Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 2

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Bollettino N. 2

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 2.


EDIZIONE OFFICIALE


21 Notificazione del Prefetto di Polizia contro un avviso violento ai sacerdoti — pag. 17.

23 Circolare del Ministro dell'Interno affinchè i superiori de' luoghi pii facciano l'inventario di tutti i loro beni — ivi.

26 Ordinanza del Ministro del Commercio sul regolamento per la fabbricazione dei panni — pag. 21.

27 Idem del Comitato Esecutivo per cui Antonio De Andreis è nominato Presidente di S. Michele — pag. 24.

28 Notificazione del Ministro delle Finanze per cui si aprono tre offici di cambia valute — ivi.

29 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui si stabilisce che i soli capi d'arti, che non pagano ai lavoranti più di scudi venti la settimana, fruiscano dei cambia valute — pag. 25.

30 Idem in cui si proibisce ogni questua in favore di Venezia, se non è autorizzata dall'inviato di Venezia o dalle autorità governative — pag. 37.

31 Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia ai Presidi dei Tribunali pel retto e sicuro andamento della giustizia — pag. 28.

32 Decreto del Comitato Esecutivo per sciogliere l'attuale Consiglio di Stato — pag. 29.

33 Avviso del Ministro delle Finanze in cui si notifica che Michele Guidi ed Enrico Canale sottoscriveranno i boni da scudi 2 e da scudo uno — pag. 30.

34 Decreto dell'Assemblea Costituente per la cessazione delle Giunte di pubblica sicurezza, e degli altri tribunali eccezionali — ivi.

33 Idem perchè gl'impiegati diano l'adesione ed i militari il giuramento di fedeltà alla Repubblica — ivi.

36 Idem del Comitato Esecutivo che i cavalli de' così detti palazzi apostolici o guardie nobili siano requisiti per le batterie — pag. 31.


Roma 1849. — Tipografia Governativa.

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

NOTIFICAZIONE

Oggi è stato affisso un avviso ai Sacerdoti che ha tutti i caratteri di una morale violenza fatta ad una rispettabile classe di Cittadini.

Noi riproviamo altamente quest’atto di prepotente licenza, e siamo risoluti a prendere le misure più rigorose contro gli autori, stampatori, o pubblicatori di siffatti scritti, che evidentemente sono mascherati nemici nostri, e che disonorerebbero un Popolo che li lasciasse impuniti.

La Repubblica non è l’anarchia; la libertà non è la licenza. Che tutti i Cittadini si rassicurino; il Governo della Repubblica saprà far rispettare i principii d’ordine e di temperanza ci vile, che fanno la gloria suprema di questa no stra santa rivoluzione.

Roma 14 Febbrajo 1849.

Il Prefetto di Polizia


(23)

MINISTERO DELL'INTERNO


CIRCOLARE AI PRESIDI DELLE PROVINCE

In adempimento della legge emanata il 13 corrente dall’Assemblea della Repubblica Romana con la quale è proibita ogni alienazione dei beni Ecclesiastici ecc. voi, o cittadino Preside, ordinerete, che ogni Superiore od Amministratore dei Corpi morali Religiosi, Ecclesiastici, dei Luoghi, [p. 20 modifica]e Case Pie di qualunque specie debbano dare un esatto e circostanziato inventario di tutti i mobili comuni, e preziosi, non che degli arredi sagri, e suppellettili: lo debbano egualmente dare dei semoventi, e crediti di ogni sorte, che sono in proprietà del Corpo Religioso o Luogo Pio, in somma di ogni altro effetto che si descrive in un inventario legale.

Assegnerete un congruo ma brevissimo termine per la esecuzione, ordinando al tempo stesso che l’inventario debba esser convalidato dal giuramento del Superiore ed Amministratore rispettivo, il quale dichiari che niente fu sottratto, niente venduto o nascosto, sotto le pene comminate dalle leggi contro i falsi giuramenti.

Decorso infruttuosamente il termine da voi stabilito, provvederete che l’inventario sia eseguito di officio per atto di pubblico Notajo, a spese del Corpo o Stabilimento Religioso, Ecclesiastico, o Casa Pia, intendendosi che ne’ due casi, fatto l’inventario, essi se ne costituiranno depositarj, e come tali saranno considerati nelle conseguenze tutte che derivano da siffatta qualità, e i complici delle sottrazioni o occultazioni saranno sottoposti alle punizioni in vigore delle leggi vigenti.

Gl’inventarj che vi saranno consegnati, o avrete fatto eseguire di officio, li trasmetterete a questo Ministero con le vostre osservazioni, e con quelle cognizioni che vi sarete procurato in proposito.

Roma 14 Febbrajo 1849.

Ministro dell'Interno
C. Armellini


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REPUBBLICA ROMANA


ORDINANZA

SUL REGOLAMENTO IN VIGORE PER LA FABBRICAZIONE
DEI PANNI DELLO STATO.

Il Ministro del Commercio, Belle Arti,
Industria e Agricoltura
.


Ponderato che la Notificazione dei 21 agosto 1835 del cessato Tesorierato, tendente a rendere migliori i tessuti di lana e a dar favore all’agricoltura e alla pastorizia non abbia conseguito interamente il fine pel quale venne pubblicata;

Vista l’utilità, che deriva a un Governo bene ordinato dal favorire queste industrie; intanto che il Ministro pone tutta la cura nel trovare que’ modi, che siano più acconci a farle prosperare, avendo avvertito che in particolare la poca chiarezza, colla quale è espresso l’Art. 3 della prefata Notificazione, è stata la causa che pel passato sia stata pagata dall’erario una riguardevole somma annuale in premio della sola quantità dei tessuti in lana, con discapito degli onesti fabbricatori, senza ottenere il vantaggio di renderne più buona la qualità;

Inerendo allo spirito della stessa Notificazione, che, enunciando le varie portate dei panni, ha voluto intendere con ciò di rimunerarne la più bella e più scelta tessitura;

Udito il Consiglio dei Ministri, ricevuta l’approvazione del Comitato esecutivo;

Ordina:

Che a cominciare dalla pubblicazione della [p. 22 modifica]presente Ordinanza non saranno più ammessi al conseguimento del premio di quantità se non quei panni, che, a seconda della classe in cui sono annoverati negli Art. 3 e 4 della Notificazione suddetta, si riconosceranno di buon lanaggio, di solido ed invariabile colore, ben gualcati, cimati ed apparecchiati a perfezione. Le altezze poi ne dovranno essere regolate in guisa, che il panno resti compatto, ossia abbia quella cartina, che lo rende perfetto.

I panni a spina e saje in ottanta sono considerati solo nella terza e quarta classe, a norma delle qualità delle lane; gli spinati doppi o di tutta altezza, lavorati come diagonali, saranno considerati nella prima o seconda classe, a norma pure delle qualità delle lane.

Per la qual cosa in ogni officio di revisione dei drappi, o, dove manchino, nella residenza dei Gonfalonieri o dei Priori, si terranno i campioni delle varie classi de’ panni, pe’ quali si richiede il premio; e questi campioni, che saranno inviati dal Ministro, saranno cambiati ogni anno, e forniti dalle fabbriche dello Stato, saranno di grandezza di mezza canna circa, e ogni fabbricatore non potrà conseguire il premio, se non uguagli perfettamente nel suo tessuto la qualità del campione; restando però in facoltà dei concorrenti di dare al drappo quel colore che vorranno. Tali campioni si terranno pure nel Ministero del Commercio.

Ogni fabbricatore, oltre il libro che dee tenere, a forma del. 2 dell’Articolo 6 della prefata Notificazione, sarà in obbligo di avere presso di sè un registro dei drappi che consegna per [p. 23 modifica]tessere, colla indicazione del nome e cognome del tessitore, e del locale ove questi tiene il telajo; ed ogni tessitore dovrà avere un libretto ove sia registrato il drappo col numero corrispondente al libro del fabbricatore, e trovandosi irregolarità in questi registri, sarà ricusato il premio.

I drappi, pe’ quali si domanda il premio dovranno presentarsi al bollo per la verifica, ultimati di ogni lavorazione, e soppressati almeno una volta.

Ogni panno avrà il merco del fabbricatore, il numero progressivo della paccotta del tessuto oltre quello delle sue portate, e ciò sia eseguito in ambi i lati delle testate, affinchè nel tagliare la mostra resti incluso tanto su questa, quanto sulla paccotta, il nome, il numero e la portata del drappo.

Nell’officio di revisione, o presso i Gonfalonieri o i Priori, ogni fabbricatore avrà la sua filza separata della mostra che si taglia dal panno, affinchè sieno pronte ad ogni richiesta del Ministro.

È proibito a qualunque fabbricatore di fare due testate in quelle paccotte che egli assoggetta al premio.

Il Ministro farà eseguire altre verifiche, oltre le ordinarie, da impiegati, o periti di arte, di sua scelta.

Resta in particolare richiamato alla stretta osservanza l’Art. 5 della citata Notificazione, nel quale si prescrive che non possono concorrere al premio quei panni, che siano ordinati [p. 24 modifica]appositamente dal governo, o direttamente, o indirettamente.

Dal Ministero del Commercio li 14 Febbrajo 1849.

Il Ministro
P. Sterbini

(27)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica ordina quanto segue:

Il cittadino Antonio De Andreis è nominato Presidente di S. Michele.

Il Ministro dell’Interno è incaricato dell’esecuzione della presente.

Roma 15 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

(29)

REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

In esecuzione del decreto del Comitato esecutivo della Repubblica Romana 12 andante saranno aperti, ad incominciare dal giorno 17 corrente, gli officj di cambia valute nei tre seguenti luoghi della Città di Roma.

1. Presidenza regionaria del Rione Colonna, Palazzo del Cinque a Monte Citorio.

[p. 25 modifica]2. Presidenza regionaria del Rione Campitelli in piazza di Aracoeli.

3. Presidenza regionaria del Rione Trastevere in piazza di S. Appollonia.

Il cambio verrà effettuato per i boni del tesoro non maggiori di scudi venti o in moneta o in piccoli biglietti, al valore nominale compresi i frutti, e senza alcun agio, ed a comodo dei capi d’arti e mestieri, presso i certificati delle loro rispettive Presidenze regionarie, in conformità degli articoli 2 e 3 del decreto suddetto.

I suddetti officj di cambia valute resteranno aperti dalle ore dieci della mattina fino alle due pomeridiane.

Roma il 18 Febbrajo 1849.

Il Ministro
Livio Mariani.

(99)

IL COMITATO ESECUTIVO

DELLA REPUBBLICA ROMANA

Vista l’Ordinanza del 12 Febbrajo corrente;

Considerando che la medesima ha dato luogo alla domanda di alcuni schiarimenti e modificazioni;

Che è stata interpretata da alcuni erroneamente, e che si cercherebbe da molti commercianti e bottegaj con una speculazione di lucro, a grave discapito dell’erario, abusare di una misura provvida in sollievo unicamente dei lavoranti poveri, e di quei soli capi che, dalla ristrettezza del numero de’ loro lavoranti, si deve presumere che manchino de’ mezzi per sopperire all’aggravio, proveniente alla loro mercede dal [p. 26 modifica]cambio delle valute; in aggiunta, supplemento, e dichiarazione di quanto prescrive l’Ordinanza suddetta;

Ordina:

Art. 1. I soli capi d’arti, i quali tengono lavoranti a pagamento settimanale, e le cui mercedi non oltrepassino complessivamente la somma di scudi venti la settimana, avranno diritto di cambiarla in moneta o in biglietti d’infimo valore, a termini in tutto il resto dell’Ordinanza precedente.

Art. 2. I Presidenti Regionarj si adopreranno con tutta la diligenza per la fedeltà ed esattezza delle note che dovranno certificare gratuitamente, e rammenteranno ai capi d’arti le pene che la legge commina in caso di abuso e di falsità contro la scroccheria per le false supposizioni, o altre frodi che potessero commettere.

Art. 3. Le note da certificarsi conterranno l’elenco nominale dei lavoranti col rispettivo soldo, e dovranno rinnovarsi ad ogni settimana.

Art. 4. Quanto agli altri capi d’arti e mestieri, sarà a loro carico di saldare le opere senza aggravare i mercenarj, e senza dar motivo a disordini per il modo di pagamento.

Art. 5. I Ministri sono incaricati, rispettivamente nella parte che li riguarda, della esecuzione.

Fatto a Roma nella nostra residenza li 16 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro dell'Interno A. Saffi.


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica,

Sopra dimanda dell’Inviato di Venezia, e uditi i reclami della Commissione centrale pei soccorsi di Venezia da lui instituita;

Considerando: Che Venezia dev’essere soccorsa con mezzi efficaci, e quindi con unità e verità; Che non si deve abusare del suo nome; Che il Governo della Repubblica Romana, se da un lato per l’interesse di Venezia ha dovere di eccitare i soccorsi, dall’altro per l’interesse medesimo e per la pubblica morale, ha dovere di tutelare contro gli abusi la carità cittadina;

Ordina:

1. È proibita nel territorio della Repubblica Romana ogni e qualsiasi questua in favore di Venezia, se non è autorizzata dall’Inviato di Venezia, o dalle Autorità governative.

2. Le Autorità governative che volessero, a questo scopo, autorizzare una questua, dovranno mettersi in accordo coll’Inviato di Venezia.

I Ministri dell’Interno, e degli Affari esteri, sono incaricati, per ciò che li riguarda, della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 16 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro degli Affari esteri
Carlo Rusconi.


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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA


CIRCOLARE

AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI

Cittadino Presidente.

Chiamato in tempi così difficili ad assumere il Ministero di Grazia e Giustizia, io non mi dissimulo la gravezza dell’incarico che prendo a portare.

Il Popolo fece un atto di eterna giustizia ripigliando il suo diritto calpestato; e la Repubblica Romana, espressione vera della volontà popolare, deve rifulgere precipuamente per la giustizia. Il retto e sicuro andamento di questo gran de ramo della pubblica amministrazione, se per l’innanzi era un vivissimo desiderio dell’universale, ora deve convertirsi in un fatto costante, irrepugnabile.

Ogni mio studio volgerò a questo intento; ma i miei sforzi rimarrebbero inefficaci senza il più zelante concorso di tutti gli officiali dell’ordine giudiziario.

Cittadino Presidente! io non dubito affatto, che voi non siate compreso della dignità e dello splendore, che la Repubblica comparte alla vostra magistratura. Ma voi dovete altresì comprendere, che coll’altezza del vostro grado tanto maggiore è fatta la vostra responsabilità. Il popolo, geloso delle sue libertà, ha diritto di sindacare severa mente la condotta dei suoi Magistrati.

Se nella gerarchia giudiziaria vi fosse chi non ha la convinzione di dedicarsi sinceramente, e [p. 29 modifica]con tutte le forze al servizio del governo; se vi fosse chi, simulando attaccamento alla Repubblica, con ipocrite arti cercasse di nascondere la propria avversione; io lo invito francamente a fare atto di lealtà, ritirandosi spontaneo da quel grado, da cui alla prima mancanza con suo vitupero sarebbe inevitabilmente rimosso.

Intanto io conto sulla vostra operosità, sulla vostra rettitudine, sulla vostra risolutezza per l’adempimento rigoroso delle alte funzioni che vi sono affidate, e per la stretta sorveglianza dei funzionarii a voi soggetti.

Roma 16 Febbrajo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia


(39)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica:

Che l’Assemblea Costituente ha promulgato nella seduta di jeri il seguente

Decreto.

1. L’attuale Consiglio di Stato è sciolto.

2. Il Comitato esecutivo e il Consiglio de’ Ministri sono incaricati di nominare, sotto la propria responsabilità, una Commissione, che adempia provvisoriamente l’officio del Consiglio di Stato, fino alla promulgazione delle Leggi organiche.

[p. 30 modifica]Ciascun Ministro è incaricato della esecuzione, per ciò che lo riguarda.

Roma 17 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro dell'Interno


(33)

REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DELLE FINANZE

AVVISO

La necessità di accorrere prontamente con una quantità corrispondente al bisogno di Boni da Scudi due, e Scudo Uno, ha obbligato di destinare straordinariamente alla firma dei medesimi due impiegati della Direzione Generale del Debito Pubblico, cioè: per il Direttore Generale, MICHELE GUIDI; per il Segretario Generale, ENRICO CANALE.

Roma 17 Febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze
Ignazio Guiccioli


(34)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'Assemblea Decreta:

Che le Giunte di pubblica sicurezza, o qualunque altro Tribunale eccezionale, hanno cessato da qualunque potere.

[p. 31 modifica](33)

L'Assemblea Decreta:

Art. 1. Ogni impiegato civile dovrà dare la sua adesione con atto scritto alla Repubblica Romana.

Art. 2. Ad ogni militare dovrà deferirsi un giuramento solenne.

Art. 3. La formola di adesione è la seguente:

» Dichiaro di aderire alla Repubblica Romana, proclamata dall’Assemblea Costituente, e prometto di servirla fedelmente pel bene della Patria comune, l’Italia.»

Art. 4. Pei militari si dirà invece:

» Io giuro in nome di Dio e del Popolo di riconoscere la Repubblica Romana, proclamata dall’Assemblea Costituente, e giuro di servirla fedelmente pel bene della Patria comune, l’Italia.»

Art. 5. I Presidi di ciascuna Provincia, e i Comandanti dei singoli Corpi, s’incaricheranno della immediata esecuzione,

Roma 18 Febbrajo 1849.

Il Presidente G. Galletti

Il Segretario Ariodante Fabretti


(36)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica Romana notifica che l’Assemblea Costituente ha decretato quanto segue, ed ordina che sia eseguito secondo la sua forma e tenore.

Considerando, che, in questi supremi momenti, il Popolo ripone precisamente la sua fiducia nella forza delle armi;

[p. 32 modifica] Che mentre il Governo della Repubblica provvederà energicamente all’equipaggiamento ed armamento della truppa, non può permettere che nemmeno di un giorno si ritardi il completamento delle batterie di artiglieria, le quali difettano soprattutto di cavalli.

Decreta:

1. Tutti i cavalli de’ così detti Palazzi Apostolici e del Corpo delle così dette Guardie Nobili sono requisiti per uso delle batterie indigene di artiglieria.

2. L’articolo secondo del Decreto fondamentale della Repubblica Romana avendo assicurato al Pontefice il libero esercizio della sua autorità spirituale, il Governo provvederà a tutto il necessario pel conveniente servizio del medesimo.

Il cittadino Ministro della Guerra e Marina è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 18 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo