Decisione del Consiglio delle Comunità Europee portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee - Decisione, Bruxelles, 1 gennaio 1973/Decisione

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Decisione del Consiglio delle Comunità Europee portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee - Decisione, Bruxelles, 1 gennaio 1973

Decisione del Consiglio delle Comunità Europee portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee - Decisione, Bruxelles, 1 gennaio 1973/Allegato IncludiIntestazione 15 dicembre 2011 75% Da definire

Decisione del Consiglio delle Comunità Europee portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee - Decisione, Bruxelles, 1 gennaio 1973 Allegato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato tra il Regno dei Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi (Stati membri delle Comunità europee), il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, relativo all'adesione dei Regno di Danimarca, dell'Irlanda, dei Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, In particolare l’articolo 2,

vista la decisione dei Consiglio delle Comunità europee, dei 21 gennaio 1972, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 2,

considerando che il Regno di Norvegia non ha depositato in tempo debito i suoi strumenti di adesione e di ratifica e non è quindi divenuto membro delle Comunità europee;

considerando che, di conseguenza, è indispensabile adattare talune disposizioni elencate agli articoli 2 di cui sopra;

considerando inoltre che occorre adattare o dichiarare caduche le disposizioni dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati che sì riferiscono nominalmente alla Norvegia,

DECIDE:

Articolo 1
L’articolo 3 del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi (Stati membri delle Comunità europee), il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno, Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord, relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«ARTICOLO 3
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.»
Articolo 2
L’articolo 3 della decisione del Consiglio delle Comunità europee, del -9-9 gennaio 1972, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«ARTICOLO 3
La presente decisione, redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca facenti tutti ugualmente fede, è comunicata agli Stati membri della Comunità europea dei carbone e dell'acciaio, al Regno di Danimarca, all'Irlanda, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. »
Articolo 3
L'articolo 1, terzo trattino, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«- per "nuovi Stati membri" s'intendono il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»
Articolo 4
L'articolo 10 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 10
L'articolo 21, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 138, paragrafo 2, dei trattato CEE e l'articolo 108, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:
"Il numero dei delegati è fissato come segue:
Belgio 14
Danimarca 10
Germania 36
Francia 36
Irlanda 10
Italia 36
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 14
Regno Unito 36.
”»
Articolo 5
L'articolo 11 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 11
L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione

unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione:

"La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito."»
Articolo 6
L'articolo 12 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 12
L'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 28
Il Consiglio, quando è consultato dall'AIta Autorità, delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorità.
Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dall'Alta Autorità ottiene l'approvazione:
  • della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendenti i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo dei valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità;
  • o, in caso di parità dei voti, e se l'Alta Autorità mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.
Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 quinto e 78 settimo del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma, e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni dei Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.
Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5, Danimarca 3, Germania 10, Francia 10, Irlanda 3, Italia 10, Lussemburgo 2, Paesi Bassi 5, Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 41 voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri.
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente.
Le deliberazioni dei Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti.»
Articolo 7
L'articolo 13 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 13
L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente disposizione:
"Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di otto noni dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea."»
Articolo 8
L’articolo 14 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 14
L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, dei trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio 5
Danimarca 3
Germania 10
Francia 10
Irlanda 3
Italia 10
Lussemburgo 2
Paesi Bassi 5
Regno Unito 10.
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
  • quarantun voti, quando in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,
  • quarantun voti che esprimono il voto favorevole di almeno sei membri negli altri casi."»
Articolo 9
L'articolo 17 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 17
L'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:
"La Corte di giustizia è composta di nove giudici."»
Articolo 10
L'articolo 19 dell'Atto relativo alle condizioni d'Adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 19
L'articolo 32 ter, secondo e terzo comma, dei trattato CECA, l'articolo 167, secondo e terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 139, secondo e terzo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente cinque e quattro giudici.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda alternativamente uno e due avvocati generali."»
Articolo 11
L'articolo 21 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 21
L'articolo 194, primo comma, dei trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, dei trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:
"Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
Belgio 12
Danimarca 9
Germania 24
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 12
Regno Unito 24
Articolo 12
L'articolo 23 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 23
L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, dei trattato CEEA è sostituito dalla seguente disposizione:
"Il Comitato è composto da ventisette membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.">,
Articolo 13
L'articolo 24 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 24
1. L'articolo 131 del trattato CEE è completato dalla menzione del Regno Unito fra gli Stati membri citati nella prima frase di detto articolo.
2. L'elenco riportato dall'allegato IV del trattato CEE è completato dalla menzione dei seguenti paesi e territori:
  • Condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi
  • Bahama
  • Bermude
  • Brunei
  • Honduras britannico
  • Isole dei Caimani
  • Isole Falkland e dipendenze
  • Isole Gilbert ed Ellice
  • Isole della Linea meridionali e centrali
  • Isole Salomone britanniche
  • Isole Turks e Caicos
  • Isole Vergini britanniche
  • Montserrat
  • Pitcairn
  • Sant'Elena e dipendenze
  • Seicelle
  • Stati associati del Mar dei Caraibi: Antigua, Dominica, Grenada, Santa Lucia, St. Vincent, St. Kitts/Nevis/Anguilla
  • Territorio antartico britannico
  • Territorio britannico dell'Oceano Indiano.»,
Articolo 14
L'articolo 25 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 25
All'articolo 79 del trattato CECA è aggiunto, dopo il primo comma, un nuovo comma così redatto:
"In deroga al comma precedente:
a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica francese che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo il deposito di tale dichiarazione.
b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità dei Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dalla decisione del Consiglio del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.»
Articolo 15
1. L’articolo 26, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« I. L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE è sostituito dalla seguente disposizione:
"1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."»
2. L'articolo 26, paragrafo 3, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« 3. All'articolo 227 dei trattato CEE è aggiunto un paragrafo 5 così redatto:
5. In deroga ai paragrafi precedenti:'
a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer. Tuttavia il governo dei Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato si applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.
b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali 1 sole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.»
Articolo 16
L’articolo 27 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 27
All'articolo 198 del trattato CEEA è aggiunto in comma così redatto:
"In deroga al commi precedenti:
a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.
b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
c) Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna, e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
d) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972."»
Articolo 17
L'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattiti è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«4. I nuovi Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune. La Danimarca ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1° gennaio 1974.»
Articolo 18
L'articolo 43, secondo comma, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Per la Danimarca tale periodo è fissato in tre anni e per l'Irlanda in cinque.»
Articolo 19
L'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«2. Gli Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune negli scambi all'interno della Comunità. La Danimarca ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1° gennaio 1974.»
Articolo 20
L'articolo 51, paragrafo 3, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«3. Tuttavia per il Regno Unito i prezzi sono fissati ad un livello tale che l'applicazione della regolamentazione comunitaria conduca ad un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello costatato nello Stato membro interessato durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione.»
Articolo 21
L'articolo 101 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 101
Il limite di sei miglia marine di cui all'articolo 100 è esteso a dodici miglia per le zone seguenti:
1. Danimarca:
  • le Faeröer,
  • la Groenlandia,
  • la costa occidentale, da Thyboron a Blaavandshuk.
2. Francia:
  • Le coste dei dipartimenti: Manche, Ille-etVilaìne, Côtes-du-Nord, Finistère e Morbihan.
3. Irlanda:
  • le coste settentrionale ed occidentale, da Lough Foyle a Cork Harbour nel Sudovest,
  • la costa orientale, da Carlingford Lough a Carnsore Point, per la pesca dei crostacei e dei molluschi ("shelIfish”).
4. Regno Unito:
  • le Shetland e le Orcadi,
  • il Nord e l'Est della Scozia, da Capo Wrath a Berwíck,
  • il Nord-Est dell'Inghilterra, dal fiume Coquet a Flamborough Head,
  • il Sud-Ovest, da Lyme Regis a Hartland Point (comprese 12 miglia marine intorno a Lundy Island),
  • la Contea di Down.»
Articolo 22
L'articolo 10.5, secondo comma dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«L’Irlanda ed il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, per le importazioni di carni fresche, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l'afta epizootica, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE.»
Articolo 23
L'articolo 117, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« l. L’associazione dei territori non europei che mantengono con il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, prende effetto non prima del 1° febbraio 1975 su decisione del Consiglio adottata in virtù dell'articolo 136 del trattato CEE.»
Articolo 24
L'articolo 119, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«I prodotti originari dei territori non europei che mantengono con il Regno Unito relazioni particolari e dei condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sono sottoposti, all'importazione nella Comunità, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.»
Articolo 25
Le disposizioni dell'articolo 123 dell'Atto relativo alle condizioni dì adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate.
Articolo 26
L'articolo 129, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« 1. I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, sono ripartiti come segue:
  • tra i nuovi Stati membri:
    • Danimarca 2,46%
    • Irlanda 0,61%
    • Regno Unito 19,32%
  • e tra gli Stati membri originari secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, previa deduzione dei contributi finanziari dei nuovi Stati membri qui sopra indicati.»
Articolo 27
L'articolo 134, paragrafo 3, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«3. Qualora la decisione n. 1164 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato, sia prorogata dopo l'adesione, fino al 31 dicembre 1975 tale divieto non s'applica ai prodotti destinati al mercato danese.»
Articolo 28
L'articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«1. Immediatamente dopo l'adesione, la Corte di giustizia è completata con la nomina di nuovi giudici, in modo da portare a nove il numero dei giudici, secondo quanto è stabilito all'articolo 17 del presente Atto.
2. Il mandato di uno dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1976. Questo giudice è designato a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 1979.»
Articolo 29
L'articolo 143 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 143
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato, economico e sociale è completato con la nomina dì quarantadue membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. »
Articolo 30
L'articolo 155 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 155
I testi degli Atti delle istituzioni delle Comunità anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua danese ed in lingua inglese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle quattro lingue originarie. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogniqualvolta i testi nelle lingue originarie siano stati oggetto di tale pubblicazione.»
Articolo 31
L'articolo 159 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 159
Il governo della Repubblica francese rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e dei Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.»
Articolo 32
L'articolo 160 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 160
Il governo della Repubblica italiana rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che lì hanno modificati o completati, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca.
I testi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati redatti in lingua danese, in lingua inglese, in lingua irlandese ed in lingua norvegese sono allegati al presente Atto. I testi redatti in lingua danese, in lingua inglese ed in lingua irlandese fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari dei suddetti trattati.»
Articolo 33
L'allegato 1 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è oggetto degli adattamenti di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 34
Negli allegati II, VII, X e XI dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate le menzioni, i termini e le date relativi al Regno di Norvegia.
Articolo 35
L'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 1
L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 3
Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono:
  • il Regno del Belgio;
  • il Regno di Danimarca;
  • la Repubblica federale di Germania;
  • la Repubblica francese;
  • l'Irlanda;
  • la Repubblica italiana;
  • il Granducato dei Lussemburgo;
  • il Regno dei Paesi Bassi;
  • il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord."»
Articolo 36
L’articolo 2 del protocollo li. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 2
L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni:
"1. Il capitale della Banca è di due miliardi e venticinque milioni di unità di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:
Germania 450 milioni
Francia 450 milioni
Regno Unito 450 milioni
Italia 360 milioni
Belgio 118,5 milioni
Paesi Bassi 118,5 milioni
Danimarca 60 milioni
Irlanda 15 milioni
Lussemburgo 3 milioni
Articolo 37
L’articolo 6 del protocollo n. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti del trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
« Articolo 6
L’articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni:
"2. Il Consiglio di amministrazione è composto di 18 amministratori e di 10 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di:
  • 3 amministratori. designati dalla Repubblica federale di Germania;
  • 3 amministratori designati dalla Repubblica francese;
  • 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
  • 3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
  • 1 amministratore designato dal Regno del Belgio;
  • 1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;
  • 1 amministratore designato dall'Irlanda;
  • 1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;
  • 1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;
  • 1 amministratore designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un, periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
  • 2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
  • 2 sostituti designati dalla Repubblica francese,
  • 2 sostituti designati dalla Repubblica italiana,
  • 2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
  • l sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;
  • l sostituto designato dalla Commissione.
Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.
I sostituti Possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione. I sostituti designati da uno Stato o di comune accordo da più Stati o dalla Commissione possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione. I sostituti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o più titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1."»
Articolo 38
L'articolo 8 del protocollo n. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 8
L'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituita dalla frase seguente:
"La maggioranza qualificata richiede dodici voti."»
Articolo 39
L'articolo 11, paragrafo 1, del protocollo n. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 11
1. I nuovi Stati membri versano alla riserva statutaria ed alle provviste equivalenti a riserve, rilevate al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio approvato dalla Banca, gli importi corrispondenti alle seguenti percentuali di tali riserve:
  • Regno Unito 30%
  • Danimarca 4%
  • Irlanda 1%.»
Articolo 40
L'articolo 12, paragrafo 1, dei protocollo n. 1 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 12
1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando:
  • 3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
  • 1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;
  • 1 amministratore designato dall'Irlanda;
  • 1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;
  • 2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»
Articolo 41
Le disposizioni del protocollo n. 5 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate.
Articolo 42
1. Il titolo dei protocollo n. 6 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dal titolo seguente:
«Protocollo n. 6 concernente talune restrizioni quantitative che interessano l'Irlanda»
2. Le disposizioni della parte Il del protocollo n. 6 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate.
Articolo 43
Le disposizioni del protocollo n. 20 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate.
Articolo 44
Le disposizioni del protocollo n. 21 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate.
Articolo 45
Il protocollo n. 24 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Protocollo n. 24 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono così fissati:
  • Regno Unito 57 000 000 U.C.
  • Danimarca 635 500 U.C.
  • Irlanda 77 500 U.C.
Tali contributi sono versati, in tre rate annue uguali, a cominciare dall'adesione.
Ognuna di queste rate è versata in moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi Stati membri.»
Articolo 46
Le disposizioni del protocollo n. 27 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati sono caducate.
Articolo 47
Il protocollo n. 29 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Protocollo n. 29 concernente l'accordo con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica
Il Regno di Danimarca e l'Irlanda si impegnano ad aderire, alle condizioni che vi saranno stabilite, all'accordo tra taluni Stati membri originari e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, dall’altra, per l'applicazione sul territorio di taluni Stati membri della Comunità delle garanzie previste nel trattato di non proliferazione delle armi atomíche.»
Articolo 48
La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i sette testi facenti tutti ugualmente fede, entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente
P. HARMEL