Codice Penale militare di pace/Libro secondo/Titolo V

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Libro secondo - Titolo V: Disposizioni realtive ai militari in congedo, ai mobilitati civili e alle persone estranee alle Forze Armate dello Stato

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Libro secondo - Titolo V: Disposizioni realtive ai militari in congedo, ai mobilitati civili e alle persone estranee alle Forze Armate dello Stato
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Capo I - Disposizioni per i militari in congedo

Art. 238. Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato.

E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in congedo, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi.


Art. 239. Reati commessi contro militari in congedo a causa del servizio prestato.

E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in servizio alle armi o considerato tale, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro.


Art. 240. Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorché indebitamente, l'uniforme militare.

Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorché indebitamente, l'uniforme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice.


Art. 241. Militari in congedo assoluto.

Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato.


Capo II - Disposizioni per i mobilitati civili

Art. 242. Mutilazione o infermità procurata o simulazione d'infermità.

Chiunque, a fine di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, ovvero simula infermità o imperfezioni, è punito a norma delle disposizioni degli articoli 157, 158, primo e terzo comma, e 159, relative al militare che commette i fatti predetti a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Tuttavia, la pena è diminuita.


Art. 243. Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile.

Chiunque, appartenendo al personale di uno stabilimento statale di produzione per la guerra ovvero a uno stabilimento privato mobilitato, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica al militare dispensato, all'ammesso a ritardo o all'esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nel comma precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine. Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.


Art. 244. Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, usa violenza contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni. Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.


Art. 245. Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero a chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punibile con la reclusione militare fino a tre anni. La stessa pena si applica, se l'ingiuria è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione militare fino a due anni. Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.


Art. 246. Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.


Art. 247. Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, usa violenza contro un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno. Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi. Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto è commesso da chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.


Art. 248. Minaccia o ingiuria a un inferiore.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi. La pena è della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale. Le stesse pene si applicano, se il fatto è commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.


Art. 249. Violenza a causa d'onore.

Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 244 e 247 è commesso a causa d'onore nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice.


Art. 250. Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, ostacola il corso dei lavori, ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.


Art. 251. Violazioni di disposizioni dell'autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato, o che abbia ricevuto dall'autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, il quale:

  1. ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta autorità, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto;
  2. presenta all'autorità suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente;
  3. aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta autorità, ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
  4. omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua capacità produttiva;
  5. procede, senza autorizzazione dell'autorità suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari.


Capo III - Disposizioni per i piloti non militari di navi militari o aeromobili militari, per i capitani di navi mercantili e per i comandanti di aeromobili civili

Art. 252. Pilota che cagiona la perdita, ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave.

Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con l'ergastolo. Il pilota, che cagiona l'investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Se il fatto è commesso per colpa, si applica:

  1. la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;
  2. la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.


Art. 253. Pilota che abbandona la nave.

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.


Art. 254. Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio.

Il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Art. 255. Pilota che induce in errore il comandante.

Il pilota di una nave militare o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, che, mediante indicazioni o suggerimenti o in qualsiasi altro modo, induce in errore il comandante, con danno del servizio, è punito con la reclusione da due a dieci anni. Se l'errore del comandante deriva dalla colpa del pilota, questi è punito con la reclusione fino a un anno.


Art. 256. Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.


Art. 257. Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili.

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile, è punito con l'ergastolo. Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma


Art. 258. Circostanze attenuanti.

Quando, nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 252 e dal primo comma dell'articolo 253, ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, alla pena di morte1 è sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.


Art. 259. Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare.

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l'assistenza chiestagli in circostanze di pericolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.


Note

  1. Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art. 1, primo comma, D.L. 22.01.1948, n. 21). L'art. 1 della legge 13.10.1994, n. 589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.