L.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero

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Parlamento italiano

2001 diritto diritto L.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero
2001
G.U. di pubblicazione: G.U. n. 19 del 24 Gennaio 2001


Art. 1. (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).

  1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
  2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto".

Art. 2. (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).

  1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero".
  2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
  3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,".

Art. 3. (Disposizioni transitorie).

  1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresí, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
  2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.