Codice penale/Libro I/Titolo II
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Capo I: DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE
Art. 17 Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1) la morte (1); 2) l’ergastolo; 3) la reclusione; 4) la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1) l’arresto; 2) l’ammenda. La Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile.
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.
Art. 18 Denominazione e classificazione delle pene principali
Sotto la denominazione di "pene detentive" o "restrittive della libertà personale" la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto. Sotto la denominazione di "pene pecuniarie" la legge comprende: la multa e l’ammenda.
Art. 19 Pene accessorie: specie
Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l’interdizione dai pubblici uffici;
2) l’interdizione da una professione o da un’arte;
3) l’interdizione legale;
4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; (L. 27/03/2001, n. 97, Art. 5, comma 1)
6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni. Articolo così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 20 Pene principali e accessorie
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
Capo II: DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE
Art. 21 Pena di morte (1)
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.
Art. 22 Ergastolo
La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto (1). La Corte costituzionale, sentenza del 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile. (1) Comma così modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.
Art. 23 Reclusione
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto. Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell’articolo precedente.
Art. 24 Multa
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 50 euro, né superiore a 50.000 euro. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da 50 euro a 25.000 euro. Articolo modificato ex art.3, c.60, l.15-7-2009, n.94 (Pacchetto Sicurezza) che ha così aumentato i limiti edittali della multa.
Art. 25 Arresto
La pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
Art. 26 Ammenda
La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni. Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
Capo III: DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE
Art. 28 Interdizione dai pubblici uffici
L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d’incaricato di pubblico servizio; 3) dell’ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico (1); 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi, o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri precedenti; 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze (2). Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque. La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi. (1) La Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., del presente comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro. Successivamente la stessa Corte, con sentenza del 19 luglio 1968, n. 113, ha dichiarato l’illegittimità del comma per quanto attiene alle pensioni di guerra. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.
Art. 29 Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici
La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Art. 30 Interdizione da una professione o da un’arte
L’interdizione da una professione o da un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall’abilitazione, autorizzazione o licenza anzidetta. L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Art. 31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione
Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell’art. 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.
Art. 32 Interdizione legale
Il condannato all’ergastolo è in stato d’interdizione legale. La condanna all’ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori (1). Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti (1). Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale. (1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 32 bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 32 ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 32 quater Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1 del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, successivamente sostituito dall’art. 3, comma 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369 ed infine così modificato dell’art. 7, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 32-quinquies Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. (L. 27/03/2001, n. 97, Art. 5, comma 1)
Art. 33 Condanna per delitto colposo
Le disposizioni dell’articolo 29 e del secondo capoverso dell’articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (1). Le disposizioni dell’articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria. (1) Comma così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 34 Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell’esercizio di essa
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dell’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La decadenza della potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori (1). Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. (1) Comma aggiunto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Art. 35 Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte
La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità. La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.
Art. 35 bis Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio. Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna
La sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti. (1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.
Art. 37 Pene accessorie temporanee: durata
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
Art. 38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte
Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.