decentrate.

4. La Commissione conserva il diritto di verifica, attraverso l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). La Commissione e la Corte dei conti possono anche svolgere controlli sul posto secondo le procedure del caso.

5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento di tale strumento.

Articolo 36

Gli importi di cui agli articoli 29, 30, 34 e 35 sono adeguati ogni anno in quanto parte dell'adeguamento tecnico di cui al punto 15 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 37

1. Entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione nella situazione economica di una data area, un nuovo Stato membro può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.

Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.

2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.

3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CE e al presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

Articolo 38

Qualora un nuovo Stato membro non abbia osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente atto e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare le misure appropriate.

Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma precedente fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Articolo 39

In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte di un nuovo Stato membro nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in campo penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in campo civile ai sensi del titolo IV del trattato CE, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente atto, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalità di applicazione.

Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra un nuovo Stato membro e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dal giorno dell'adesione. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma precedente finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Articolo 40

Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori di cui agli allegati da V a XIV non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.

Articolo 41

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(23) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ovvero secondo la pertinente procedura di comitato determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.

Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificati nel presente atto e che si rendono necessari in conseguenza dell'adesione sono adottate prima della data di adesione dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione.

Articolo 42

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore veterinario e fitosanitario, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura di comitato determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO

TITOLO I

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI

Articolo 43

Il Parlamento europeo apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 44

Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 45

1. Ogni Stato che aderisce all'Unione ha diritto a che un suo cittadino sia nominato membro della Commissione.

2. Nonostante l'articolo 213, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 214, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 214, paragrafo 2 del trattato CE e l'articolo 126, primo comma, del trattato CEEA:

a)

un cittadino di ogni Stato membro è nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione di tale Stato. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione,

b)

il mandato dei membri della Commissione nominati conformemente alla lettera a), nonché di quelli che erano nominati a partire dal 23 gennaio 2000 scade il 31 ottobre 2004,

c)

una nuova Commissione composta da un cittadino di ogni Stato membro entra in funzione il 1o novembre 2004; il mandato dei membri di questa nuova Commissione scade il 31 ottobre 2009,

d)

all'articolo 4, paragrafo 1 del Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea, allegato al trattato UE e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, la data del 1o gennaio 2005 è sostituita con quella del 1o novembre 2004.

3. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 46

1. Dieci giudici sono nominati alla Corte di giustizia e dieci giudici sono nominati al Tribunale di primo grado.

2.

a)

Il mandato di cinque dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2006. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 6 ottobre 2009.

b)

Il mandato di cinque dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2004. Questi giudici sono estratti a sorte. Il mandato degli altri giudici scade il 31 agosto 2007.

3.

a)

La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

b)

Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

c)

I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

4. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.

Articolo 47

La Corte dei conti è completata con la nomina di dieci membri supplementari, il cui mandato è di sei anni.

Articolo 48

Il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 95 membri in rappresentanza delle varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 49

Il Comitato delle regioni è completato con la nomina di 95 membri, in rappresentanza delle collettività regionali e locali dei nuovi Stati membri, titolari di un mandato elettorale regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 50

1. Il mandato degli attuali membri del Comitato scientifico e tecnico a norma dell'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA scade alla data di entrata in vigore del presente atto.

2. Al momento dell'adesione il Consiglio nomina i nuovi membri del Comitato scientifico e tecnico secondo la procedura stabilita dall'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA.

Articolo 51

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Articolo 52

1. Per i Comitati, i gruppi e gli altri enti istituiti dai trattati e dal legislatore elencati nell'allegato XVI, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2. Il mandato dei nuovi membri dei Comitati e dei gruppi istituiti dalla Commissione, elencati nell'allegato XVII, scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

3. All'adesione i Comitati elencati nell'allegato XVIII sono integralmente rinnovati.

TITOLO II

APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 53

Dalla data di adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni dopo l'adesione.

Articolo 54

I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine sia previsto negli allegati di cui all'articolo 24 o in altre disposizioni del presente atto o dei suoi allegati.

Articolo 55

Dietro richiesta debitamente circostanziata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione può, entro il 1o maggio 2004, adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1o novembre 2002 e la data della firma del trattato di adesione.

Articolo 56

Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati II, III e IV e citate negli articoli 20, 21 e 22 del presente atto.

Articolo 57

1. Quando gli atti delle istituzioni anteriori all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente Atto o nei suoi allegati, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dalla data di adesione.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, redigono i testi a tal fine necessari.

Articolo 58

I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

Articolo 59

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

Gli allegati da I a XVIII, le relative appendici e i protocolli da 1 a 10 acclusi al presente atto ne costituiscono parte integrante.

Articolo 61

Il Governo della Repubblica italiana rimette ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.

I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

Articolo 62

Il Segretario Generale rimette ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. (1)

GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. (2)

GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. (3)

GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42. (4)

GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42. (5)

Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11), modificato. (6)

Regolamento (CE) n. 2760/98 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49), modificato. (7)

Regolamento (CE) n. 555/2000 (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3), modificato. (8)

Regolamento (CE) n. 1267/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73), modificato. (9)

Regolamento (CE) n. 1268/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87). (10)

Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1). (11)

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (12)

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (13)

Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11), modificato. (14)

Regolamento (CE) n. 2760/98 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49), modificato. (15)

Regolamento (CE) n. 555/2000 (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3), modificato. (16)

GU L 232 del 2.9.1999, pag. 34. (17)

Come previsto negli orientamenti per l'attuazione del programma Phare (SEC (1999) 1596, aggiornato il 6.9.2002 dal C 3303/2). (18)

Regolamento (CE) n. 1267/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73), modificato. (19)

GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 (GU L 347 del 20.12.2002, pag. 1). (20)

GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1). (21)

GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1). (22)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). (23)

GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.