Codice cavalleresco italiano/Libro V/Capitolo IV

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Provvedimenti da prendersi dai testimoni prima di recarsi sul terreno

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Provvedimenti da prendersi dai testimoni prima di recarsi sul terreno
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IV.

Provvedimenti da prendersi dai testimoni

prima di recarsi sul terreno.

Diritti e doveri dei duellanti.

Nota. — Prima di recarsi sul terreno, i testimoni sì assicureranno che il vestiario dei loro clienti sia in carattere con la circostanza. Sono pressochè d’obbligo: i pantaloni scuri, il soprabito. La camicia di seta di colore è da preferirsi a quella di lino, perchè non ha il bianco, e non è d’impaccio nei movimenti del braccio.

I padrini, inoltre, rammenteranno ai loro protetti che, giunti sul terreno, devono rimboccare il fondo dei pantaloni nei duelli avanzando, e alzare il collo del soprabito per nascondere quello bianco della camicia, il quale oifre un punto di mira molto vantaggioso all’avversario.

ART. 455.

Negli scontri di pistola, i duellanti, non svestono l’abito, nè si scoprono il capo; è, però inibito loro d’indossare il cappotto. [p. 253 modifica]

ART. 456.

Circa l’uso delle lenti e del saluto valgono le norme stabilite per i duelli di sciabola e di spada (v. articolo 316).

ART. 457.

Non ultimo degli obblighi dei testimoni è di accertarsi che i duellanti conoscono il modo di condursi durante il combattimento; perciò li renderanno edotti che:

a) un testimone è prescelto a dirigere lo scontro: e quindi non deve armarsi il cane se non dietro il suo comando «A loro»; e che al comando «Alt!» di lui, non si deve più far partire il colpo; sibbene rivolgere tosto la bocca della pistola in alto, o verso il suolo;

b) i colpi mancanti, o sfuggiti, sono considerati come fatti;

c) la pistola può essere impugnata indifferentemente da la mano destra o da la sinistra; però è vietato qualsiasi sostegno o appoggio, tanto per l’arma, quanto per la persona. Il braccio può riposare sul busto;

d) al ferito è lasciata facoltà di tirare prima, o dopo la medicatura, e gli è concesso di sparare da ritto o da coricato, come più gli aggrada; ma senza essere sostenuto da alcuno, tenendo l’arma con una sola mano, senza appoggiare nè questa, nè il braccio;

e) è vietato (fosse anche offensore) sparare in aria, o rifiutarsi di far fuoco1; [p. 254 modifica]

f) spetta sempre all’offeso il diritto, anche ricominciando il duello, di sparare per il primo, in omaggio al principio, che tutti gli svantaggi devono essere a carico dell’offensore;

Nota. — A parer nostro, però, sarebbe più equo che questo diritto fosse riconosciuto solamente all’offeso percosso o ferito: giacchè l’ingiuriato con offese semplici usufruisce di già della scelta dell’arma; quello con offese gravi della scelta dell’arma e delle distanze. Per cui, consiglieremo sempre di derogare dal già formulato principio, ed affidare alla sorte di decidere chi deve sparare per primo nei duelli alla pistola provocati da offese semplici e non atrocemente gravi, con esclusione di vie di fatto e ferite; oppure: concedere la precedenza del tiro all’offeso di 1° e 2° grado, solo quando le distanze sono superiori a 20 metri.

g) essendo escluse le vie di fatto, o l’offesa atroce, l’offensore può presentare una generosa ritrattazione all’ingiuriato; però, sempre dopo essere stato esposto al fuoco di lui. Sarà al beneplacito dell’offeso accettare o rifiutare questa soluzione dello scontro. In simile circostanza si può lasciare il terreno senza spargimento di sangue e senza disdoro per le parti.

Note

  1. A questo proposito il generale Angelini scrive:
         «Qualora uno dei duellanti (fosse pur l’offensore) sparasse in aria o dichiarasse di non voler far fuoco, commetterebbe un atto di fellonia, perchè dimostrerebbe o d’aver paura, ovvero di voler defraudare l’offeso della riparazione dovutagli, tentando per tal modo di rendere impossibile il duello. Se l’offensore sentisse veramente il rincrescimento della sua azione, dovrebbe non aspettare l’ultimo istante per manifestarlo; ma riparare il mal fatto, offrendo le sue scuse, prima d’andare sul terreno. Inoltre il non voler far fuoco costituisce un nuovo insulto per l’offeso, giacchè equivale a dirgli che lo si ritiene tanto dappoco da accettare in dono la vita dal suo offensore.
         «Perciò l’avversario, trascorsi due minuti, avrà il diritto, anzi l’obbligo, di continuare il duello, che deve seguitare finchè uno sia ferito».