Atto del Consiglio 99-C 26-04

Da Wikisource.
Unione europea

1999 diritto diritto Atto del Consiglio 99/C 26/04
che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea Intestazione 18 maggio 2008 50% Diritto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2,

visto il parere del consiglio di amministrazione,

considerando che spetta al Consiglio deliberare, all'unanimità, le norme che disciplinano le relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi ed organismi non connessi all'Unione europea;

tenuto conto della dichiarazione, fatta all'atto della firma della convenzione Europol, relativa all'articolo 42 di detta convenzione, secondo cui l'Europol dovrebbe stabilire in via prioritaria relazioni con i servizi competenti dei paesi con i quali le Comunità europee e i loro Stati membri hanno avviato un dialogo strutturato,

HA ADOTTATO LE NORME CHE SEGUONO:

Articolo 1 Definizioni
Ai fini delle presenti norme, s'intende per:
a) «Stati terzi», gli Stati non membri dell'Unione europea cui rimanda l'articolo 10, paragrafo 4, punto 4), della convenzione Europol;
b) «organismi non connessi all'Unione europea», gli organismi cui rimanda l'articolo 10, paragrafo 4, punti 5), 6) e 7), della convenzione Europol;
c) «accordo», un accordo concluso al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione Europol;
d) «organico dell'Europol», il direttore, i vicedirettori e gli agenti dell'Europol di cui all'articolo 30 della convenzione Europol.
Articolo 2 Accordi
1. L'Europol può concludere accordi con Stati terzi ed organismi non connessi all'Unione europea.
2. Il Consiglio determina all'unanimità con quali Stati terzi o organismi non connessi all'Unione europea debbano essere negoziati accordi.
3. Il direttore dell'Europol, previa consultazione del consiglio di amministrazione ed autorizzazione da parte del Consiglio, avvia negoziati per la conclusione di siffatti accordi. All'atto della decisione relativa all'autorizzazione il Consiglio può imporre determinate condizioni. Detti accordi possono essere conclusi soltanto previa approvazione all'unanimità del Consiglio.
Articolo 3 Ufficiali di collegamento
Un accordo si impone per il comando di ufficiali di collegamento dell'Europol presso Stati terzi o organismi non connessi all'Unione europea e per il comando presso l'Europol di ufficiali di collegamento di Stati terzi o di organismi non connessi all'Unione europea. Detto accordo fissa le condizioni del comando nonché le funzioni assegnate agli ufficiali di collegamento.
Articolo 4 Missioni dell'organico dell'Europol e accoglienza dei funzionari di alto livello
1. Il direttore dell'Europol comunica preventivamente al presidente del consiglio di amministrazione le missioni dell'organico dell'Europol in Stati terzi o presso organismi non connessi all'Unione europea, nonché le visite presso l'Europol di funzionari di alto livello provenienti da uno Stato terzo o da un organismo non connesso all'Unione europea.
2. In presenza di un accordo, il consiglio di amministrazione può determinare quali missioni dell'organico dell'Europol nello Stato terzo o presso l'organismo non connesso all'Unione europea in questione possono non essere comunicate preventivamente.
3. Le missioni dell'organico dell'Europol in Stati terzi o presso organismi non connessi all'Unione europea e le visite presso l'Europol di funzionari di alto livello provenienti da uno Stato terzo o da un organismo non connesso all'Unione europea, con i quali non è stato concluso nessun accordo, sono ammesse soltanto previa autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione.
Articolo 5 Riunioni periodiche
1. Il direttore dell'Europol può, previa approvazione all'unanimità del consiglio di amministrazione, tenere riunioni periodiche con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea.
2. L'approvazione del consiglio di amministrazione non è necessaria se la convocazione di riunioni periodiche è prevista in un accordo.
Articolo 6 Informazione del consiglio di amministrazione e del Consiglio
Il direttore dell'Europol riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione e al Consiglio in merito alle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea. Tali relazioni sono trattate nella relazione generale sulle attività svolte dall'Europol (articolo 28, paragrafo 10, della convenzione Europol).
Articolo 7 Privilegi e immunità
Un accordo con uno Stato terzo può contemplare gli eventuali privilegi ed immunità necessari nello Stato terzo per l'Europol, il suo organico e gli ufficiali di collegamento da esso inviati.
Articolo 8 Scambio di informazioni
1. Le presenti norme lasciano impregiudicate le norme relative alla trasmissione di dati personali da parte dell'Europol a Stati terzi ed organismi terzi, le norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol e le norme relative alla ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati ed organismi terzi.
2. a) Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione Europol, l'Europol può trasmettere agli Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea dati non personali cui sia stato attribuito il livello di protezione minimo previsto all'articolo 8, paragrafo 1, delle norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol, nei seguenti casi:
  • se è stato concluso un accordo alle condizioni di cui all'articolo 2 del presente atto,
  • in via eccezionale qualora il direttore dell'Europol ritenga assolutamente necessaria la trasmissione di tali dati per salvaguardare gli interessi fondamentali degli Stati membri o per prevenire un pericolo imminente e di natura criminale.
b) Per la trasmissione di dati non personali classificati Europol 1, 2 o 3 è necessario un accordo, che deve tener conto delle norme sulla protezione del segreto delle informazioni dell'Europol.
Articolo 9 Entrata in vigore
Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla loro adozione da parte del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente
B. PRAMMER

(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.