Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo XI

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Scelta del luogo dello scontro

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XI.

Scelta del luogo dello scontro.

ART. 176.

L’offeso ha il diritto di scegliere il luogo e l’ora dello scontro (località).

Nota. — Non è sempre indispensabile, malgrado il diritto dell’offeso, che le armi risolvano una vertenza lontana dal luogo ove avvenne l’offesa; purtroppo, qualche volta che ciò era necessario e fu trascurato, si ebbero a deplorare fatti o scandali gravi.

Spesso passioni di partito, sete di dominio, opinioni politiche disparatissime si cozzano all’ombra troppo ristretta di uno stesso campanile e danno campo vastissimo a dissensi, a rancori mal celati, che prima o poi, divampando, conducono all’offesa e quindi all’uso delle armi per la relativa soddisfazione.

Per evitare quindi maggiori guai, è opportuno sceglier in certe determinate circostanze un terreno neutro per lo scontro.

Che questa scelta spetti all’offeso è fuor di dubbio; prima, perchè i Codici cavallereschi accettano come assioma che tutti gli svantaggi devono essere dalla parte dell’offensore; poi, perchè l’offeso è il solo veramente interessato ad avere la soddisfazione per la patita ingiuria; soddisfazione che potrebbe venirgli impedita dall’intervento di persone estranee alla contesa, o dalla forza pubblica.

I padrini dell’offeso, però, si facciano guidare in questa scelta dalla coscienza; da vero sentimento cavalleresco e non da partigianeria o cocciutaggine. Si mettano d’accordo [p. 90 modifica]con quelli della controparte e sottopongano alla scelta di questi i nomi di due o tre località.

I rappresentanti dell’offensore, dal canto loro, non siano esigenti, tanto più che la scelta del luogo per lo scontro non costituisce un fatto essenziale nella vertenza.

ART. 177.

I rappresentanti dell'offeso, che usufruissero di questo diritto, risponderanno verso la controparte di qualsiasi abuso o sopruso, dei quali questa potesse essere passiva.