Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea - Trattato, Bruxelles, 29 maggio 2000

Da Wikisource.
Unione europea

2000 Diritto Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea Intestazione 11 settembre 2008 25% diritto

Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea - Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 10, paragrafo 9 - Dichiarazione del Regno Unito relativa all'articolo 20

Gazzetta ufficiale n. 197 del 12/07/2000 pag. 0003 - 0023



ALLEGATO


CONVENZIONE

stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio che stabilisce la convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea;

DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione senza pregiudicare le norme che tutelano la libertà individuale;

SOTTOLINEANDO che è interesse comune degli Stati membri assicurare che l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali nonché dei principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacità di tutti gli Stati membri di garantire processi equi;

DETERMINATI ad integrare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea;

RICONOSCENDO che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione;

CONSIDERANDO che gli Stati membri attribuiscono importanza al rafforzamento della cooperazione giudiziaria continuando, nel contempo, ad applicare il principio di proporzionalità;

RAMMENTANDO che la presente convenzione disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione del 20 aprile 1959;

CONSIDERANDO, tuttavia, che l'articolo 20 della presente convenzione contempla determinati casi specifici d'intercettazione delle telecomunicazioni senza ripercuotersi in alcun modo sugli altri casi d'intercettazione che esulano dal campo d'applicazione della convenzione;

CONSIDERANDO che ai casi non contemplati dalla presente convenzione si applicano i principi generali del diritto internazionale;

RICONOSCENDO che la presente convenzione non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, e che spetta ad ogni Stato membro determinare, a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Rapporti con altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria

1. La presente convenzione è volta a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea:

a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in prosieguo denominata "convenzione europea di assistenza giudiziaria";

b) del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, del 17 marzo 1978;

c) delle disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale della convenzione del 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in appresso denominata "convenzione di applicazione di Schengen") che non sono abrogate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;

d) del capo II del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Basi, del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974 (in prosieguo denominato "trattato Benelux"), nel quadro delle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione economica del Benelux.

2. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione di disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri né, come previsto all'articolo 26, paragrafo 4, della convenzione europea di assistenza giudiziaria, intese nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale convenute in base ad una legislazione uniforme o a regimi particolari che prevedono reciprocamente l'esecuzione, nei rispettivi territori, di misure di assistenza giudiziaria.


Articolo 2

Disposizioni connesse con l'acquis di Schengen

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 12 e 23 e, per quanto pertinente all'articolo 12, degli articoli 15 e 16 e, per quanto pertinente agli articoli cui si rimanda, dell'articolo 1 sono misure che modificano le disposizioni di cui all'allegato A dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen o si basano su tali disposizioni(1).

2. Le disposizioni di cui agli articoli 49, lettera a), 52, 53 e 73 della convenzione di applicazione di Schengen sono abrogate.


Articolo 3

Procedimenti che danno parimenti luogo all'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria è accordata anche in procedimenti relativi ad atti che, in base al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto, o ad entrambi, sono punibili a titolo di infrazioni a norme di diritto, promossi da autorità amministrative e contro la decisione delle quali possa essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale.

2. È prestata assistenza giudiziaria anche per quanto concerne i procedimenti penali e i procedimenti di cui al paragrafo 1 relativi a reati o infrazioni per i quali la responsabilità di una persona giuridica può essere fatta valere nello Stato membro richiedente.


Articolo 4

Formalità e procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria

1. Nei casi in cui l'assistenza è concessa, lo Stato membro richiesto osserva le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato membro richiedente, salvo che la presente convenzione disponga altrimenti e sempreché le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto.

2. Lo Stato membro richiesto dà esecuzione il più rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali nonché di altri termini indicati dallo Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.

3. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dallo Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto ne informano prontamente le autorità dello Stato membro richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorità dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, all'occorrenza condizionando lo stesso al soddisfacimento di tali condizioni.

4. Se prevedibilmente i termini stabiliti dallo Stato membro richiedente per dare esecuzione alla richiesta non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 2, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituirà un sostanziale impedimento al procedimento in corso nello Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto indicano prontamente una stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorità dello Stato membro richiedente comunicano prontamente se la richiesta deve comunque essere considerata. Le autorità dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.


Articolo 5

Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento

1. Ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.

2. L'invio degli atti del procedimento può avvenire tramite le autorità competenti dello Stato membro richiesto soltanto qualora:

a) l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, oppure

b) le pertinenti norme di procedura dello Stato membro richiedente esigano una prova dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario diversa da quella che può essere fornita a mezzo posta, oppure

c) non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure

d) lo Stato membro richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta sia inefficace o inadeguato.

3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che emette l'atto è a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua.

4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità che ha emesso l'atto o da altre autorità dello Stato membro interessato circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto. Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso.

5. Il presente articolo non incide sull'applicazione degli articoli 8, 9 e 12 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e degli articoli 32, 34 e 35 del trattato Benelux.


Articolo 6

Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria e gli scambi spontanei di informazioni di cui all'articolo 7 sono effettuati per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta alle condizioni che consentano allo Stato membro destinatario di verificarne l'autenticità. Dette richieste sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione ed esecuzione e sono rinviate tramite gli stessi canali se non diversamente disposto nel presente articolo.

Ogni denuncia di uno Stato membro diretta ad ottenere che si promuovano procedimenti dinanzi ai giudici di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'articolo 42 del trattato Benelux può essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie competenti.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà che siano inviate o restituite le richieste in casi specifici:

a) tra un'autorità centrale di uno Stato membro e un'autorità centrale di un altro Stato membro, o

b) tra un'autorità giudiziaria di uno Stato membro e un'autorità centrale di un altro Stato membro.

3. In deroga al paragrafo 1, il Regno Unito e l'Irlanda possono rispettivamente, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, dichiarare che le richieste e le comunicazioni loro dirette, come precisato nella dichiarazione, devono essere trasmesse attraverso le rispettive autorità centrali. In qualsiasi momento tali Stati membri possono, mediante un'ulteriore dichiarazione, limitare la portata di tale dichiarazione allo scopo di dare maggiore efficacia al paragrafo 1. Essi procedono in tal senso quando sono messe in applicazione nei loro confronti le disposizioni sull'assistenza giudiziaria della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Ciascuno Stato membro può applicare il principio di reciprocità in relazione alle dichiarazioni di cui sopra.

4. Le richieste di assistenza giudiziaria possono, per motivi d'urgenza, essere inoltrate mediante l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) o qualsiasi organo competente secondo le disposizioni adottate a norma del trattato sull'Unione europea.

5. Laddove, per quanto riguarda le richieste a norma degli articoli 12, 13 o 14, l'autorità competente sia un'autorità giudiziaria o un'autorità centrale in uno Stato membro e un'autorità doganale o di polizia nell'altro Stato membro, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità. Il paragrafo 4 si applica a tali contatti.

6. Laddove, per quanto riguarda le richieste di assistenza giudiziaria relative ai procedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente sia un'autorità giudiziaria o un'autorità centrale in uno Stato membro e un'autorità amministrativa nell'altro Stato membro, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità.

7. Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che si riserva di non applicare il paragrafo 5, prima frase, o il paragrafo 6 del presente articolo o entrambi o che applicherà tali disposizioni solo a determinate condizioni da esso specificate. Tale dichiarazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento.

8. Le seguenti richieste o comunicazioni sono inviate tramite le autorità centrali degli Stati membri:

a) richieste di trasferimento temporaneo o transito di persone detenute di cui all'articolo 9 della presente convenzione, all'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 33 del trattato Benelux,

b) notifiche di informazioni relative a condanne di cui all'articolo 22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 43 del trattato Benelux. Tuttavia, le richieste delle copie delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono essere inviate direttamente alle autorità competenti.


Articolo 7

Scambio spontaneo di informazioni

1. Nei limiti previsti dal diritto interno, le autorità competenti degli Stati membri possono procedere ad uno scambio di informazioni, senza che sia presentata una richiesta a tal fine, relative a reati, nonché ad infrazioni a norme di diritto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, perseguibili da parte dell'autorità destinataria al momento della trasmissione delle informazioni.

2. L'autorità che fornisce le informazioni può, secondo il diritto interno, imporre all'autorità destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni.

3. L'autorità destinataria rispetta tali condizioni.


TITOLO II

RICHIESTA DI FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 8

Restituzione

1. Lo Stato membro richiesto, a domanda dello Stato membro richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può mettere a disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.

2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 29 del trattato Benelux, lo Stato membro richiesto può rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna allo Stato membro richiedente, qualora ciò possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.

3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna allo Stato membro richiedente, lo Stato membro richiesto non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti di tali beni.

Una rinuncia di cui al paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro richiesto di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.


Articolo 9

Trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine

1. Qualora esista un accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, uno Stato membro che abbia richiesto un'indagine per la quale sia necessaria la presenza di una persona detenuta nel proprio territorio può trasferire temporaneamente questa persona nel territorio dello Stato membro dove l'indagine ha luogo.

2. L'accordo specifica le modalità del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve avvenire il suo rientro nel territorio dello Stato membro richiedente.

3. Se è richiesto ai fini del trasferimento il consenso della persona interessata, viene fornita prontamente allo Stato membro richiesto una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.

4. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato membro richiesto è dedotto dal periodo di detenzione che la persona interessata deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato membro richiedente.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 12 e 20 della convenzione europea di assistenza giudiziaria si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo.

6. Ciascuno Stato membro può dichiarare all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che per concludere un accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto il consenso di cui al paragrafo 3 del presente articolo o che tale consenso è richiesto a talune condizioni indicate nella dichiarazione.


Articolo 10

Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, a norma dei paragrafi da 2 a 8.

2. Lo Stato membro richiesto consente a tale audizione se il ricorso alla videoconferenza non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale ed a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare tale audizione a distanza. Qualora lo Stato membro richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere messi a disposizione dallo Stato membro richiedente a seguito di un accordo reciproco.

3. Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, l'indicazione del motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.

4. L'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto che provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di questo Stato, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;

b) le autorità competenti dello Stato membro richiesto concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;

d) su richiesta dello Stato membro richiedente, o della persona da ascoltare, lo Stato membro richiesto provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;

e) la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto ovvero dello Stato membro richiedente.

6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, l'identità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione, nello Stato membro richiesto, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Questo documento è trasmesso dall'autorità competente dello Stato membro richiesto all'autorità competente dello Stato membro richiedente.

7. I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nello Stato richiesto, retribuire gli interpreti da esso forniti, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nello Stato membro richiesto sono rimborsati dallo Stato membro richiedente allo Stato membro richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso.

8. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio in base al presente articolo nel caso in cui questi rifiutino del testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimonino il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

9. Gli Stati membri possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se del caso e con il consenso delle competenti autorità giudiziarie, alle audizioni di imputati mediante videoconferenza. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza, nonché le condizioni alle quali essa è effettuata, sono concordate dagli Stati membri interessati, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che non applicherà il primo comma. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

Le audizioni sono effettuate soltanto con il consenso dell'imputato. Le norme che risultino necessarie per la tutela dei diritti dell'imputato sono adottate dal Consiglio in uno strumento giuridicamente vincolante.


Articolo 11

Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica

1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo può, qualora la propria legislazione nazionale lo preveda, chiedere l'assistenza del primo Stato membro affinché l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 5.

2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono è che il testimone o il perito vi acconsenta.

3. Lo Stato membro richiesto consente all'audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.

4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione nonché una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito è disposto a partecipare a un'audizione per telefono.

5. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate dagli Stati membri interessati. Nel concordare siffatte modalità, lo Stato membro richiesto si impegna a:

a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;

b) provvedere all'identificazione del testimone o perito;

c) verificare che il testimone o perito consenta all'audizione per telefono.

Lo Stato membro richiesto può subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 10, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 7.


Articolo 12

Consegne sorvegliate

1. Ciascuno Stato membro si impegna a garantire che, su richiesta di un altro Stato membro, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.

2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto, nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato.

3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorità competenti di tale Stato membro mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.


Articolo 13

Squadre investigative comuni

1. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune, per un scopo determinato e una durata limitata che può essere prorogata con l'accordo di tutte le parti, per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra. La composizione della squadra è indicata nell'accordo.

Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita:

a) quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri;

b) quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.

Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Stato membro interessato. La squadra viene costituita in uno degli Stati membri in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.

2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.

3. La squadra investigativa comune opera nel territorio degli Stati membri che la costituiscono alle seguenti condizioni generali:

a) la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale;

b) la squadra opera in conformità al diritto dello Stato membro in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni i membri della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra;

c) lo Stato membro nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.

4. Ai sensi del presente articolo per "distaccati" presso la squadra investigativa si intendono i membri della squadra investigativa comune degli Stati membri diversi da quelli del Stato membro nel cui territorio essa interviene.

5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nello Stato membro dell'intervento qualora siano adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore della squadra può disporre altrimenti, in conformità al diritto dello Stato membro in cui la squadra opera.

6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità del diritto dello Stato membro dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal direttore della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti dello Stato membro dell'intervento e dello Stato membro che li ha distaccati.

7. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessità che in uno degli Stati membri che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, le persone distaccate da tale Stato membro possono farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Stato membro alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.

8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di uno Stato membro che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di un paese terzo, le autorità competenti dello Stato di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.

9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri di quest'ultima possono, conformemente al loro diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili nello Stato membro che li ha distaccati.

10. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione ad una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato possono essere utilizzate:

a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;

b) previo accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;

c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;

d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra.

11. Il presente articolo lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni.

12. Nella misura consentita dal diritto degli Stati membri interessati o dalla disposizione di qualunque strumento giuridico tra di essi applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. È possibile includere ad esempio funzionari di organismi istituiti ai sensi del trattato sull'Unione europea. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.


Articolo 14

Operazioni di infiltrazione

1. Lo Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto possono convenire di collaborare tra di loro per lo svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di infiltrati o sotto falsa identità (operazioni di infiltrazione).

2. La decisione sulla richiesta è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. La durata dell'operazione di infiltrazione, le condizione particolareggiate e lo status giuridico degli agenti coinvolti durante le operazioni di infiltrazione sono convenuti dai due Stati membri nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali.

3. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione di infiltrazione. Gli Stati membri interessati collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione di infiltrazione e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identità.

4. Ogni Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che si riserva di non applicare il presente articolo. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.


Articolo 15

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.


Articolo 16

Responsabilità civile riguardo ai funzionari

1. Quando, conformemente agli articoli 12, 13 e 14, i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.

2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

3. Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.


TITOLO III

INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo 17

Autorità competenti a ordinare l'intercettazione delle telecomunicazioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, per "autorità competente" s'intende un'autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore contemplato da tali disposizioni, un'autorità competente equivalente, specificata a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), che agisce ai fini di un'indagine penale.


Articolo 18

Richiesta di intercettazione delle telecomunicazioni

1. Ai fini di un'indagine penale, l'autorità competente dello Stato membro richiedente, nel rispetto dei requisiti previsti dal suo diritto interno, può trasmettere una richiesta all'autorità competente dello Stato membro richiesto diretta:

a) all'intercettazione e alla trasmissione immediata di telecomunicazioni allo Stato membro richiedente, o

b) all'intercettazione, registrazione e successiva trasmissione della registrazione delle telecomunicazioni allo Stato membro richiedente.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 possono essere presentate con riferimento all'uso di mezzi di telecomunicazione da parte della persona sottoposta ad intercettazione allorché questa si trova in uno dei luoghi seguenti:

a) Stato membro richiedente, e esso necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione;

b) Stato membro richiesto, e la comunicazione può essere intercettata in detto Stato membro;

c) un terzo Stato membro, che è stato informato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e lo Stato membro richiedente necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione.

3. In deroga all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'articolo 37 del trattato Benelux, le richieste a norma del presente articolo includono:

a) l'indicazione dell'autorità che procede alla richiesta,

b) la conferma che è stato emesso un ordine o un provvedimento legittimo di intercettazione con riferimento ad un'indagine penale,

c) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta a intercettazione,

d) l'indicazione della condotta criminale soggetta ad indagine,

e) la durata auspicata dell'intercettazione e

f) la comunicazione, se possibile, di una quantità sufficiente di dati tecnici, in particolare il pertinente numero di allacciamento alla rete, per far sì che la richiesta possa essere soddisfatta.

4. In caso di richiesta a norma del paragrafo 2, lettera b), la richiesta include altresì una sintesi dei fatti. Lo Stato membro richiesto può chiedere ogni ulteriore informazione ad esso necessaria per decidere se la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale.

5. Lo Stato membro richiesto s'impegna a soddisfare le richieste di cui al paragrafo 1, lettera a):

a) per le richieste a norma del paragrafo 2, lettere a) e c), dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 3. Lo Stato membro richiesto può autorizzare l'intercettazione senza ulteriori formalità;

b) per le richieste a norma del paragrafo 2, lettera b), dopo aver ricevuto le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e laddove la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale. Lo Stato membro richiesto può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale.

6. Se non è possibile effettuare la trasmissione immediata, lo Stato membro richiesto si impegna a soddisfare le richieste a norma del paragrafo 1, lettera b), dopo aver ricevuto le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e laddove la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale. Lo Stato membro richiesto può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale.

7. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di essere vincolato dal paragrafo 6 solo qualora non sia in grado di effettuare la trasmissione immediata. In questo caso gli altri Stati membri possono applicare il principio di reciprocità.

8. Qualora presenti una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro richiedente può altresì esigere, se ne ha fondati motivi, che gli sia trasmessa una copia scritta della registrazione. Lo Stato membro richiesto valuta tali richieste secondo il diritto e le procedure nazionali.

9. Lo Stato membro che riceve le informazioni fornite in base ai paragrafi 3 e 4 le tratta con la riservatezza prevista dal suo diritto interno.


Articolo 19

Intercettazione delle telecomunicazioni sul territorio nazionale tramite fornitori di servizi

1. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di telecomunicazione funzionanti mediante una stazione di ingresso situata nel loro territorio, i quali, ai fini dell'intercettazione legale delle comunicazioni di una persona che si trova in altro Stato membro, non sono direttamente accessibili nel territorio di quest'ultimo, possano essergli resi direttamente accessibili ai fini dell'intercettazione legale da parte di detto Stato membro per il tramite di un fornitore di servizi designato che si trova nel suo territorio.

2. Nel caso cui rimanda il paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro, ai fini di un'indagine penale e secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché a condizione che la persona sottoposta ad intercettazione si trovi in detto Stato membro, sono autorizzate ad effettuare l'intercettazione per il tramite di un fornitore di servizi designato che si trova nel loro territorio senza coinvolgere lo Stato membro nel cui territorio è situata la stazione di ingresso.

3. Il paragrafo 2 si applica anche allorché l'intercettazione è effettuata a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b).

4. Nel presente articolo nulla osta a che uno Stato membro faccia richiesta allo Stato membro nel cui territorio è situata la stazione di ingresso di effettuare un'intercettazione legale delle telecomunicazioni in conformità dell'articolo 18, in particolare in mancanza di intermediario nello Stato membro richiedente.


Articolo 20

Intercettazione delle telecomunicazioni senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro

1. Fatti salvi i principi generali del diritto internazionale e le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), gli obblighi sanciti dal presente articolo si applicano agli ordini d'intercettazione emanati o autorizzati dall'autorità competente di uno Stato membro nel corso di un'indagine penale che sia svolta a seguito della commissione di un determinato illecito penale, ivi compreso il tentativo, se punibile a norma del diritto interno, allo scopo di identificare, arrestare, denunciare, perseguire o giudicare i responsabili.

2. Se, ai fini di un'indagine penale, l'intercettazione delle telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro ("Stato membro che effettua l'intercettazione") e l'utenza della persona specificata nell'ordine di intercettazione è utilizzata nel territorio di un altro Stato membro ("Stato membro informato") la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo Stato membro che effettua l'intercettazione informa l'altro Stato membro dell'intercettazione:

a) prima dell'intercettazione, nei casi in cui già al momento nel quale l'intercettazione è disposta è noto che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio dello Stato membro informato;

b) negli altri casi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio dello Stato membro informato.

3. Lo Stato membro che effettua l'intercettazione notifica, tra l'altro, le informazioni seguenti:

a) l'indicazione dell'autorità che ha disposto l'intercettazione,

b) la conferma che è stato emesso un ordine di intercettazione legale con riferimento ad un'indagine penale,

c) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta a intercettazione,

d) l'indicazione della condotta criminale soggetta ad indagine,

e) la durata prevista dell'intercettazione.

4. Le disposizioni seguenti si applicano quando uno Stato membro è informato a norma dei paragrafi 2 e 3.

a) Ricevute le informazioni elencate al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro informato risponde senza indugio, e al massimo entro 96 ore, allo Stato membro che effettua l'intercettazione al fine di:

i) consentire che l'intercettazione sia effettuata o proseguita. Lo Stato membro informato può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale;

ii) esigere che l'intercettazione non sia effettuata o sia conclusa qualora sia considerata contraria al diritto interno dello Stato membro informato ovvero per i motivi specificati all'articolo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Quando impone tale requisito, lo Stato membro informato adduce, per iscritto, i motivi della sua decisione;

iii) nei casi di cui al punto ii), esigere che il materiale già intercettato raccolto quando la persona soggetta ad intercettazione si trovava nel suo territorio non sia utilizzato o sia utilizzato solo a talune condizioni da esso specificate. Lo Stato membro informato comunica allo Stato membro che effettua l'intercettazione le ragioni che giustificano tali condizioni;

iv) richiedere una breve proroga, fino a un periodo massimo di otto giorni, oltre il termine originario di 96 ore, da convenire con lo Stato membro che effettua l'intercettazione, allo scopo di espletare le procedure previste dal suo diritto interno. Lo Stato membro informato comunica per iscritto allo Stato membro che effettua l'intercettazione le condizioni che giustificano, ai sensi del proprio diritto interno, la richiesta di proroga del termine.

b) Finché lo Stato membro informato non ha adottato una decisione ai sensi dei punti i) o ii) della lettera a), lo Stato membro che effettua l'intercettazione:

i) può proseguire l'intercettazione e

ii) non può utilizzare il materiale già intercettato, tranne:

- se diversamente convenuto tra gli Stati membri interessati oppure

- per adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Un siffatto uso e motivi che lo giustificano sono comunicati allo Stato membro informato.

c) Lo Stato membro informato può chiedere una sintesi dei fatti specifici e le eventuali informazioni supplementari che gli sono necessarie per decidere se l'intercettazione sarebbe autorizzata in un caso analogo a livello nazionale. Siffatta richiesta non pregiudica l'applicazione della lettera b), a meno che non sia stato convenuto diversamente tra lo Stato membro informato e lo Stato membro che effettua l'intercettazione.

d) Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che sia data una riposta entro il termine di 96 ore. A tal fine, designano punti di contatto, attivi 24 ore su 24, e li includono nelle dichiarazioni fatte ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e).

5. Lo Stato membro informato tratta le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 con la riservatezza prevista dal suo diritto interno.

6. Qualora lo Stato membro che effettua l'intercettazione consideri particolarmente delicate le informazioni da fornire a norma del paragrafo 3, queste possono essere trasmesse all'autorità competente tramite un'autorità specifica, ove ciò sia stato concordato su base bilaterale dagli Stati membri interessati.

7. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, o in qualunque altro momento successivo, di non avere bisogno delle informazioni sulle intercettazioni previste nel presente articolo.


Articolo 21

Onere dei costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni

I costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni o dai fornitori di servizi nel soddisfare le richieste di cui all'articolo 18 sono a carico delle Stato membro richiedente.


Articolo 22

Intese bilaterali

Nessuna disposizione del presente titolo preclude eventuali intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri volte a facilitare lo sfruttamento delle attuali e future possibilità tecniche per quanto riguarda le intercettazioni legali delle telecomunicazioni.


TITOLO IV

Articolo 23

Protezione dei dati personali

1. I dati personali trasmessi sulla base della presente convenzione possono essere utilizzati dallo Stato membro al quale sono stati trasferiti:

a) ai fini dei procedimenti cui si applica la presente convenzione;

b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);

c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;

d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati, salvo che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata.

2. Il presente articolo si applica pure ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione della presente convenzione.

3. A seconda delle circostanze del caso specifico, lo Stato membro che trasmette i dati può chiedere allo Stato membro al quale i dati personali sono stati trasferiti di fornire informazioni sull'uso dei dati.

4. Ove siano state poste condizioni all'utilizzo di dati personali a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 5, lettera b), e paragrafo 6, o dell'articolo 20, paragrafo 4, prevalgono dette condizioni. Ove tali condizioni non siano state imposte, si applica il presente articolo.

5. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 10, prevalgono sul presente articolo per quanto riguarda le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 13.

6. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente convenzione e originari di tale Stato membro.

7. Il Lussemburgo può dichiarare, al momento della firma della convenzione, che, quando vengono trasmessi dati personali dal Lussemburgo ad un altro Stato membro sulla base della presente convenzione, si applica quanto segue:

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), in particolari casi e circostanze, il Lussemburgo può esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati personali possano essere utilizzati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), solo previa autorizzazione del Lussemburgo in relazione ai procedimenti per i quali il Lussemburgo avrebbe potuto rifiutarne o limitarne la trasmissione o l'utilizzazione a norma della presente convenzione o degli strumenti di cui all'articolo 1.

Se, in un caso particolare, il Lussemburgo rifiuta di acconsentire ad una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, deve addurre per iscritto i motivi della sua decisione.


TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Dichiarazioni

1. All'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fa una dichiarazione in cui designa le autorità che, oltre a quelle già indicate nelle convenzione europea di assistenza giudiziaria e nel trattato Benelux, sono competenti ad applicare la presente convenzione e ad applicare tra gli Stati membri le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ivi comprese in particolare:

a) le eventuali autorità amministrative competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

b) una o più autorità centrali ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, nonché le autorità competenti a conoscere delle richieste di cui all'articolo 6, paragrafo 8;

c) le eventuali autorità di polizia o doganali competenti ai fini dell'articolo 6, paragrafo 5;

d) le eventuali autorità amministrative competenti ai fini dell'articolo 6, paragrafo 6;

e) la o le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, dell'articolo 19 e dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 5.

2. le dichiarazioni fatte a norma del paragrafo 1 possono essere modificate in ogni momento, in tutto o in parte, con la stessa procedura.


Articolo 25

Riserve

Relativamente alla presente convenzione non possono esser formulate riserve, ad eccezione di quelle in essa espressamente previste.


Articolo 26

Applicazione territoriale

L'applicazione della presente convenzione nei confronti di Gibilterra prende effetto all'atto dell'estensione della convenzione europea di assistenza giudiziaria a Gibilterra.

Il Regno Unito notifica per iscritto al presidente del Consiglio a partire da quale data desidera applicare la convenzione alle Isole Normanne e all'isola di Man a seguito dell'estensione della convenzione europea di assistenza giudiziaria a questi territori. Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri, adotta una decisione su tale richiesta.


Articolo 27

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea lo svolgimento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ottavo a detta formalità.

4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva al ricevimento dell'ottava notifica di cui al paragrafo 2 fa sì che, 90 giorni dopo detta notifica, la presente convenzione entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per cui essa è già in vigore.

5. Prima che la convenzione entri in vigore a norma del paragrafo 3, ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2, o successivamente in qualsiasi altro momento, che applicherà la presente convenzione nelle sue relazioni con gli Stati membri che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data di deposito.

6. La presente convenzione si applica all'assistenza giudiziaria avviata successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data in cui, a norma del paragrafo 5, essa si applica tra gli Stati membri interessati.


Articolo 28

Adesione di nuovi Stati membri

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Il testo della presente convenzione nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea, fa fede.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

5. Se la presente convenzione non è ancora entrata in vigore al momento del deposito del loro strumento di adesione, agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 27, paragrafo 5.


Articolo 29

Entrata in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia

1. Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'"acquis" di Schengen ("accordo di associazione"), le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entrano in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia 90 giorni dopo la notifica al Consiglio e la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo di associazione, dell'espletamento delle norme costituzionali, nelle loro relazioni con gli Stati membri per i quali la presente convenzione è già entrata in vigore in virtù dell'articolo 27, paragrafi 3 o 4.

2. L'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti di uno Stato membro successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per l'Islanda e la Norvegia rende tali disposizioni applicabili anche nelle relazioni reciproche tra detto Stato membro e l'Islanda e la Norvegia.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non saranno in nessun caso vincolanti per l'Islanda e la Norvegia prima della data che sarà fissata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di associazione.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entrano in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia non oltre la data di entrata in vigore della presente convenzione per il quindicesimo Stato membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione.


Articolo 30

Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve, nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.


Hecho en Bruselas, el veintinueve de mayo de dos mil, en un ejemplar único, en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá una copia certificado del mismo a cada Estado miembro.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende maj to tusind i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren fremsender en bekræftet kopi heraf til hver medlemsstat.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Mai zweitausend in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.

Έγινε στις Βρυξέλλες στις είκοσι εννέα Μαΐου δύο χιλιάδες σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθενικά. Η σύμβαση κατατίθεται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all texts being equally authentic, such original being deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union. The Secretary-General shall forward a certified copy thereof to each Member State.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, lequel est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en fait parvenir une copie certifiée à chaque État membre.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain dhá mhíle i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Díreoidh an tArdrúnaí cóip fhíordheimhnithe de chuig gach Ballstát.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove maggio duemila, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro.

Gedaan te Brussel, de negenentwintigste mei tweeduizend, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. De secretaris-generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke lidstaat.

Feito em Bruxelas, aos vinte e nove de Maio de dois mil num único exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, todos os textos fazendo igualmente fé, o qual será depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O secretário-geral remeterá dele uma cópia autenticada a cada Estado-Membro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhatta yhtenä ainoana alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, jonka kullakin kielellä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen yleissopimuksesta jokaiselle jäsenvaltiolle.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj tjugohundra i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje text äger samma giltighet, och detta exemplar skall deponeras i arkivet hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia därav till varje medlemsstat.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

>PIC FILE= "C_2000197IT.001901.EPS">

For regeringen for Kongeriget Danmark

>PIC FILE= "C_2000197IT.001902.EPS">

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "C_2000197IT.001903.EPS">

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

>PIC FILE= "C_2000197IT.002001.EPS">

Por el Gobierno del Reino de España

>PIC FILE= "C_2000197IT.002002.EPS">

Pour le gouvernement de la République française

>PIC FILE= "C_2000197IT.002003.EPS">

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

>PIC FILE= "C_2000197IT.002004.EPS">

Per il governo della Repubblica italiana

>PIC FILE= "C_2000197IT.002101.EPS">

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "C_2000197IT.002102.EPS">

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "C_2000197IT.002103.EPS">

Für die Regierung der Republik Österreich

>PIC FILE= "C_2000197IT.002104.EPS">

Pelo Governo da República Portuguesa

>PIC FILE= "C_2000197IT.002201.EPS">

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

>PIC FILE= "C_2000197IT.002202.EPS">

På svenska regeringens vägnar

>PIC FILE= "C_2000197IT.002203.EPS">

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "C_2000197IT.002204.EPS">

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 10, paragrafo 9

Nel prendere in considerazione l'adozione dello strumento di cui all'articolo 10, paragrafo 9, il Consiglio rispetta gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Dichiarazione del Regno Unito relativa all'articolo 20

La presente dichiarazione è parte integrante concordata della convenzione

Nel Regno Unito l'articolo 20 si applicherà ai provvedimenti con cui il ministro autorizza la polizia o l'amministrazione doganale a procedere a un'intercettazione laddove, in conformità della normativa nazionale sull'intercettazione delle comunicazioni, la finalità dichiarata del provvedimento sia l'individuazione di forme gravi di criminalità. Esso si applicherà inoltre ai provvedimenti con cui si autorizza il Servizio di sicurezza a procedere a un'intercettazione laddove esso, in conformità della normativa nazionale, operi a sostegno di un'indagine, quale descritta all'articolo 20, paragrafo 1.


(1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.