Della costruzione di altri ponti sull'Arno/Al Cav. Provveditore della camera di Firenze

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Al Cav. Provveditore della camera di Firenze

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Al Cav. Provveditore della camera di Firenze
Ill.mo Signor Presidente
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Al Cav. Provveditore
dello Camera Com. di Firenze

Li 15 Ottobre 1835.


S. A. I. e Reale nella veduta di promuovere il maggior comodo pubblico, benignamente accogliendo le preci umiliatele da Claudio Ogier, come Procuratore dei Fratelli Seguin di Parigi, con veneralissimo dispaccio dei 13 stante, si è degnato permettere ai prefati Fratelli Seguin di fabbricare due Ponti di ferro sul fiume Arno nei contorni di Firenze, uno fuori della Porta S. Niccolò, l'altro fuori della Porta al Prato e precisamente nei luoghi o presso i luoghi nei quali ora esistono le due barche traiettizie e di formare una Societá Anonima di Azionisti per la fabbricazione dei detti Ponti, ritenute le dichiarazioni ed obblighi espressi nel qui annesso progetto in stampa, e salve le condizioni e disposizioni che appresso e non altrimenti:

1.° Che tenuti fermi in ogni rapporto i regolamenti doganali in vigore sará soltanto permesso ai rettori delle mercanzie di transito il passaggio sui Ponti da costruirsi, previi i riscontri, verificazioni e formalitá che dovrá praticare a detti Ponti la Direzione della Dogana di Firenze, a tutela dell’ interesse della finanza dietro le istruzioni che le saranno date dall’Amministrazione Generale e col pagamento dei diritti dovuti all'Erario Regio ai termini delle leggi veglianti e di quelle che potessero sopravvenire;
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2.° Che i Ponti siano costruiti in modo da non recare il più piccolo impedimento alla libertà e sicurezza della navigazione, sì di giorno che di notte, neppure durante l’esecuzione dei lavori;
3.° Che nella costruzione dei due Ponti sia impiegato ferro dell’Amministrazione della Magona e Miniere della Toscana, se detta Amministrazione sarà in grado di fornirlo ai prezzi consueti;
4.° Che avanti di dare il passo sui Ponti ne sia verificata la solidità per la sicurezza del transito pubblico, e che tale verificazione ne possa essere ripetuta qualunque volta e in qualunque tempo piaccia al R. Governo;
5.° Che il R. Governo possa in qualunque tempo esigere che la Società faccia a di lei carico e spese, le riparazioni atte a provvedere alla sicurezza del transito, nonchè alla conservazione dei Ponti nell’ordinario buon grado;
6.° Che i Fratelli Seguin prima d intraprendere la fabbricazione dei Ponti versino nella Cassa della Imperiale e Reale Depositeria la somma di Lire Duegentonovantasettemilaseicentodiciannove e soldi dieci, con titolo di imprestito fruttifero in ragione del quattro per cento in anno;
7.° Che tale imprestito specialmente destinato a garantire l’adempimento degli obblighi che relativamente alla fabbricazione dei detti Ponti vengono assunti dai Fratelli Seguin;
8.° Che detto imprestito debba star fermo per anni 2, a cominciare dal giorno del fatto versamento di Lire Duecentonovantasettemilaseicentodiciannove e Soldi dieci, e ciò nonostante che i Ponti debbano essere e siano effettivamente ultimati in più breve periodo di tempo;
9.° Che sia in facoltà del Governo di scegliere fra i disegni dei Ponti Sospesi presentati dai Fratelli Seguin quello o quelli che saranno del suo maggior gradimento;
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10.° Che i Fratelli Seguin debbano concorrere con la somma di Scudi mille al pagamento dell’indennità che possa essere di ragione dovuta ai terzi interessati nelle due barche che anderanno ad essere soppresse;
11.° Che sia concesso alla Società il diritto di esigere per il corso di anni cento la tassa proporzionale di pedaggio, ai termini della tariffa trascritta nell’annesso Progetto, Articolo XV, detta tariffa dovrà tenersi affissa a pubblica soddisfazione nel luogo ove saranno esatte le tasse ed ogni maggiore percezione sarà punita, nel modo prescritto per i navalestrieri;
12.° Saranno esenti dal pedaggio quelli che godino di tal privilegio transitando il fiume sulle barche a forma degli ordini in vigore;
13.° Che appena i due Ponti saranno messi in attività e resi praticabili, verranno tolte e abolite le due barche traiettizie sull’Arno nei luoghi ove attualmente esistono, nè altre barche traiettizie potranno essere stabilite su detto fiume neppure in luoghi prossimi per la distanza di tre miglia tanto al primo quanto al secondo Ponte, ferme stanti le barche che anche a minor distanza di dette tre miglia attualmente esistessero non dovendo rimaner soppresse che le due sopraindicate;
14.° Che a tutte spese della Camera Cam. di Firenze saranno fatti costruire, e mantenuti in appresso, quei tratti di strada che dalla Via Regia Postale e da una strada provinciale o comunicativa comunicante con la Via Regia Postale occorreranno per accedere tanto all’una quanto all’altra parte dei suddetti Ponti, quali tratti di strada dovranno essere idonei in tutta la loro estensione a permettere il comodo baratto a due barrocci, vetture e carri.

Ritenute in ogni rimanente le dichiarazioni, obblighi e condizioni di che nel menzionato progetto per tutto [p. 24 modifica] ciò che si riferisce al pubblico e regio interesse e servizio, V. S. Ill.ma rimane autorizzata ad intervenire, ad assistere alla celebrazione dell’Istrumento di cui si fa parola negli Articoli 25 e 38 del Progetto precitato.

Pregandola a compiacersi di dare partecipazione della sopra espressa risoluzione a Claudio Ogier nella sua qualità di Procuratore dei Fratelli Seguin passo a

(Firmati al Protocollo)
Leopoldo II
V. Fossombroni
Visto I. Cempini
G. Pacer
L. Pratellesi
C. Palmieri

Estratta la presente copia dal N. 25 interno del Protocollo 4° straordinario degli affari del Dipartimento di Finanza risoluti da S. A. I. e R. nel mese di Giugno, Novembre 1835, e, collazionata, concorda.

Dal R. Archivio di Stato, 18 Novembre 1835.


Visto IL DIRETTORE L’ARCHIVISTA