Corte di giustizia europea - Sentenza 30 aprile 1974

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Corte di Giustizia Europea

1974 Diritto Sentenza 30 aprile 1974 Intestazione 17 dicembre 2011 25% Da definire

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

Sentenza della corte del 30 aprile 1974. - Giuseppe Sacchi. - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal tribunale di Biella). - causa 155/73.


Massima

1 . L' art. 177 del trattato cee, fondato sulla netta separazione tra le funzioni dei giudici nazionali e quelle della corte, non consente a quest'ultima di valutare i motivi del provvedimento di rinvio.

2 . Benchè non sia escluso che prestazioni normalmente fornite in funzione di un corrispettivo ricadano sotto le norme relative alla libera circolazione delle merci, cio' si verifica tuttavia - come risulta dall' art . 60 - solo qualora esse siano espressamente disciplinate da tali norme.

3 . La trasmissione di messaggi televisivi, compresi quelli aventi carattere pubblicitario, e sottoposta, come tale, alle norme del trattato che riguardano la prestazione di servizi . ricadono invece sotto le norme relative alla libera circolazione delle merci gli scambi aventi ad oggetto materiali di ogni genere, riproduzioni sonore, films ed altri prodotti usati per la diffusione dei messaggi televisivi .

4 . La circostanza che in uno stato membro un' impresa sia titolare del diritto esclusivo di trasmettere messaggi pubblicitari televisivi non e di per se incompatibile con la libera circolazione dei prodotti di cui gli stessi messaggi mirano ad incrementare il commercio . la situazione sarebbe diversa qualora il diritto esclusivo venisse usato per favorire, nell' ambito della comunita, determinate correnti di scambio o determinati operatori economici a scapito di altri .

5 . Misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative, e, in quanto tali, vietate, possono essere costituite dai provvedimenti relativi al commercio, i cui effetti restrittivi " eccedono il contesto degli effetti propri di una regolamentazione commerciale ". cio' si verifichera ogni qualvolta gli effetti restrittivi non saranno proporzionati allo scopo perseguito ( nella fattispecie, l' organizzazione della televisione - secondo il diritto di uno stato membro - come servizio d' interesse publico ).

6 . Sia dalla collocazione dell' art . 37 nel capitolo relativo all' abolizione delle restrizioni quantitative, sia dall' uso dei termini " importazioni " ed " esportazioni " al n . 1, 2 ) comma, e del termine " prodotti " ai nn . 3 e 4, risulta che detto articolo si riferisce agli scambi di merci e non puo' applicarsi ad un monopolio di servizi .

7 . L' esistenza di un monopolio a favore di un' impresa cui uno stato membro abbia conferito, ai sensi dell' art . 90, determinati diritti esclusivi, come pure l' estensione di tali diritti, conseguente ad un nuovo intervento di detto stato, non sono, di per se, incompatibili con l' art . 86 del trattato . tuttavia, alla predetta impresa si applicano - in quanto l' esercizio del monopolio implichi attivita di natura economica - le disposizioni richiamate dall' art . 90 per le imprese pubbliche e le imprese cui gli stati riconoscono diritti speciali o esclusivi .

8 . Negli stati membri in cui gli enti incaricati della gestione del servizio televisivo sono organizzati, anche per quanto riguarda le loro attivita di carattere commerciale, fra l' altro in campo pubblicitario, come imprese incaricate di un servizio d' interesse economico generale, il comportamento di tali enti sul mercato e soggetto, ai sensi dell' art . 90, n . 2, al divieto di effettuare discriminazioni, finche non sia provato che cio' e incompatibile con lo svolgimento dei compiti affidati agli enti stessi .

9 . Ache nell' ambito dell' art . 90 i divieti sanciti dall' art . 86 hanno efficacia diretta ed attribuiscono ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare .

10 . Il conferimento del diritto esclusivo di trasmettere messaggi televisivi non costituisce, di per se, violazione dell' art . 7 del trattato . sono tuttavia incompatibili con quest' articolo le pratiche discriminatorie attuate dalle imprese titolari dell' esclusiva nei confronti di cittadini degli stati membri, in funzione della nazionalita . parti

Nel procedimento 155-73,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla corte, a norma dell' art . 177 del trattato cee, dal tribunale di biella, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di

Giuseppe Sacchi, Como, oggetto della causa

domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 2, 3, 5, 7, 37, 86 e 90 del trattato cee, motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 25 luglio 1973, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 1973, il tribunale di Biella ha sottoposto a questa corte, a norma dell' art . 177 del trattato cee, varie questioni vertenti sull' interpretazione degli artt . 2, 3, 5, 7, 37, 86 e 90 del trattato . le questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale a carico del responsabile di una stazione privata di filodiffusione, rinviato a giudizio per aver detenuto, in locali aperti al pubblico, alcuni televisori utilizzati per la ricezione delle trasmissioni via cavo, senza aver corrisposto il prescritto canone di abbonamento .

La loro soluzione deve consentire al tribunale di biella di valutare la conformita al trattato di talune disposizioni legislative italiane con cui viene riservato allo stato il diritto esclusivo di gestire gli impianti televisivi, fra l' altro quelli di filodiffusione, con particolare riguardo all' ipotesi dell' estensione dell' esclusiva alla pubblicita commerciale .

a - Sulla competenza della corte

2 Il governo italiano ha messo in dubbio la ricevibilita del provvedimento di rinvio, sostenendo che la soluzione delle questioni sottoposte alla corte in via pregiudiziale non e necessaria ai fini della sentenza del giudice a quo .

3 L' art . 177 del trattato cee, fondato sulla netta separazione tra le funzioni dei giudici nazionali e quelle della corte, non consente a quest' ultima di valutare i motivi del provvedimento di rinvio .

L' eccezione sollevata dal suddetto governo non puo' quindi essere accolta .

b - sulle questioni nn . 1, 2, 6, 7, 8 e 9

4 Le prime due questioni mirano in sostanza a stabilire se il principio della libera circolazione delle merci nell' ambito del mercato comune si applichi ai messaggi televisivi, considerati in particolare sotto l' aspetto commerciale, e se costituisca violazione di tale principio il fatto che uno stato membro attribuisca ad una societa per azioni il diritto esclusivo di effettuare ogni sorta di trasmissioni televisive, anche a fini di pubblicita commerciale .

5 La soluzione e subordinata a quella del problema relativo al se i messaggi televisivi si debbano equiparare ai prodotti o alle merci ai sensi degli artt . 3, lettera a ), e 9, nonche dell' intestazione del titolo i della parte seconda del trattato .

6 In mancanza di espresse disposizioni contrarie del trattato, il messaggio televisivo va considerato, per natura, una prestazione di servizi .

Benchè non sia escluso che prestazioni normalmente fornite in funzione di un corrispettivo ricadano sotto le norme relative alla libera circolazione delle merci, cio' si verifica tuttavia - come risulta dall' art . 60 - solo qualora esse siano espressamente disciplinate da tali norme .

Ne consegue che la trasmissione di messaggi televisivi, compresi quelli aventi carattere pubblicitario, e sottoposta, come tale, alle norme del trattato che riguardano la prestazione di servizi .

7 Ricadono invece sotto le norme relative alla libera circolazione delle merci gli scambi aventi ad oggetto materiali di ogni genere, riproduzioni sonore, films ed altri prodotti usati per la diffusione dei messaggi televisivi . mentre, percio', l' esistenza di un monopolio dei messaggi pubblicitari televisivi a favore di una determinata impresa non e di per se in contrasto col principio della libera circolazione delle merci, questo principio sarebbe violato qualora l' impresa effettuasse discriminazioni a favore di materiali e prodotti nazionali .

8 Analogamente, la circostanza che in uno stato membro una impresa sia titolare del diritto esclusivo di trasmettere messaggi pubblicitari televisivi non e di per se incompatibile con la libera circolazione dei prodotti di cui gli stessi messaggi mirano ad incrementare il commercio .

La situazione sarebbe diversa qualora il diritto esclusivo venisse usato per favorire, nell' ambito della comunita, determinate correnti di scambio o determinati operatori economici a scapito di altri . come viene sottolineato dall' art . 3 della direttiva della commissione 22 dicembre 1969, " relativa alla soppressione delle misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtu del trattato cee " ( gu n . l 13, del 19 gennaio 1970, pag . 29 ), misure del genere possono essere costituite dai provvedimenti relativi al commercio, i cui effetti restrittivi " eccedono il contesto degli effetti propri di una regolamentazione commerciale ".

Cio' si verifichera ogni qualvolta gli effetti restrittivi non saranno proporzionati allo scopo perseguito ( nella fattispecie, l' organizzazione della televisione - secondo il diritto di uno stato membro - come servizio d' interesse pubblico ). 9 la sesta questione, vertente sull' interpretazione dell' art . 37 del trattato, va esaminata nell' ambito dei problemi che sorgono in merito alle norme relative alla libera circolazione delle merci, fra le quali si colloca il suddetto articolo . si chiede se l' art . 37, nn . 1 e 2, del trattato si applichi ad una societa per azioni cui uno stato membro abbia conferito il diritto esclusivo di effettuare sul suo territorio trasmissioni televisive, comprese quelle pubblicitarie e quelle di films ed altri documenti prodotti negli altri stati membri .

10 L' art . 37 riguarda il riordinamento dei monopoli nazionali aventi carattere commerciale . sia dalla sua collocazione nel capitolo relativo all' abolizione delle restrizioni quantitative, sia dall' uso dei termini " importazioni " ed " esportazioni " al n . 1, 2 ) comma, e del termine " prodotti " ai nn . 3 e 4, risulta che detto articolo si riferisce agli scambi di merci e non puo' applicarsi ad un monopolio di servizi . percio' la pubblicita commerciale televisiva, data la sua natura di servizio, e sottratta all' applicazione delle disposizioni in questione .

11 Le questioni 7 e 9, formulate soltanto per il caso che la questione 6 venisse risolta affermativamente, sono divenute prive di oggetto, come pure la questione 8 . c - sulle questioni nn . 3, 4 e 5

12 La terza, la quarta e la quinta questione riguardano il problema della conformita alle norme del trattato sulla concorrenza dei diritti esclusivi attribuiti da uno stato membro ad una societa per azioni in materia di trasmissioni televisive, nonche dell' esercizio di tali diritti .

La terza questione e intesa a stabilire se il combinato disposto degli artt . 86 e 90 del trattato vada interpretato nel senso che e vietata, alle imprese contemplate dall' art . 90, n . 1, la costituzione di una posizione dominante ( anche qualora risulti dall' intervento delle autorita nazionali ), nel caso in cui l' impresa che occupa tale posizione elimini qualsiasi forma di concorrenza nell' ambito dell' attivita ch' essa esercita nel territorio di uno stato membro .

Per il caso di soluzione affermativa, si chiede - con la quarta questione - se un' impresa cui sia stato conferito il diritto esclusivo di effettuare trasmissioni televisive, comprese quelle via cavo, anche a fini di pubblicita commerciale, detenga una posizione dominante incompatibile con l' art . 86 o, quanto meno, abusi della sua posizione dominante qualora metta in atto talune pratiche anticoncorrenziali indicate dal giudice nazionale . per il caso di soluzione affermativa, si chiede - con la quinta questione - se i divieti di cui alle precedenti questioni abbiano efficacia diretta ed attribuiscano ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare .

13 I governi italiano e tedesco hanno osservato che, dal momento che adempiono una funzione d' interesse pubblico, avente scopi culturali e d' informazione, gli enti televisivi non sono " imprese " ai sensi delle suddette norme del trattato, ma sono invece, quanto meno, enti incaricati di un servizio d' interesse economico generale, e quindi sottoposti alle norme del trattato ( fra l' altro, a quelle relative alla concorrenza ) solo nei limiti in cui l' applicazione delle norme stesse non osti all' adempimento, in linea di diritto o di fatto, degli specifici compiti loro affidati .

14 L' art . 90, n . 1, non vieta agli stati membri di attribuire a determinate imprese diritti speciali o esclusivi .

Ai sensi del trattato nulla osta a che gli stati membri, per considerazioni d' interesse pubblico, di carattere extra-economico, sottraggano le trasmissioni radiotelevisive, comprese quelle via cavo, al gioco della concorrenza, attribuendo il diritto esclusivo di effettuare tali trasmissioni ad uno o piu enti determinati .

Tuttavia, nell' adempimento dei loro compiti, questi enti restano soggetti al divieto di effettuare discriminazioni, e ad essi si applicano - in quanto tale adempimento implichi attivita di natura economica - le disposizioni richiamate dall' art . 90 per le imprese pubbliche e le imprese cui gli stati riconoscono diritti speciali o esclusivi .

L' interpretazione del combinato disposto degli artt . 86 e 90 porta a concludere che l' esistenza di un monopolio a favore di un' impresa cui uno stato membro abbia conferito determinati diritti esclusivi non e di per se incompatibile con l' art . 86 . lo stesso deve dirsi, percio', dell' estensione dei diritti esclusivi, conseguente ad un nuovo intervento di detto stato .

15 D' altra parte, pure negli stati membri in cui gli enti incaricati della gestione del servizio televisivo sono organizzati, anche per quanto riguarda le loro attivita di carattere commerciale, fra l' altro in campo pubblicitario, come imprese incaricate di un servizio d' interesse economico generale, il comportamento di tali enti sul mercato e soggetto, ai sensi dell' art . 90, n . 2, al suddetto divieto, finche non sia provato che cio' e incompatibile con lo svolgimento dei compiti affidati agli enti stessi .

16 Nella quarta questione, il giudice nazionale ha indicato un certo numero di comportamenti che potrebbero costituire abusi ai sensi dell' art . 86 .

17 Si avrebbe certamente un abuso qualora l' impresa titolare dell' esclusiva delle trasmissioni televisive pubblicitarie imponesse agli utenti tariffe o condizioni inique, ovvero effettuasse discriminazioni, per quanto riguarda l' accesso alla pubblicita televisiva, fra gli operatori economici o i prodotti nazionali, e quelli degli altri stati membri .

18 Spetta al giudice nazionale l' accertare di volta in volta l' esistenza di abusi del genere, e alla commissione il porvi rimedio nei limiti della sua competenza . anche nell' ambito dell' art . 90, quindi, i divieti sanciti dall' art . 86 hanno efficacia diretta ed attribuiscono ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare . d - sulla questione n . 11

19 Con l' undicesima questione si chiede se il fatto di riservare ad una societa per azioni di uno stato membro il diritto esclusivo di trasmettere messaggi pubblicitari televisivi sull' intero territorio di detto stato violi l' art . 7 del trattato .

20 Dalle precedenti considerazioni risulta che il conferimento di un diritto esclusivo del genere di quello considerato dal giudice a quo non costituisce violazione dell' art . 7, nemmeno se pratiche discriminatorie attuate dalle imprese titolari dell' esclusiva nei confronti dei cittadini degli stati membri in funzione della nazionalita, vanno ritenute incompatibili col suddetto articolo .

Decisione relativa alle spese

21 Le spese sostenute dalla commissione delle comunita europee e dai governi italiano e tedesco, che hanno presentato osservazioni alla corte, non possono dar luogo a rifusione . nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese .

Dispositivo

La Corte,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunale di biella con ordinanza 25 luglio 1973, afferma per diritto :

1 ) La trasmissione di messaggi televisivi, compresi quelli aventi carattere pubblicitario, e soggetta, come tale, alle norme del trattato relative alla prestazione di servizi . tuttavia, gli scambi aventi ad oggetto materiali di ogni genere, riproduzioni sonore, films, strumenti ed altri prodotti usati per la diffusione dei messaggi televisivi sono soggetti alle norme relative alla libera circolazione delle merci .

2 ) La circostanza che in uno stato membro un' impresa sia titolare del diritto esclusivo di trasmettere messaggi pubblicitari televisivi non e di per se incompatibile con la libera circolazione dei prodotti di cui gli stessi messaggi mirano ad incrementare il commercio . la situazione sarebbe diversa qualora il diritto esclusivo venisse usato per favorire, nell' ambito della comunita, determinate correnti di scambio o determinati operatori economici, a scapito di altri .

3 ) L' art . 37 del trattato si riferisce agli scambi di merci e non puo' applicarsi ad un monopolio di servizi .

4 ) L' esistenza di un monopolio a favore di un' impresa cui uno stato membro abbia conferito, ai sensi dell' art . 90, determinati diritti esclusivi, come pure l' estensione di tali diritti, conseguente ad un nuovo intervento di detto stato, non sono, di per se, incompatibili con l' art . 86 del trattato .

5 ) Anche nell' ambito dell' art . 90, i divieti sanciti dall' art . 86 hanno efficacia diretta ed attribuiscono ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare .

6 ) Il conferimento del diritto esclusivo di trasmettere messaggi televisivi non costituisce, di per se, violazione dell' art . 7 del trattato . Sono tuttavia incompatibili con quest' articolo le pratiche discriminatorie attuate dalle imprese titolari dell' esclusiva nei confronti di cittadini degli stati membri, in funzione della nazionalita .