Codice cavalleresco italiano/Libro III/Capitolo XIX

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Medico nel duello

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XIX.

Medico nel duello.

ART. 306.

Sul terreno ciascuna parte deve essere assistita da un medico.

Nota. — L’abitudine di recarsi sul terreno con un solo chirurgo è deplorevole, e può esporre a gravi conseguenze, per le quali ogni pentimento sarà tardivo.

In un duello alla spada o alla sciabola è facile, per es., che in un incontro si abbiano due feriti, invece di uno. Per ambedue occorrono le sollecite cure di un medico: come fare se ve n’è uno solo?

Oppure, se, essendovi un solo ferito, fosse necessaria l’immediata legatura di un vaso sanguigno assai profondo?

Inoltre, il giudizio di due persone dell’arte sull’entità di una ferita eliminerà una serie di dubbi e di contestazioni da parte dei testimoni circa l’opportunità di riprendere o di far cessare il combattimento.

ART. 307.

Però, se al momento di cominciare il combattimento, o durante il medesimo, uno dei due medici si ritirasse, adducendo un motivo plausibile e personale, il duello dovrà continuare.

Nota. — Noi siamo lungi dall’approvare simile condotta, essendo il medico chiamato ad assistere allo scontro come uomo dell’arte e per rendere meno grave la responsabilità giuridica del feritore; non per usurpare i diritti o i doveri del padrino, e tanto meno per entrare in [p. 198 modifica]discussione con questi o con il collega. Se vi è disparere sull’entità di una ferita tra gli uomini della scienza, spetta al buon senso dei padrini di decidere se il duello debba o no continuare.

ART. 308.

Il medico chiamato ad assistere i duellanti deve conoscere ed usare nel duello il sistema di medicatura suggerita dai progressi della moderna chirurgia, e cioè: il sistema più adatto a diminuire la responsabilità del feritore in duello, ottenendo una rapida e sicura guarigione del ferito.