Catechismo Maggiore/Note

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Preghiere

Note a Catechismo maggiore

Nota 474

L’attuale formulazione dei Cinque precetti generali della Chiesa, è riportata nell’appendice Preghiere e formule.

Note 483-494

Nella disciplina oggi vigente, il secondo precetto della Chiesa prescrive: “Santificare i giorni di penitenza secondo le disposizioni della Chiesa”, In pratica, è necessario ricordare quanto segue:

  1. Tutti i fedeli sono tenuti per legge divina a far penitenza.
  2. Per precetto della Chiesa si è tenuti alle seguenti norme:
    • Il tempo di Quaresima conserva la sua indole penitenziale.
    • Sono giorni di penitenza, da osservare obbligatoriamente, torri i venerdì dell’anno e il Mercoledì delle ceneri.
    • In tali giorni è prescritta l’astinenza dalle carni per chi ha compiuto i 14 anni. Il Mercoledì delle ceneri e il Venerdì santo, oltre all’obbligo dell’astinenza, c’è quello del digiuno per chi ha compiuto 21 anni e non è entrato ancora nei 60.
  3. La legge dell’astinenza vieta di mangiate carni, ma non uova, latticini e condimenti confezionati con grassi animali. La legge del digiuno prescrive un unico pasto; permette tuttavia altre due piccole assunzioni di cibo, a titolo di sostegno nelle attività della giornata.
  4. È data facoltà ai Vescovi di commutare in tutto o in parte l’astinenza e il digiuno con altre forme di penitenza, quali opere di carità ed esercizi di pietà. Tale commutazione è stata concessa dai Vescovi italiani ai loro fedeli per quanto concerne la legge dell’astinenza dalle carni, eccettuato però il tempo di Quaresima.

Nota 499

L’obbligo di soddisfare il precetto nella propria parrocchia non è più vigente.

Nota 505

Attualmente la proibizione di celebrare solennemente le nozze va dall’inizio dell’Avvento fino al giorno di Natale compreso e dall’inizio della Quaresima fino alla domenica di Pasqua compresa.

Nota 554

Il testo italiano approvato per l’uso liturgico del rito del Battesimo prescrive la seguente formula: “Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.

Nota 572

Il nuovo rito del Battesimo dei bambini conferisce ai genitori, e non più ai padrini, il posto preminente nella celebrazione del sacramento. Sono ora i genitori che tengono al sacro fonte i bambini e che rispondono -- assieme ai padrini -- alle domande del celebrante.

Nota 583

Il sacramento della Confermazione si conferisce ora mediante l’unzione del crisma sulla fronte, che si fa con l’imposizione della mano e mediante la formula sacramentale: “Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono” (Cost. Ap. Divinae consortium naturae, 15 - VIII - 1971).

Nota 585

Il “leggero schiaffo” non è più prescritto dal rito attualmente in vigore.

Nota 589

Il nuovo rito stabilisce che l’età della Confermazione per i fanciulli battezzati da bambini sia differita ai sette anni circa, salvo che, per motivazioni pastorali, le Conferenze Episcopali non dispongano diversamente. Per l’Italia è attualmente in vigore, fino a nuova indicazione, la disposizione ad experimentum che stabilisce ai 10-11 anni l’età della Confermazione.

Nota 595

La disciplina attualmente vigente, pur riconoscendo la parentela spirituale tra padrino e confermato, non la considera più -- come avviene tuttora per quella del battesimo -- impedimento per il matrimonio. Da notare però che oggi -- contrariamente a quanto veniva indicato in precedenza -- si raccomanda che il padrino dèlla Cresima sia lo stesso del Battesimo, onde meglio sottolineare il nesso tra i due sacramenti.

Note 628, 633, 634 e 635

La disciplina attuale mitiga notevolmente l’antico rigore del digiuno eucaristico. Le disposizioni della Sacra Congregazione per il Culto divino del 21 giugno 1973 stabiliscono quanto segue:

  1. Per ricevere il Sacramento i comunicandi devono essere da un’ora digiuni di cibi solidi e di bevande, fatta eccezione per l’acqua.
  2. Il tempo del digiuno eucaristico o dell’astinenza dal cibo e dalle bevande viene ridotto a un quarto d’ora circa:
    • per i malati degenti all’ospedale o a domicilio, anche se non costretti a letto;
    • per i fedeli avanzati in età, sia nella loro abitazione che in casa di riposo;
    • per i sacerdoti malati, anche se non costretti a degenza, o per quelli anziani, sia che celebrino la Messa o che ricevano la santa Comunione:
    • per le persone addette alla cura dei malati o degli anziani e per i congiunti degli assistiti, che desiderano fare con essi la santa Comunione, quando non possono, senza disagio, osservare il digiuno di un ora.

Nota 646

Vedi nota al n. 499

Nota 678

Recenti documenti del sacro Magistero considerano parole essenziali della formula dell’assoluzione le seguenti: “Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (cfr. Decreto della Sacra Congregazione per il Culto divino del 2 dicembre 1973).

Nota 803

Il Papa Paolo VI, con la Costituzione Apostolica sulla dottrina delle indulgenze dell’1 gennaio 1967, ha stabilito che le indulgenze parziali non portino più la determinazione dei giorni o degli anni. Il fedele che compie un’azione alla quale è annessa l’indulgenza parziale ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della Chiesa.

Nota 806

A norma della Costituzione Apostolica succitata, le indulgenze, sia parziali che plenarie, possono essere sempre applicate ai defunti a modo di suffragio.

Nota 816

Il Papa Paolo VI, riformando la disciplina dell’Ordine Sacro, con il Motu Proprio Ministeria quaedam del 15 agosto 1972 ha soppresso il suddiaconato e gli ordini minori (ostiarato, lettorato esorcistato e accolitato). Al posto degli ordini minori, ha istituito i Ministeri di Lettore e di Accolito, cui sono demandate anche le funzioni che prima erano affidate al suddiacono. I Ministeri possono essere affidati anche ai laici non candidati al sacerdozio. Restano dunque i tre Ordini di istituzione divina: l’Episcopato, il Sacerdozio semplice e il Diaconato.

Nota 855

La fine dei regimi confessionali e l’affermazione dei regimi liberali anche nei paesi di tradizione cattolica, ha portato alla separazione della Chiesa dallo Stato, il quale non ha più riconosciuto gli effetti civili del matrimonio religioso. In queste condizioni e necessario che accanto al matrimonio religioso si contragga anche il matrimonio civile, affinché siano garantiti gli effetti civili del matrimonio stesso. Il regime concordatario vigente in Italia dal 1929 rende però superfluo, nel nostro paese, il matrimonio civile, poiché lo Stato italiano riconosce effetti civili al matrimonio cattolico.

Nota 882

L’affermazione contenuta nell’ultimo periodo della risposta non ha valore assoluto: le edizioni approvate offrono certamente delle garanzie, ma il censore ecclesiastico non è infallibile e potrebbe avallare degli errori.

Note a Istruzione sopra le feste del Signore, della Beata Vergine e dei Santi

Nota 4 e ss.

Nel calendario odierno, al tempo di Avvento segue il tempo di Natale, che ha inizio con la Messa della vigilia di Natale e termina con la domenica che cade dopo il 6 gennaio. Nella domenica tra l’ottava di Natale si celebra oggi la festa della Sacra Famiglia. Nell’ottava di Natale (1 gennaio) si celebra la solennità della Santa Madre di Dio, non più, quindi, la Circoncisione del Signore; in essa si commemora anche l’imposizione del Santissimo Nome di Gesù. Nella domenica dopo l’Epifania, a conclusione del tempo di Natale, si celebra la festa del Battesimo del Signore.

Nota 29.

Le domeniche di settuagesima, sessagesima e quinquagesima sono soppresse e figurano attualmente come domeniche del tempo tra l’anno. Questo tempo, di 33 o 34 settimane, costituisce un tutt’uno - intramezzato dalla Quaresima e dal tempo pasquale - che sostituisce quello che prima chiamavamo “tempo dopo l’Epifania” e “tempo dopo la Pentecoste”

Note 33 e 34

Il costume del nostro tempo, più ricco di mezzi e più permissivo, non scopre la sua malizia quasi soltanto nel periodo di carnevale: la vasta restaurazione pagana che impregna ogni momento della vita odierna, propone ai fedeli un costante esercizio di testimonianza, come al tempo dei primi cristiani.

Note 35 e ss.

Vedi note ai nn. 483 — 494 del Catechismo maggiore.

Nota 90

Nella vigente disciplina liturgica, il tempo pasquale inizia con la solenne Veglia pasquale e termina con la domenica di Pentecoste, che non ha più la sua ottava. A motivo dell’unità del tempo pasquale, il cero rimane accanto all’altare fino al giorno di Pentecoste. Viene poi trasferito nel battistero, dove viene acceso nelle celebrazioni dei battesimi.

Nota 161

L’Assunzione della Beata Vergine Maria è stata definita come dogma di fede da Pio XII, nel 1950.