L.cost. 3 novembre 1947, n. 3 - Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica dei suoi componenti
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Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica dei suoi componenti
1947
- Art. 1
- Il Senato, cessato dalle sue funzioni in virtù del decreto legislativo Presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, è soppresso. Gli ex senatori decadono dalle prerogative, dalle guarentigie e dai diritti inerenti alla carica.
- Art. 2
- Fino a quando non entrerà in funzione il Senato della Repubblica, i servizi amministrativi del soppresso Senato sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento del predetto incarico il Commissario esercita le attribuzioni già spettanti al Presidente e al Consiglio di Presidenza del Senato.
- Art. 3
- La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.