L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 36

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 35

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 37 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 35 Art. 1 c. 37


Testo in vigore dal: 17-8-1995

(Riduzione dei limiti di età anagrafica di cui ai commi 25, 26, 27, 28 per il lavoratori soggetti al D.Lgs. 374/1993)

36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.