L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 25 agg. 4
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Art. 1 c. 25 agg. 4
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Testo in vigore dal: 1-1-1997
(agg.4)
(Requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti)
25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;
c) (( LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )).