Codice Penale militare di pace/Libro terzo/Titolo III

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Libro terzo - Titolo III: Disposizioni generali

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Libro terzo - Titolo III: Disposizioni generali
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Capo I - Delle azioni

Art. 269. Officialità dell'azione penale.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, e quando non sia necessaria la richiesta o la querela, è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia di reato.


[Art. 270. Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.]

(Dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 60, in data 22 febbraio 1996)


Capo II - Del giudice

Sezione I - Organi della giurisdizione militare

Art. 271. Disposizione generale.

La legge relativa all'ordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.


Sezione II - Della competenza

§ 1. Della competenza dei tribunali militari

Art. 272. Competenza dei tribunali militari.

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare.

Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale, salve le disposizioni degli articoli seguenti.


Art. 273. Reati commessi in navigazione o all'estero.

Le disposizioni originarie dell'articolo devono così ritenersi sostituite, in tempo di pace dagli artt. 8, secondo comma, e 9 della L. 7 maggio 1981, n° 180:

- art. 8, 2° comma - "La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato";

- art. 9 - "Per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma".


Art. 274. Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.

Per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.

In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione.


[Art. 275. Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile, in tempo di pace, per implicita soppressione del Tribunale Supremo Militare - legge 180/81)


[Art. 276. Effetti della connessione sulla competenza per territorio.]

(Implicitamente soppresso dall'art. 16 legge 180/81)


§ 2. Della competenza dei tribunali militari di bordo

[Art. 277. Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo.

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace)


[Art. 278. Competenza speciale dei tribunali militari di bordo.]

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace)


[Art. 279. Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo.]

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace)


[Art. 280. Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo diversi.]

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace)


[Art. 281. Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario.]

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace)


[Art. 282. Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo.]

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace)


§ 3. Della competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate

[Art. 283. Tribunali all'interno e all'estero.]

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace)


Sezione III - Dei conflitti di competenza

Art. 284. Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari.

Si applicano le corrispondenti norme dettate dagli artt. 28 e 32 C.p.p.:

- Art. 28. (Casi di conflitto) - "1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

a. uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; b. due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione".

- Art. 32. (Risoluzione del conflitto) - "1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le norme previste dall'art. 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2".


Sezione IV - Della rimessione dei procedimenti

[Art. 285. Casi di rimessione e norme relative.]

(Disposizione da ritenere non più applicabile)


[Art. 286. Effetti del procedimento per rimessione.]

( Disposizione da ritenere non più applicabile)


Art. 287. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.


Sezione V - Della incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione del giudice

Art. 288. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Per l'incompatibilità, l'astensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative all'incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dell'articolo seguente.


Art. 289. Incompatibilità speciali per i procedimenti militari.

Oltre i casi indicati negli articoli 61 e 62 (ora 34 e 35) del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o della Corte militare di appello, o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:

  1. colui che è stato offeso dal reato;
  2. gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;
  3. gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale;
  4. l'ufficiale che ha proceduto ad atti di indagini preliminari.


Capo III - Delle parti

Sezione I - Del pubblico ministero

Art. 290. Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita l'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare.


Art. 291. Attribuzioni del procuratore militare della Repubblica.

Il procuratore militare della Repubblica, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare della Repubblica:

  1. vigila sull'osservanza delle leggi, sull'ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause;
  2. fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;
  3. esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.


[Sezione II - Dell'imputato]

(Disposizioni da ritenere implicitamente abrogate)


[Art. 292. Dubbio sulla identità personale dell'imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare.]
[Art. 293. Difensori.]
[Art. 294. Disciplina dei difensori militari.]
[Art. 295. Disciplina dei difensori non militari.]

Capo IV - Degli atti processuali

Sezione I - Delle notificazioni e delle copie degli atti

Art. 296. Obbligo d'osservanza delle norme processuali.

Nei procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione particolare.


Art. 297. Rilascio di copie, di estratti o di certificati.

Sul punto è da ritenersi applicabile l'art. 116 c.p.p.:

- Art. 116. (Copie, estratti e certificati) - "1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114".


Art. 298. Notificazione degli atti.

In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare.


Art. 299. Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate.

Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto dall'autorità procedente al comando da cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio all'autorità procedente l'attestato della fatta intimazione.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l'obbligo di curare l'immediata intimazione.

Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l'avviso può essere notificato a cura dell'Arma dei carabinieri del luogo, che invia subito la sua relazione all'autorità procedente.


Sezione II - Delle nullità

Art. 300. Nullità non sanabili.

Le nullità stabilite dall'articolo 185 (ora 178) del codice di procedura penale non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d'ufficio.