L. 9 febbraio 1868, n. 4232

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Regno d'Italia

1868 diritto diritto L. 9 febbraio 1868, n. 4232 Intestazione 3 maggio 2013 75% Da definire

G.U. di pubblicazione: 22 febbraio 1868, n. 52

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La provincia di Mantova è ricostituita nei rapporti di circoscrizione territoriale, nel modo come esisteva all’epoca della dominazione austriaca anteriormente alla stipulazione dei trattati di Villafranca e di Zurigo.

Però i comuni di Acquafredda e di Volongo continueranno a far parte della provincia di Brescia; quello di Ostiano passerà dalla provincia di Brescia a quella di Cremona; e quello di Peschiera continuerà a formar parte della provincia di Verona. Alla stessa província di Cremona rimarrà annesso il comune di Isola Dovarese. Il comune di Rolo rimarrà alla provincia di Reggio nell’Emilia.

Un decreto Reale da pubblicarsi contemporaneamente all’emanazione della presente legge, determinerà la circoscrizione dei distretti amministrativi dei quali si comporrà la provincia, sì e come erano stabiliti in detta epoca.

Art. 2.

Il circondario attuale di Castiglione delle Stiviere è soppresso. I comuni del medesimo, componenti presentemente il mandamento di Montechiari, vengono aggregati al circondario di Brescia.

Art. 3.

Fino a che non siano unificate le leggi civili e penali, e l’ordinamento giudiziario, nulla è innovato nell’amministrazione della giustizia e negli atti dello stato civile nei territori che ritornano alla provincia di Mantova.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con speciali decreti alle disposizioni transitorie che potessero occorrere nei rapporti amministrativi, giudiziari e finanziari, per l'esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Il Governo del Re, sentiti i Consigli provinciali cui riguarda, e previo parere del Consiglio di Stato, determinerà con apposito regolamento da approvarsi per decreto Reale quali norme saranno ad osservarsi per la cessazione delle rispettive attività e passività patrimoniali e per l’assestamento di ogni e qualsiasi interesse finanziario ed economico, tenendo conto e facendo ragione altresì a quegli altri diversi interessi, diritti e rapporti che la condizione eccezionale in cui si trovarono nei decorsi ultimi anni, i paesi cui la presente legge ha riguardo avesse creati, e che potessero per avventura richiedere particolari provvidenze onde essere tutelati.

Art. 5.

La presente legge avrà effetto a cominclare dal 10 luglio 1868.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 9 febbraio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

C. CADORNA.