L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 5

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 4

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 6 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 4 Art. 6

Testo in vigore dal: 17-8-1995


Art. 5.

(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.


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